Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 00753/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25769-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3102/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2022 R.G.N. 2613/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non godute – Indennità – Onere della prova R.G.N.25769/2022 Cron.

Rep.

Ud.26/11/2025 Fatti di causa 1.La Corte d’Appello di Roma, per quanto qui rileva, in riforma di sentenza del Tribunale di Latina, ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell'ex dipendente [OSCURATO:PERSONA], appellante, della somma di € 115.963,12 , oltre accessori. 2.Il medesimo, dipendente fino al 15.6.2015, aveva ottenuto dal Tribunale di Latina decreto ingiuntivo n. 916/2015 per la somma di € 185.183,54 a titolo di TFR, differenze retributive, retribuzioni arretrate, ferie non godute, indennità di preavviso; a seguito di opposizione della società, il Tribunale aveva revocato il decreto e condannato la società al pagamento della minor somma di € 102.839,69. 3.Avverso la sentenza d’appello il lavoratore propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria; la società resiste con controricorso.

4. La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 66/2003 e dell’art. 32 del CCNL metalmeccanici, piccola e media industria.

Sostiene che la Corte di merito ha errato nell’affermare che il lavoratore non aveva fornito prova, nel periodo 2013- 2015, di avere maturato ulteriori giorni di ferie nella misura indicata nel ricorso, laddove, come previsto dall’art. 10 cit., la maturazione di 4 settimane di ferie in un anno è automatica. 2.Con il secondo motivo, la sentenza gravata viene censurata per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione ed errata applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2709 c.c., 1 e 2 legge 5 gennaio 1953 n. 4, 39 d.l. 25 giugno 2008 n. 112.

Si sostiene l’erroneità dell’affermazione che la prova della mancata fruizione dei giorni di ferie da parte del lavoratore costituisce prova positiva, dove in realtà costituisce prova negativa. 3.I suddetti motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue. 4.Nel caso di specie la Corte territoriale non ha fatto corretto governo dei principi in materia di prova del godimento delle ferie elaborati (progressivamente, ma allo stato stabilizzati) da questa Corte, che sono nel senso che leferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore (cui è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità finanziaria sostitutiva delleferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto aprovare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle (Cass. n. 21780/2022, cui il Collegio intende dare continuità e la cui motivazione si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). 5.Infatti, dall’interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell’Unione, deriva che: a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto all’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite (cfr. Cass. n. 15652/2018); c ) la perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato e in tempo utile, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 6.La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, avendo posto a carico del lavoratore un onere probatorio che non gli compete e che, peraltro, nei contenuti non è conforme al diritto dell’Unione. 7.Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116, 112 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito ha errato nel non giustificare il discostamento, nella determinazione del TFR accantonato nel fondo di tesoreria che il datore di lavoro deve erogare al lavoratore, rispetto ai dati documentali successivi al verbale di accordo medesimo. 8.Il motivo è inammissibile, non essendo consentita in sede di legittimità la rivisitazione del contenuto e della portata probatoria di documenti, dei quali, peraltro, il ricorrente non chiarisce nemmeno il contenuto né il come e il quando essi siano stati acquisiti al materiale di causa.

9. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo e al secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, per il riesame della fattispecie concreta in riferimento al diritto all’indennità per ferie non godute, alla luce dei principi probatori espressi da Cass. n. 21780/2022 e qui confermati, nonché per provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo e il secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25769-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3102/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2022 R.G.N. 2613/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non godute – Indennità – Onere della prova R.G.N.25769/2022 Cron. Rep. Ud.26/11/2025 Fatti di causa 1.La Corte d’Appello di Roma, per quanto qui rileva, in riforma di sentenza del Tribunale di Latina, ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell'ex dipendente [OSCURATO:PERSONA], appellante, della somma di € 115.963,12 , oltre accessori. 2.Il medesimo, dipendente fino al 15.6.2015, aveva ottenuto dal Tribunale di Latina decreto ingiuntivo n. 916/2015 per la somma di € 185.183,54 a titolo di TFR, differenze retributive, retribuzioni arretrate, ferie non godute, indennità di preavviso; a seguito di opposizione della società, il Tribunale aveva revocato il decreto e condannato la società al pagamento della minor somma di € 102.839,69. 3.Avverso la sentenza d’appello il lavoratore propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria; la società resiste con controricorso. 4. La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 66/2003 e dell’art. 32 del CCNL metalmeccanici, piccola e media industria. Sostiene che la Corte di merito ha errato nell’affermare che il lavoratore non aveva fornito prova, nel periodo 2013- 2015, di avere maturato ulteriori giorni di ferie nella misura indicata nel ricorso, laddove, come previsto dall’art. 10 cit., la maturazione di 4 settimane di ferie in un anno è automatica. 2.Con il secondo motivo, la sentenza gravata viene censurata per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione ed errata applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2709 c.c., 1 e 2 legge 5 gennaio 1953 n. 4, 39 d.l. 25 giugno 2008 n. 112. Si sostiene l’erroneità dell’affermazione che la prova della mancata fruizione dei giorni di ferie da parte del lavoratore costituisce prova positiva, dove in realtà costituisce prova negativa. 3.I suddetti motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue. 4.Nel caso di specie la Corte territoriale non ha fatto corretto governo dei principi in materia di prova del godimento delle ferie elaborati (progressivamente, ma allo stato stabilizzati) da questa Corte, che sono nel senso che leferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore (cui è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità finanziaria sostitutiva delleferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto aprovare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle (Cass. n. 21780/2022, cui il Collegio intende dare continuità e la cui motivazione si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). 5.Infatti, dall’interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell’Unione, deriva che: a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto all’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite (cfr. Cass. n. 15652/2018); c ) la perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato e in tempo utile, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 6.La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, avendo posto a carico del lavoratore un onere probatorio che non gli compete e che, peraltro, nei contenuti non è conforme al diritto dell’Unione. 7.Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116, 112 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito ha errato nel non giustificare il discostamento, nella determinazione del TFR accantonato nel fondo di tesoreria che il datore di lavoro deve erogare al lavoratore, rispetto ai dati documentali successivi al verbale di accordo medesimo. 8.Il motivo è inammissibile, non essendo consentita in sede di legittimità la rivisitazione del contenuto e della portata probatoria di documenti, dei quali, peraltro, il ricorrente non chiarisce nemmeno il contenuto né il come e il quando essi siano stati acquisiti al materiale di causa. 9. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo e al secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, per il riesame della fattispecie concreta in riferimento al diritto all’indennità per ferie non godute, alla luce dei principi probatori espressi da Cass. n. 21780/2022 e qui confermati, nonché per provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo e il secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello d
Decreto Cassazione n. 00753/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris