CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16635/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole dell'erronea applicazione della regola del bilanciamento (il Tribunale aveva messo in comparazione le attenuanti generiche solo con le aggravanti del furto ma non anche con la recidiva) è inedito, poiché non coltivato con i motivi di appello e l'errore non può essere rilevato di ufficio in questa sede, poiché non si versa in una ipotesi di pena illegale, dato che la pena non eccede i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per la singola fattispecie di reato (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Cesarano, Rv. 283886 - 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i