CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24020/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo pronunciarsi l'inammissibilita' del ricorso;udito il difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 ottobre 2025, la Corte d’appello di Napoli, in parzialeriforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] del reato di estorsione aggravata, commesso nei confronti AntonioCastagna su mandato di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto l’invocata attenuantedi cui all’art. 416 bis.1., terzo comma, cod. pen. nella massima estensione,rideterminando, di conseguenza, il trattamento sanzionatorio in anni uno e mesidieci e giorni quindici di reclusione.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, per avere la Corte d’appello confermato la sussistenza dellarecidiva, malgrado la risalenza dell’unico precedente a carico dell’imputato. Conmotivazione generica e carente di un’effettiva analisi della personalità delricorrente, si è affermato che la recidiva, in quanto specifica, fosse sicuramentesintomatica della maggiore pericolosità sociale, senza considerare comel’intrapreso percorso di collaborazione con la giustizia dimostri, invece, la precisavolontà di un cambiamento di vita.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazionein relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per essersi la Cortedistrettuale limitata ad affermare come la riconosciuta circostanza attenuantedella dissociazione esaurisse gli elementi positivi di valutazione a vantaggio delricorrente. Si contesta, anche in tal caso, l’omessa valutazione della personalitàdel reo, a fortiori necessaria in vista del ruolo apicale rivestito, illo tempore, dalricorrente nell’abito del clan di appartenenza e della scelta, successiva, didissociarsi da quell’ambiente e di collaborare con la giustizia; scelta sintomaticadi un ravvedimento meritevole dell’applicazione in via cumulativa delle invocatecircostanze attenuanti.3. All’udienza si è svolta trattazione orale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è, al contempo, manifestamente infondato e aspecifico.La manifesta infondatezza emerge, là dove la difesa assume una sorta diincompatibilità logica tra la concessaattenuante di cui all’art. 416 bis.1., terzocomma, cod. pen. e la ritenuta recidiva. Quel che la doglianza omette diconsiderare è che la valutazione di pericolosità sociale si pone su un pianologicamente e giuridicamente distinto da quello dell’attenuante di cui all’art. 416bis.1., terzo comma, cod. pen., che è stata concessa, nel caso di specie, per ilcontributo conoscitivo prestato dal ricorrente e, quindi, indipendentemente daogni connotazione soggettiva interferente con la valutazione in tema dipericolosità sociale.La prestata collaborazione del ricorrente è circostanza che, per quantovalorizzata ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 416 bis.1., terzocomma, cod. pen., non è stata ritenuta tale da annullare il peso del pregressoprecedente specifico del 2001, per tentato omicidio, con apprezzamento sottrattoalla dedotta censura. A tal proposito, deve evidenziarsi, come anticipato, anche ildifetto di specificità della censura, attesto il mancato confronto con le ragionirese dai giudici di merito in merito alla valutazione, in concreto, della maggiorepericolosità sociale dell’imputato, nonostante il percorso collaborativo intrapreso.In particolare, nella sentenza di primo grado, al fine di argomentare lasussistenza della recidiva specifica, si è opportunamente, per un verso, rievocatala natura di reato contro la persona, propria del grave precedente del 2001, e,dall’altro, si è sottolineata la natura plurioffensiva del delitto di estorsioneaggravata (in coerenza, ad es., con quanto evidenziato da Sez. 2, n. 46504 del13/09/2018, B., Rv. 274080 – 01, circa le rilevanti conseguenze sulla libertà eintegrità fisica e morale della vittima), contestato nel procedimento dequo. Dipoi, il giudice ha ritenuto che il grave precedente specifico, oltre a dimostrare laperseverante volontà di delinquere, “fungesse addirittura da stimolo rispetto allacondotta in contestazione” (p. 7, sentenza di primo grado).Dunque, a fronte della natura e della gravità del reato ascritto nel 2001, nonpuò fondatamente rimproverarsi ai giudici di merito di aver riconosciuto larecidiva specifica; a tal riguardo, deve anzi rimarcarsi come il giudizio sia statoespresso proprio sulla falsariga del concreto rapportotra il fatto-reato per cui siprocede e la pregressa condotta criminosa, per quanto risalente, dell'imputato(v. S.U., n. 20798 del 24/2/2011, Indelicato, Rv. 249664-01; in seguito, explur., Sez. 5, n. 46804, del 4/10/2021, Occhipinti, Rv. 282383-01).3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico. È,invero, il ricorrente stesso a rimarcare, correttamente, come la concessione dellecircostanze attenuanti generiche non possa farsi derivare, per una sorta diautomatismo, dalla concessione della circostanza attenuante ad effetto specialedi cui al terzo comma dell’art. 416 bis.1 cod. pen. Da tale premessa, tuttavia, ilricorrente si allontana, lamentando un vizio motivazionale, che non trovariscontro nel testo della sentenza. Per quanto sinteticamente espresso, ilragionamento della Corte territoriale ha inteso argomentare il diniego,affermando che il riconoscimento delle invocate circostanze avrebbe finito col“duplicare valutazioni di cui si è già tenuto conto”.Con ciò, la Corte distrettuale, lungi dal sottrarsi al dovere motivazionale, hapiuttosto replicato a un motivo di appello che, salvo rimarcare l’intrapresopercorso collaborativo, non adduceva ulteriori argomenti di segno positivo, idoneia fornire ai giudici di merito un persuasivo spunto argomentativo. Deve quindiribadirsi che, già su un piano generale – in disparte la questione dei limiti disindacabilità dell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. ad es.,Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 – 01) –, è del tuttoaspecifico un atto di impugnazione che non indichi elementi positivi divalutazione, ma si limiti a criticare la sentenza impugnata per non aver concessole invocate circostanze, stante l’intrapreso percorso collaborativo.Il mancato impegno argomentativo, da parte difensiva, risulta a fortioricensurabile, ove si ponga mente a taluni orientamenti della giurisprudenza dilegittimità, che, per quanto non univoci, hanno affermato che «in tema dicircostanze, gli elementi posti a fondamento dell'attenuante ad effetto speciale dicui all'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dallalegge 12 luglio 1991, n. 203, non possono essere utilizzati per giustificare ancheil riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche» (Sez. 1, n. 7184 del15/11/2022, dep. 2023, Prestieri, Rv. 284374 – 01; in senso conforme, Sez. 6,n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271099 – 01).4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]