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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 30799/2021

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seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 4036-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I I [OSCURATO:PERSONA] 21, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 20646/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.11 Coordinatore di questa Sottosezione, con provvedimento del 15 febbraio 2021, ha disposto l'avvio della procedura di correzione d'ufficio dell'errore materiale di cui all'ordinanza di questa Corte n. 20646 del 2020, depositata il 29 settembre 2020, resa sul ricorso n.r.g. 36359-2018, nella parte in cui, nell'intestazione, per errore materiale, indica la sentenza d'appello impugnata, pronunciata dalla CTR del Lazio, con il n.

"2895" in luogo di quello, corretto, "2899".

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che: 1.In primo luogo si rileva che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma sussiste il potere della Corte di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ.

Il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 380 bis c.p.c. giustifica quindi, come ricavabile anche dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 c.p.c., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno la possibilità di depositare memorie Deve pertanto essere disposta la correzione del predetto errore materiale.

Ric. 2021 n. 04036 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -2- Nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016).

PQM Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell'errore materiale di cui all'ordinanza di questa Corte n. 20646 del 2020, depositata il 29 settembre 2020, resa sul ricorso n.r.g. 36359- 2018, nella parte in cui, nell'intestazione, per errore materiale, indica la sentenza d'appello impugnata, pronunciata dalla CTR del Lazio, con il n.

"2895" in luogo di quello, corretto, "2899"; invariato il resto del provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2021.

Presidente tt.

Luci ,Luciotti [OSCURATO:PERSONA] Sirnona 2 .3 cc 2 I IL C F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 4036-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I I [OSCURATO:PERSONA] 21, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 20646/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.11 Coordinatore di questa Sottosezione, con provvedimento del 15 febbraio 2021, ha disposto l'avvio della procedura di correzione d'ufficio dell'errore materiale di cui all'ordinanza di questa Corte n. 20646 del 2020, depositata il 29 settembre 2020, resa sul ricorso n.r.g. 36359-2018, nella parte in cui, nell'intestazione, per errore materiale, indica la sentenza d'appello impugnata, pronunciata dalla CTR del Lazio, con il n. "2895" in luogo di quello, corretto, "2899". La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.In primo luogo si rileva che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma sussiste il potere della Corte di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ. Il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 380 bis c.p.c. giustifica quindi, come ricavabile anche dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 c.p.c., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno la possibilità di depositare memorie Deve pertanto essere disposta la correzione del predetto errore materiale. Ric. 2021 n. 04036 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016). PQM Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell'errore materiale di cui all'ordinanza di questa Corte n. 20646 del 2020, depositata il 29 settembre 2020, resa sul ricorso n.r.g. 36359- 2018, nella parte in cui, nell'intestazione, per errore materiale, indica la sentenza d'appello impugnata, pronunciata dalla CTR del Lazio, con il n. "2895" in luogo di quello, corretto, "2899"; invariato il resto del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2021. Presidente tt. Luci ,Luciotti [OSCURATO:PERSONA] Sirnona 2 .3 cc 2 I IL C F
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