CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38302/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava in senso favorevole al reo, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il tribunale di Livorno, in data 25.9.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla entità della pena, ritenuta eccessiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati e tali da sollecitare una inammissibile valutazione di merito sulla dosimetria della pena. La corte territoriale, invero, ha correttamente individuato nella mancanza di elementi da valutare positivamente in favore del reo e nella esistenza a suo carico di reiterati precedenti penali, tali da giustificare la sussistenza della contestata recidiva reiterata specifica nel quinquennio, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle circostanze generiche anche solo sulla base della gravità della condotta o dei precedenti penali dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.