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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 27257/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5829/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calceal ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, via C arlo M irabello , n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 488/2022 depositata il 12/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La curatela del Fallimento LP s.r.l. conveniva in giudizio avanti a l Tribunale di Udine la sig. [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di donante, nonché il marito [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], quali donatari, proponendo azione pauliana, in quanto la Deganutti –sua potenziale debitrice in forza di azione di responsabilitàcontro di lei promossa quale amministratrice della società fallita– aveva donato al figlio la nuda proprietà ed al marito l’usufrutto successivo, dopo la sua morte, di una pluralità di immobili in sua proprietà.

Allegava il Fallimento attore: 1) che la signora Deganutti aveva donato la nuda proprietà dei beni immobili detenuti in comproprietà con il marito al figlio; 2) che tale decisione era dettata dalla volontà di spogliarsi di tutti i propri averi nella consapevolezza dell’ingente credito vantato dalla società LP s.r.l. nei suoi confronti; 3) che tale credito deriverebbe da una responsabilità della signora Deganutti come amministratrice della società per mala gestio e per omessa vigilanza; 5) che, in particolare, la signora Deganutti non avrebbe correttamente vigilato sull’operato dei signori Bonvicini e Dall’Omo , i quali avrebbero effettuato ingenti prelevamenti dai conti correnti societari, enon avrebbe tempestivamente provveduto a sciogliere la società nonostante l’azzeramento del capitale sociale sin dall’anno 2015; 6) che, quindi, [OSCURATO:PERSONA], consapevole della propria responsabilità come amministratrice e del proprio debito nei confronti del Fallimento, avrebbe scientemente deciso di spogliarsi di tutti i suoi beni donandoli alfiglio.

Si costituivano, resistendo, i convenuti.

1.2. Il tribunale friulano accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla curatela attrice.

2. Avverso tale sentenza i signori Deganutti - Mansutti proponevano impugnazione avanti la Corte d’Appello di Trieste; si costituiva, resistendo al gravame, il Fallimento LP s.r.l.

2.1. Con sentenza n. 488/2022 del 12/12/2022 la Corte d’Appello di Trieste rigettava l’appello.

3. Avverso tale sentenza i Deganutti-Mansutti propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Fallimento LP s.r.l.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Le partihanno depositato rispettiva memori a . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si espone ad un pre giudiziale e dirimente rilievo di improcedibilità.

I ricorrenti non hanno depositato, entro il termine previsto dall’art. 369, 2° comma, cod. proc. civ., copia autentica dell’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Trieste, con la relazione di relativa notificazione.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dato atto nella prima pagina del ricorso per cassazione notificato che la sentenza n. 488/2022 della Corte d’Appello di Trieste, pubblicata in data 12/12/2022 è stata loro notificata.

Tuttavia, si sono limitati, unitamente al ricorso per cassazione, a dimettere una semplice presunta copia informatica della sentenza impugnata, priva di attestazione di conformità, e non hannodepositato la relazione di notifica della suddetta sentenza.

2.1. Privo di rilievo risulta il deposito della notificazione della sentenza avvenuto, successivamente al deposito del ricorso, in data 23maggio 2024.

Questa Suprema Corte ha infatti già avuto modo di affermare che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" -la notificazione della sentenza-idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod.proc. c iv ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod.civ. ( v .

Cass. civ., Sez.

Unite, Sentenza, 6/7/2022, n. 21349).

3. Le spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso .

C ondanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5829/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calceal ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, via C arlo M irabello , n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 488/2022 depositata il 12/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La curatela del Fallimento LP s.r.l. conveniva in giudizio avanti a l Tribunale di Udine la sig. [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di donante, nonché il marito [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], quali donatari, proponendo azione pauliana, in quanto la Deganutti –sua potenziale debitrice in forza di azione di responsabilitàcontro di lei promossa quale amministratrice della società fallita– aveva donato al figlio la nuda proprietà ed al marito l’usufrutto successivo, dopo la sua morte, di una pluralità di immobili in sua proprietà. Allegava il Fallimento attore: 1) che la signora Deganutti aveva donato la nuda proprietà dei beni immobili detenuti in comproprietà con il marito al figlio; 2) che tale decisione era dettata dalla volontà di spogliarsi di tutti i propri averi nella consapevolezza dell’ingente credito vantato dalla società LP s.r.l. nei suoi confronti; 3) che tale credito deriverebbe da una responsabilità della signora Deganutti come amministratrice della società per mala gestio e per omessa vigilanza; 5) che, in particolare, la signora Deganutti non avrebbe correttamente vigilato sull’operato dei signori Bonvicini e Dall’Omo , i quali avrebbero effettuato ingenti prelevamenti dai conti correnti societari, enon avrebbe tempestivamente provveduto a sciogliere la società nonostante l’azzeramento del capitale sociale sin dall’anno 2015; 6) che, quindi, [OSCURATO:PERSONA], consapevole della propria responsabilità come amministratrice e del proprio debito nei confronti del Fallimento, avrebbe scientemente deciso di spogliarsi di tutti i suoi beni donandoli alfiglio. Si costituivano, resistendo, i convenuti. 1.2. Il tribunale friulano accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla curatela attrice. 2. Avverso tale sentenza i signori Deganutti - Mansutti proponevano impugnazione avanti la Corte d’Appello di Trieste; si costituiva, resistendo al gravame, il Fallimento LP s.r.l. 2.1. Con sentenza n. 488/2022 del 12/12/2022 la Corte d’Appello di Trieste rigettava l’appello. 3. Avverso tale sentenza i Deganutti-Mansutti propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Fallimento LP s.r.l. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Le partihanno depositato rispettiva memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si espone ad un pre giudiziale e dirimente rilievo di improcedibilità. I ricorrenti non hanno depositato, entro il termine previsto dall’art. 369, 2° comma, cod. proc. civ., copia autentica dell’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Trieste, con la relazione di relativa notificazione. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dato atto nella prima pagina del ricorso per cassazione notificato che la sentenza n. 488/2022 della Corte d’Appello di Trieste, pubblicata in data 12/12/2022 è stata loro notificata. Tuttavia, si sono limitati, unitamente al ricorso per cassazione, a dimettere una semplice presunta copia informatica della sentenza impugnata, priva di attestazione di conformità, e non hannodepositato la relazione di notifica della suddetta sentenza. 2.1. Privo di rilievo risulta il deposito della notificazione della sentenza avvenuto, successivamente al deposito del ricorso, in data 23maggio 2024. Questa Suprema Corte ha infatti già avuto modo di affermare che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" -la notificazione della sentenza-idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod.proc. c iv ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod.civ. ( v . Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 6/7/2022, n. 21349). 3. Le spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso . C ondanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio de
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