CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23726/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliatoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende- ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende,unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n.521/2020, depositata il 3.4.2020;Numero registro generale 15224/2020Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23726/2026Data pubblicazione 21/07/2026udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che haconcluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento diquello incidentale;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA],comparsa su delega degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e RobertoPessi.Nel lontano 1998 il [OSCURATO:PERSONA] per il Personale dellaCassa centrale di [OSCURATO:PERSONA] per le Provincesiciliane (d’ora innanzi, il Fondo) presentò una cospicuadomanda di ammissione al passivo della liquidazione coattaamministrativa di [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto – perquanto qui ancora interessa – il credito corrispondente ai costidi amministrazione che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovutocontinuare a sostenere ai sensi dell’art. 27 dello statuto delInstauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Palermo,dopo avere esperito consulenza tecnica d’ufficio perdeterminare il «valore attuale medio delle spese diamministrazione», rigettò la domanda del Fondo.Secondo il regime processuale vigente ratione temporis, ilterritoriale del capoluogo siciliano rigettò l’impugnazione inparte qua, disponendo la compensazione delle spese perentrambi i gradi di giudizio, riformando sul punto la statuizionedel primo giudice, che aveva invece condannato il Fondo allarifusione delle spese in base al principio della soccombenza.Numero registro generale 15224/2020Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23726/2026Data pubblicazione 21/07/2026Contro la sentenza della Corte d’appello il Fondo haproposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA]. in LCA si è difesa con controricorso,contenente anche un motivo di ricorso incidentale, cui il Fondoha replicato con controricorso incidentale.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositatoconclusioni scritte per il rigetto del ricorso principale el’accoglimento di quello incidentale ed entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso principale denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione dell’art. 59legge fall., degli artt. 83, comma 2, e 86 T.U.B., dell’art. 5 d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 357 e dell’art. 27 dello Statuto del FondoPensioni».L’art. 59 legge fall. – applicabile nel caso di specie in forzadel richiamo contenuto nell’art. 83, comma 2, Testo unico delleleggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) – dispone che «Icrediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione indanaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi peroggetto una prestazione diversa dal danaro, concorronosecondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento».Secondo il ricorrente, tale disposizione dovrebbe essereinterpretata nel senso di imporre l’ammissione al passivo di uncredito non monetario come quello di cui qui si discute,ovverosia un credito non ancora maturato al momentodell’apertura della procedura concorsuale, determinandoneNumero registro generale 15224/2020Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23726/2026Data pubblicazione 21/07/2026l’importo sulla base del valore attuale delle future prestazioniche il debitore, in quanto fallito, non potrà più adempiere. Diconseguenza, la sentenza impugnata, avendo negatol’ammissione al passivo del credito nell’importo che pure erastato determinato in primo grado tramite una consulenzatecnica d’ufficio, sarebbe viziata per violazione di norme didiritto, ovverosia i citati articoli della legge fallimentare e delT.U.B., in correlazione con le norme di legge e di statuto cheimponevano a [OSCURATO:SOCIETA]. di fornire «gratuitamente ilpersonale, i locali e gli altri mezzi necessari perl’amministrazione autonoma del Fondo».1.1. Il motivo è infondato.1.1.1. Occorre innanzitutto precisare che non è indiscussione l’obbligo statutario di [OSCURATO:SOCIETA]. di mettere adisposizione «il personale, i locali e gli altri mezzi necessari perl’amministrazione autonoma del Fondo», ma soltanto la sorte ditale obbligo nel momento in cui [OSCURATO:SOCIETA]. venne posta inliquidazione coatta amministrativa. Pertanto, l’unicadisposizione della cui interpretazione e applicazione qui sidiscute è quella contenuta nell’art. 59 legge fall. (in quantorichiamata dall’art. 83, comma 2, T.U.B.), non assumendoquindi alcuna rilevanza la verifica della possibilità di attribuire ilrango di norma di diritto allo statuto del Fondo e, in particolare,al suo art. 27.1.1.2. Ebbene, l’art. 59 legge fall. (qui applicabile rationetemporis e corrispondente all’attuale art. 158, comma 1, Codicedella crisi d’impresa e dell’insolvenza) svolge la funzione ditradurre in una precisa somma di denaro, ai fini dellainsinuazione e della ammissione al passivo, le obbligazioni diNumero registro generale 15224/2020Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23726/2026Data pubblicazione 21/07/2026valore («aventi per oggetto una prestazione in danarodeterminata con riferimento ad altri valori») e le obbligazioninon pecuniarie («aventi per oggetto una prestazione diversa daldanaro»). La disposizione opera in combinato disposto con l’art.55 legge fall., in forza del quale «La dichiarazione di fallimentosospende il corso degli interessi convenzionali o legali, aglieffetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno chei crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio»(comma 1) e «I debiti pecuniari del fallito si consideranoscaduti, agli effetti del concorso, alla data dichiarazione delfallimento» (comma 2). Infatti, l’art. 59 legge fall. stabilisce cheanche i crediti di valore e i crediti non pecuniari, sebbene nonancora scaduti, «concorrono secondo il loro valore alla datadella dichiarazione di fallimento».È noto che la Corte costituzionale è intervenuta sull’art.59 legge fall. dichiarandone l’illegittimità «nella parte in cui nonprevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo alperiodo successivo all’apertura del fallimento fino al momentoin cui lo stato passivo diviene definitivo» (Corte cost. n.204/1989; la deroga alla regola generale è ora recepita nell’art.158, comma 2, c.c.i.i.). Ed è appunto con riferimento ai creditida lavoro maturati fino alla data del fallimento e alla lororivalutazione successiva a quella data che questa Corte si è piùvolte occupata dell’art. 59 legge fall. (v., tra quelle più recenti,Cass. nn. 4403/2024; 25168/2015; Cass. S.u. n. 6060/2015).Analoga questione si è poi posta con riguardo ai crediti perrisarcimento danni da sinistro stradale e alla loro insinuazioneal passivo delle liquidazioni coatte amministrative delle impreseassicuratrici (Cass. nn. 2273/2006; 18656/2003; 4677/1988).Numero registro generale 15224/2020Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23726/2026Data pubblicazione 21/07/20261.1.3. Ben diversa è la pretesa azionata dal Fondo nelpresente processo, che ha ad oggetto l’ammissione al passivodi un importo pari al valore di un credito non ancora sorto almomento dell’apertura della liquidazione coatta, ovverosia deldiritto alle future prestazioni gratuite di messa a disposizione di«personale, … locali e … gli altri mezzi necessari perl’amministrazione», che però [OSCURATO:SOCIETA]. non rese, néavrebbe potuto rendere, in forza dei limiti alla sua attivitàimposti dalla disciplina della procedura concorsuale.In tal modo, il ricorrente pretende di attribuire all’art. 59legge fall. una funzione ben diversa da quella che gli è propria:non più soltanto assolvere al compito di fissare un determinatoimporto ai fini dell’ammissione al passivo di crediti che, almomento dell’apertura del fallimento, seppur già maturati, nonavrebbero ad oggetto una precisa somma di denaro; maaddirittura trasformare in un credito esistente alla data delfallimento e da ammettere al passivo, il futuro diritto a riceveredeterminate prestazioni, che l’imprenditore obbligato non potràpiù rendere quale conseguenza della sopravvenuta proceduraconcorsuale.Se si trattasse di un contratto pendente, sarebbe del tuttochiara la possibilità di insinuare al passivo soltanto i crediti giàmaturati prima della dichiarazione di fallimento, dipendendo lamaturazione di ulteriori diritti ed obblighi dall’eventualeprosecuzione del rapporto, in applicazione della disciplina deirapporti pendenti (art. 72 e ss. legge fall.) e delle relative sceltedegli organi della procedura. Ma nulla può cambiare per il fattoche l’obbligazione di [OSCURATO:SOCIETA]. derivava direttamente dauna norma di diritto (tale volendosi considerare lo statuto delNumero registro generale 15224/2020Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23726/2026Data pubblicazione 21/07/2026dalla norma «gratuitamente» non fa che rendere ancora piùvistosa l’incompatibilità della sua anticipata capitalizzazione conil sopravvenire della procedura concorsuale, che deve garantirela par condicio creditorum.1.1.4. Una interpretazione estensiva dell’art. 59 leggefall., quale quella qui proposta dal ricorrente, non può trovarefondamento nemmeno dal confronto con il successivo art. 60,che regola l’ammissione al passivo dei crediti dei titolari direndita perpetua o vitalizia.In tal caso, infatti, la capitalizzazione della rendita el’ammissione al passivo del credito corrispondente si coordinanoe si giustificano con il dettato dell’art. 1868 c.c., in forza delquale il titolare della rendita matura il diritto al riscatto «nel casodi insolvenza del debitore». È pertanto la stessa norma civilisticache prevede il sorgere del diritto al pagamento immediato diuna determinata somma di denaro (a prescindere dallaconsiderazione che la nozione civilistica di insolvenza possaessere anche più ampia di quella tipica del diritto fallimentare:così Cass. n. 17362/2023); e la norma fallimentare non nerappresenta altro che un coerente corollario.2. Il motivo posto a sostegno del ricorso incidentaledenuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c., modificato dalla legge n. 162 del 2014».La ricorrente incidentale sostiene che, a fronte dellasoccombenza del Fondo, la compensazione delle spese di liteper entrambi i gradi del giudizio di merito non sarebbe sorrettada un’effettiva e comprensibile motivazione.2.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 15224/2020Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23726/2026Data pubblicazione 21/07/2026Innanzitutto, esso, per come formulato, denuncia laviolazione di disposizioni di legge («artt. 91 e 92 c.p.c.,modificato dalla legge n. 162 del 2014») che la stessa ricorrenteincidentale ritiene non applicabili, ratione temporis, nel presenteprocesso.Vero è, tuttavia, che l’illustrazione del motivo fariferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha fattoapplicazione del testo originario dell’art. 92 c.p.c., ove il poteredel giudice di compensare le spese era condizionato alla meraricorrenza di generici «giusti motivi».L’obbligo di motivare la compensazione è stato in effettipiù volte affermato (Cass. n. 17816/2019), anche a prescinderedalla sua successiva precisazione nel testo novellato dell’art. 92,comma 2, c.p.c. («esplicitamente indicati nella motivazione»:art. 2, comma 1, lett. a, legge n. 263 del 2005). Tuttavia, lasindacabilità di tale motivazione in sede di legittimità non puòche restare ancorata al criterio generale del «minimocostituzionale» (Cass. S.u. n. 8053/2014), che limita il poteredi intervento di questa Corte, dopo la modifica dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012).Ebbene, entro tale ambito, si deve constatare che ilriferimento della corte d’appello alla «peculiarità e complessitàdella controversia e delle questioni giuridiche e tecnichetrattate» (questioni plurime, di cui quella oggetto di ricorso percassazione era una soltanto) rappresenta una motivazione,seppure sintetica, del tutto pertinente rispetto alla decisioneadottata. E a tale constatazione di pertinenza deve limitarsi laCorte di legittimità, non essendo suo compito sostituire ilNumero registro generale 15224/2020Numero sezionale 2268/2026Numero di raccolta generale 23726/2026Data pubblicazione 21/07/2026proprio giudizio a quello del giudice del merito sulla importanzada dare alla rilevata «peculiarità e complessità» della causa.3. Rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibilequello incidentale, le spese del giudizio di legittimità vengonocompensate in ragione della reciproca soccombenza.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono, a carico di entrambe le parti, i presuppostiper il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa le spese del presente giudizio di legittimità;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, a carico di entrambe le parti, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti per irispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuti.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 26.5.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl Presidente