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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 41996/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/04/2024 del GIUD.

SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile il suo reclamo ex art. 35-bis e ter ord. pen. volto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'affettività, come sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 301 del 2012; Rilevato che il ricorrente si duole del fatto che il decreto impugnato non abbia sostanzialmente dedotto nulla in merito alla richiesta di riconoscimento di un ristoro economico per detenzione inumana; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, che ha correttamente evidenziato come nel sistema prefigurato dalla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 06/12/2023, dep. 26/01/2024 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 354, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il proprio partner, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando non ostino ragioni di sicurezza, esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina o ragioni giudiziarie), l'intervento della magistratura di sorveglianza è previsto come successivo alle determinazioni dell'amministrazione penitenziaria, e che la direzione della CR di Parma ha comunicato l'impossibilità attuale di porre in essere iniziative volte alla definizione delle modalità operative per la fruizione dei colloqui intimi; Rilevato che, a fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/04/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile il suo reclamo ex art. 35-bis e ter ord. pen. volto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'affettività, come sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 301 del 2012; Rilevato che il ricorrente si duole del fatto che il decreto impugnato non abbia sostanzialmente dedotto nulla in merito alla richiesta di riconoscimento di un ristoro economico per detenzione inumana; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, che ha correttamente evidenziato come nel sistema prefigurato dalla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 06/12/2023, dep. 26/01/2024 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 354, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il proprio partner, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando non ostino ragioni di sicurezza, esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina o ragioni giudiziarie), l'intervento della magistratura di sorveglianza è previsto come successivo alle determinazioni dell'amministrazione penitenziaria, e che la direzione della CR di Parma ha comunicato l'impossibilità attuale di porre in essere iniziative volte alla definizione delle modalità operative per la fruizione dei colloqui intimi; Rilevato che, a fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in
Decreto Cassazione n. 41996/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris