CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 07710/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4718-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BARILLA' MICHELA; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di COMO, depositata il 18/01/2021, resa nella causa n. 5934/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4718/2021 Numero sezionale 955/2022 Numero di raccolta generale 7710/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Como per lo scioglimento del “[OSCURATO:PERSONA]”, il giudice adito ha ordinato la sospensione del processo, in ragione della contemporanea pendenza, dinanzi al medesimo tribunale, di un diverso giudizio intrapreso dagli stessi attori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per contestare la legittimità della deliberazione assembleare di costituzione del medesimo “Supercondominio” e del regolamento condominiale. Il ricorso è fondato. Come giustamente rileva il Pubblico ministero la sospensione del giudizio era nella specie impedita dal fatto che i due giudizi pendevano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario: «ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione» (Cass. n. 12441/2017; n. 13330/2012). Al riguardo si rileva che i due giudizi erano stati iscritti nel medesimo anno 2019. Il collegio condivide e fa proprio anche l’ulteriore rilievo del Procuratore generale, laddove si evidenzia non essere rilevante che la questione della prevalenza della riunione non sia stata oggetto di specifico motivo di ricorso, in quanto il regolamento di competenza non è vincolato ai motivi propositi, ma costituisce strumento attraverso il quale si prospetta alla Corte di cassazione “la questione di competenza” affinché la decida in via definitiva a prescindere dalle censure espressamente formulate dal ricorrente (Cass., S.U., 14569/2002; n. 21442/2016; n. 17312/2918). La stessa regola vale nella ipotesi sia oggetto di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4718/2021 Numero sezionale 955/2022 Numero di raccolta generale 7710/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 regolamento il provvedimento di sospensione (Cass. n. 399/2006; n. 7410/2007). Assorbita ogni ulteriore questione. Le parti, pertanto, debbono essere rimesse dinanzi al Tribunale di Como per la prosecuzione del giudizio. Spese al merito. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Como, di fronte al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione. Spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :