CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29169-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 74/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 770/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria di riforma della pronuncia della CTP di Catanzaro ove erano state rigettate le ragioni della parte contribuente; che vengono proposti due motivi di ricorso; che la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha spiegato difese; che in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, CONSIDERATO che, con il primo motivo, si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000, per aver la CTR ritenuto che l'attività istruttoria svolta "a tavolino" richieda il termine a difesa di 60 giorni dalla data di chiusura delle operazioni, segnatamente per i tributi armonizzati, a prescindere dalla prova di resistenza; che in tema di accertamento tributario, non sussiste l'obbligo di redigere un apposito verbale di chiusura delle operazioni - e conseguentemente di attendere il decorso di un nuovo tei nine dilatorio, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della 1. n. 212 del 2000, prima di emanare l'avviso di accertamento - qualora il contribuente, richiesto in sede di accesso di depositare alcuni documenti, consegni poi gli stessi presso gli uffici dell'Amministrazione, perché la fase che giustifica l'instaurazione del contraddittorio presuppone l'accesso senza estendersi a ciò che avviene in epoca successiva, al di fuori dei locali Ric. 2020 n. 29169 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- nei quali il contribuente esercita la propria attività (cfr. Cass. VI-5, n. 18103/2018; n. 27732/2018); che, nel caso di specie, risulta rispettato il termine di 60 giorni tra accesso infruttuoso e notifica dell'atto impositivo, mentre non era necessario il decorso di un nuovo termine dilatorio dalla consegna del documento presso l'Ufficio con la prosecuzione dell'attività accertativa "a tavolino"; che, altresì va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), premesso che l'art. 12, comma 7 della 1. n. 212/2000 si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell'Unione europea, hanno chiarito che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 Ric. 2020 n. 29169 sez. MT - ud. 12-04-2022 -3- aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943); che resta assorbito il secondo motivo, relativo ad ulteriore violazione di legge dell'art. 12 1. n. 212/2000; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglirnento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del