CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 febbraio 2021, la Corte di appello di Brescia, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di un unico furto di rame, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e n. 7 cod. pen., commesso in concorso con ignoti il 21 ottobre 2013. È stata così riformata la sentenza emessa in data 11 aprile 2016 dal Tribunale di Bergamo, nella quale il fatto ascritto all'imputato era stato qualificato come violazione degli artt. 110, 56, 624,625 nn. 2 e 7 e 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. ed era stato ritenuto il vincolo della continuazione tra il reato consumato e il reato tentato, commessi in un unico contesto di tempo e ci luogo. Per effetto di tale diversa qualificazione, la pena inflitta in primo grado (anni tre, mesi uno di reclusione ed C 250,00 di multa) è stata rideterminata nella misura di anni tre di reclusione ed C 200,00 di multa. 2. Contro la sentenza, Parrotta ha proposito tempestivo ricorso per mezzo del difensore. Il ricorso è articolato in più motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione icome previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta manifesta illogicità o carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato che sarebbe stata affermata pur in presenza di un ragionevole dubbio. 2.2. Col secondo motivo, si duole della qualificazione giuridica del fatto come furto consumato e non tentato osservando che non v'è prova in atti dell'effettivo impossessamento da parte di Perrotta del materiale sottratto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 2.3. Col terzo motivo, lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena che la Corte di appello ha modificato solo in misura minima pur avendo diversamente qualificato il fatto. Si duole, inoltre, della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. [OSCURATO:PERSONA] è accusato di essersi impossessato, in concorso con ignoti, di quindici pluviali di rame, nove porta canaline in rame e di un numero 2 (Ju imprecisato di scossaline in rame di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., materiale sottratto all'interno di un cantiere edile, nel quale erano presenti abitazioni già finite ed abitazioni ancora da completare. Secondo l'impostazione accusatoria il fatto è aggravato perché commesso con violenza sulle cose e su materiali esposti alla pubblica fede. Come emerge dalla sentenza impugnata, il 21 ottobre 2013, nelle prime ore della notte, [OSCURATO:PERSONA], abitante in un condominio sito a Calusco d'Adda, via Perego n. 21, avvertì dei rumori provenienti da un edificio vicino, ancora in fase di costruzione, e, affacciatosi alla finestra, notò delle ombre (due o forse tre). Subito chiese l'intervento dei carabinieri che giunsero sul posto e videro un uomo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], armeggiare sui pluviali. Dopo l'intervento di una pattuglia di rinforzo, Parrotta fu bloccato e si verificò che indossava guanti da lavoro e aveva indosso alcuni «porta canaline». Durante il controllo in un terreno confinante furono trovati pluviali in rame che erano stati staccati dall'edificio, schiacciati e accatastati per essere portati via. Il titolare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che eseguiva i lavori edili ed era proprietaria dei materiali, subito intervenuto, constatò che era stata asportata gran parte dei pluviali e delle scossaline in rame e che, per rimuoverle, erano state rotte alcune piastrelle e danneggiate le facciate. Un controllo eseguito il giorno successivo consentii di accertare che, solo una parte del rame asportato era accatastata sul terreno e altra parte (circa la metà) non era stata recuperata. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché contiene solo critiche generiche alla sentenza impugnata e non prospetta con chiarezza le ragioni di diritto e gli elementi di fatto da sottoporre a verifica (tra le tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). Il ricorrente si limita a esporre che, pur sorpreso sul luogo ove il furto era avvenuto, Perrotta era in possesso soltanto di alcune porta canaline e la Corte territoriale non ha spiegato se si trattasse di materiale sottratto al cantiere. Si osserva in proposito che la penale responsabilità dell'imputato è stata affermata perché egli fu visto armeggiare sui pluviali, indossava guanti da lavoro, aveva in tasca porta canaline e non ha fornito una plausibile spiegazione alternativa della propria presenza sul posto: una motivazione che non può ritenersi carente o contraddittoria né, tanto meno, manifestamente illogica. Si rammenta, inoltre, che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare ipotetiche ricostruzioni alternative tanto più quando - come nel caso di specie - tali ricostruzioni alternative non siano state neppure prospettate e il ricorso si limiti a contestare la valenza di un quadro indiziario illustrato dai giudici di merito con motivazione chiara e coerente. 4. È inammissibile, per manifesta infondatezza, anche il secondo motivo, col quale il ricorrente si duole della qualificazione giuridica del fatto avvenuta in termini di delitto consumato. A questo proposito, il difensore osserva che Perrotta è accusato di essersi impossessato di materiale che era accatastato in un terreno posto a lato dell'edificio e, di conseguenza, non entrò nella sua autonoma disponibilità. Come emerge dagli atti, a fronte della contestazione di un unico furto consumato, la sentenza di primo grado aveva qualificato la condotta ascritta all'imputato come «in parte consumata ed in parte tentata» ritenendo che l'imputazione potesse essere «precisata e rettificata» in questi termini. La Corte di appello, cui era stata chiesta la qualificazione giuridica dell'intero fatto in termini di tentativo, ha invece ritenuto integrato un unico furto consumato osservando: in primo luogo, che il Tribunale aveva operato una qualificazione giuridica in malam partem ipotizzando l'esistenza di due reati uniti dal vincolo della continuazione; in secondo luogo, che quando, in un medesimo contesto temporale, l'agente si impossessa di una parte dei beni e non riesce ad impossessarsi di altri, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto «né l'ipotesi del tentativo, né quella di furto consumato in concorso con il tentativo ». A sostegno di tale argomentazione, la Corte territoriale osserva, che il rame risultato mancante era in quantità superiore rispetto a quello rivenuto dunque una parte del materiale sottratto era già stata portata via dagli ignoti complici (come la sentenza ricorda, almeno un'altra persona, perché Visconti vide dal balcone due o tre ombre). La motivazione è completa, coerente e conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, «qualora la condotta dell'agente riguardi una pluralità di cose di pertinenza dello stesso possessore e il ladro operi in un medesimo contesto temporale e spaziale, impossessandosi di una parte di esse e non riuscendo, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altre esistenti nello stesso luogo, l'azione complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante già posta in essere assorbe quella "in itinere"», sicché si realizza un solo reato consumato delle cose sottratte (cfr. Sez. 5, n. 1985 del 07/02/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208667; Sez. 5, n. 32786 del 25/06/2013, Craparotta, Rv. 257256).5. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e si duole del trattamento sanzionatorio, che valuta eccessivo. Si deve premettere che, avendo qualificato il fatto come un unico delitto consumato, la Corte di appello ha provveduto ad escludere l'aumento per continuazione operato dal Tribunale nella misura di mesi uno di reclusione ed C 50,00 di multa. Ha osservato poi che le attenuanti generiche non potevano essere riconosciute essendo l'imputato gravato da numerosi precedenti penali (cinque dei quali specifici) e non essendo emersi elementi positivi che potessero essere valorizzati a tal fine. La difesa sostiene che si tratta di una motivazione carente, ma non indica gli elementi che la Corte territoriale avrebbe potuto e dovuto positivamente valutare. Si deve ricordare allora che, quando la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo, da parte del giudice, all'assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460) e che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente a questo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha sottolineato il valore non modesto dei beni sottratti e l'entità del danno che fu arrecato all'edificio. La Corte di appello ha rafforzato tale motivazione facendo riferimento ai precedenti specifici. Ha rilevato, inoltre, che la pena inflitta (anni tre di reclusione ed C 200,00 di multa) corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 625 ultimo comma cod. pen. in caso di concorso di due o più delle circostanze aggravanti previste dal comma 1, ovvero di una di tali circostanze aggravanti c:on quelle indicate dall'art. 61 cod. pen.: una considerazione assorbente, che rendeva superflua ogni altra motivazione in ordine alla determinazione della pena. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non !sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma