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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:275
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62001C0376 - IT Avviso legale importante | 62001C0376 Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 30 aprile 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA]. - Inadempimento di uno Stato - Mancata attuazione della direttiva 98/8/CE. - [OSCURATO:PERSONA]376/01. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-04721 Conclusioni dell avvocato generale

1. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (in prosieguo: la «direttiva»), ha ad oggetto l'introduzione, in ordine ai biocidi, di norme di protezione dell'ambiente e di sicurezza idonee a garantire che l'immissione sul mercato di tali prodotti non risulti pregiudizievole per la salute umana e per l'ambiente.

2. Ai sensi dell'art. 34 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, informandone immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

3. L'art. 35 della direttiva stabilisce che la stessa entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Poiché tale pubblicazione è intervenuta il 24 aprile 1998, la direttiva è entrata in vigore il 14 maggio 1998.

4. Ne consegue che gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi entro il 14 maggio 2000.

5. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto alcuna informazione tale da poter concludere che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse adottato i provvedimenti necessari, ha presentato il ricorso per inadempimento a cui si riferiscono le presenti conclusioni.

6. La ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], avendo omesso di adottare entro il 14 maggio 2000 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva o, comunque, avendo omesso di informarne la [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa.

7. Le autorità irlandesi ritengono di aver integralmente trasposto la direttiva a mezzo di un regolamento dal titolo «[OSCURATO:PERSONA] (Authorisation, Placing on the Market, Use and Control of [OSCURATO:PERSONA]) 2001» (Comunità europea 2001 - Autorizzazione, immissione sul mercato, utilizzo e controllo dei biocidi), adottato il 18 dicembre 2001.

Esse chiedono pertanto alla Corte di disporre la sospensione del procedimento instaurato per un periodo di tre mesi a partire dalla data del controricorso, termine che dovrebbe permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di esaminare i provvedimenti adottati dall'[OSCURATO:PERSONA] ed eventualmente di rinunciare agli atti.

8. E' giocoforza, tuttavia, ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata alla data di scadenza del termine stabilito nel parere motivato .

Nel caso in esame, il parere motivato è stato trasmesso all'[OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 2001 ed il termine ivi indicato era di due mesi.

9. La convenuta ammette di non aver assunto alcun provvedimento per la trasposizione antecedentemente alla scadenza del detto termine.

Essa ammette, infatti, che il primo provvedimento assunto in tal senso, ossia la designazione del Ministero dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e dello Sviluppo rurale quale autorità competente per l'[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 26 della direttiva, è intervenuto solamente l'11 giugno 2001 e che la disciplina di trasposizione della direttiva è stata adottata il 18 dicembre 2001.

10. Ne discende che l'inadempimento contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale non manifesta l'intenzione di rinunciare agli atti nonostante l'istanza di sospensione formulata dalla convenuta, sussiste.

E' quindi necessario accogliere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

Conclusione

11. Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di: - dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, o comunque avendo omesso di informarne la [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa; - condannare l'[OSCURATO:PERSONA] alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62001C0376 - IT Avviso legale importante | 62001C0376 Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 30 aprile 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA]. - Inadempimento di uno Stato - Mancata attuazione della direttiva 98/8/CE. - [OSCURATO:PERSONA]376/01. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-04721 Conclusioni dell avvocato generale 1. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (in prosieguo: la «direttiva»), ha ad oggetto l'introduzione, in ordine ai biocidi, di norme di protezione dell'ambiente e di sicurezza idonee a garantire che l'immissione sul mercato di tali prodotti non risulti pregiudizievole per la salute umana e per l'ambiente. 2. Ai sensi dell'art. 34 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, informandone immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3. L'art. 35 della direttiva stabilisce che la stessa entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Poiché tale pubblicazione è intervenuta il 24 aprile 1998, la direttiva è entrata in vigore il 14 maggio 1998. 4. Ne consegue che gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi entro il 14 maggio 2000. 5. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto alcuna informazione tale da poter concludere che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse adottato i provvedimenti necessari, ha presentato il ricorso per inadempimento a cui si riferiscono le presenti conclusioni. 6. La ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], avendo omesso di adottare entro il 14 maggio 2000 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva o, comunque, avendo omesso di informarne la [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa. 7. Le autorità irlandesi ritengono di aver integralmente trasposto la direttiva a mezzo di un regolamento dal titolo «[OSCURATO:PERSONA] (Authorisation, Placing on the Market, Use and Control of [OSCURATO:PERSONA]) 2001» (Comunità europea 2001 - Autorizzazione, immissione sul mercato, utilizzo e controllo dei biocidi), adottato il 18 dicembre 2001. Esse chiedono pertanto alla Corte di disporre la sospensione del procedimento instaurato per un periodo di tre mesi a partire dalla data del controricorso, termine che dovrebbe permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di esaminare i provvedimenti adottati dall'[OSCURATO:PERSONA] ed eventualmente di rinunciare agli atti. 8. E' giocoforza, tuttavia, ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata alla data di scadenza del termine stabilito nel parere motivato . Nel caso in esame, il parere motivato è stato trasmesso all'[OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 2001 ed il termine ivi indicato era di due mesi. 9. La convenuta ammette di non aver assunto alcun provvedimento per la trasposizione antecedentemente alla scadenza del detto termine. Essa ammette, infatti, che il primo provvedimento assunto in tal senso, ossia la designazione del Ministero dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e dello Sviluppo rurale quale autorità competente per l'[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 26 della direttiva, è intervenuto solamente l'11 giugno 2001 e che la disciplina di trasposizione della direttiva è stata adottata il 18 dicembre 2001. 10. Ne discende che l'inadempimento contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale non manifesta l'intenzione di rinunciare agli atti nonostante l'istanza di sospensione formulata dalla convenuta, sussiste. E' quindi necessario accogliere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Conclusione 11. Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di: - dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, o comunque avendo omesso di informarne la [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa; - condannare l'[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
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