CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Giudice di pace di Alessandria ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all' art. 14, comma 5 quater, del d. Igs. 286/98, perché non ottemperava senza giustificato motivo all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Asti in data 20/11/2013, notificatogli nella stessa data, provvedimento adottato perché l'imputato non aveva eseguito senza giustificato motivo il precedente provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Asti il 17/12/2012; e lo ha poi condannato alla pena di euro 20.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo vizio e/o assenza di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 14, comma 5 quater, d. Igs. n. 286 del 1998. Lamenta il difensore la pronuncia di una condanna nei confronti di un cittadino extracomunitario di origine albanese sulla base di motivazioni incerte e poco comprensibili anche in punto di pena, senza dubbio eccessiva. La difesa insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La censure di cui al ricorso sono assolutamente generiche. A fronte di argomentazioni logiche e scevre da vizi giuridici nelle quali si evidenzia che: - l'imputato, che inizialmente rilasciava false generalità, sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, risultava già colpito dall'ordine di lasciare il territorio italiano entro sette giorni emesso in data 20/11/2013 dal Questore di Asti e dal provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso in data 17/12/2012 dal Prefetto di Asti, atti ai quali non aveva ottemperato nei termini di legge, così trattenendosi sul territorio italiano in violazione delle disposizioni contenute nel d. Igs. n.286 del 1998; - non possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche in considerazione del casellario giudiziale dell'imputato; - va, quindi, considerata equa la pena di euro 20.000 di multa. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 nove