CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 gennaio 1996
Cassazione n. 19757/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1996 avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27/09/2023, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa in data 29/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca -, con la quale era stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt.81 cpv, 73, commi 1 e 4, 80, d.P.R. n. 309/1990 (spaccio, in più occasioni, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, cannabis e hashish) - annullava l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cessione in epoca antecedente e prossima al 9.3.2023 di cui al capo a) dell'imputazione, confermando nel resto. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 292, comma 2 lett.cbis, cod.proc.pen., lamentando che l'ordinanza genetica era priva del requisito dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari rispetto alla richiesta di misura cautelare da parte della procura e che e tale omissione viziava anche l'ordinanza impugnata, nella quale, inoltre, non era stata effettuata alcuna valutazione degli elementi favorevoli all'imputato dedotti nella richiesta di riesame (insussistenza delle esigenze cautelari in relazione al tempo decorso dalla commissione del reato ed elementi positivi prospettati). Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod.proc.pen. Lamenta che il Tribunale aveva fondato la valutazione di sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa sul solo elemento delle modalità e circostanze del fatto; successivamente era stato dato per scontato il fatto che l'imputato era uno straniero senza lavoro stabile, senza tenere conto che lo stesso, invece, aveva dichiarato di lavorare in campagna; inoltre, senza motivazione si era valorizzato in negativo un'attività di commercio al minuto dello stupefacente e una precedente condotta mai conosciuta dall'indagato (minaccia e violenza privata). Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990, lamentando l'erronea qualificazione giuridica dei fatti da parte del Tribunale, in quanto, difettando il sequestro della sostanza stupefacente, le sette presunte cessioni contestate integravano l'ipotesi del fatto di lieve entità. Con il quarto motivo deduce violazione di legge per lesione del diritto di difesa, lamentando che già nella fase delle indagini preliminari emergeva che il ricorrente non conosceva la lingua italiana e che, pertanto, l'ordinanza cautelare avrebbe dovuta essere immediatamente tradotta. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agii addebiti, dì volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez.3, n. 840 del 17/12/2015, dep.12/01/2016, Rv.265645; Sez.6,n.47233 del 29/10/2015, Rv.265337; Sez.6, n.45934 del 22/10/2015, Rv.265068; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Rv.267350). L'obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un'attività ricostruttiva ed esplicativa non implica, infatti, con riferimento all'esposizione della parte narrativa del provvedimento, la necessità di una riscrittura originale del testo della richiesta del PM (Sez.3,n.48962 del 01/12/2015, Rv.265611). Nella specie, il Collegio cautelare, nel disattendere te doglianze qui riproposte, ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, evidenziando, con motivazione congrua, che il Giudice per le indagini preliminari non si era limitato a riportare la richiesta del PM, ma aveva indicato in modo autonomo gli elementi fattuali emersi nel corso delle indagini, valutandoli specificamente in relazione alle risultanze probatorie e spiegando la rilevanza degli elementi emersi ai fini del giudizio di sussistenza dei presupposti applicativi della misura cautelare; inoltre, nell'ordinanza genetica erano state specificamente esplicitate le ragioni in base alle quali la condotta del ricorrente, a differenza di quanto ritenuto per altre posizioni, non fosse sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P:R. n. 309/1990. Rispetto a tale corretto ed adeguato percorso argomentativo, il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di confronto critico con le specifiche argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. Del tutto generiche, in quanto prive di concretezza, e, quindi, inammissibili, sono, infine, le censure relative al mancato esame di elementi favorevoli all'imputato e relativi alla insussistenza delle esigenze cautelari. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato come, con l'intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore abbia presuitto che, ai fini detta sussistenza dell'esigenza di natura special-preventiva, il pericolo di reiterazione del reato non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per it quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in sublecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013, Rv.255763; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità). Il Tribunale ha ritenuto fa sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, non limitandosi ad evocare fa gravità del titolo di reato ma rimarcando anche le modalità della condotta (seriali modalità delle cessioni nel medesimo ambito, tali da denotare lo stabile inserimento del prevenuto nel commercio al minuto dello stupefacente, anche e prevalentemente di natura pesante) unitamente alla personalità negativa del prevenuto (gravato da pregiudizio per reato di minaccia e violenza privata), elementi dimostrativi di una concreta e attuale propensione alla reiterazione criminosa; ha anche evidenziato come i predetti elementi, dimostrativi della pericolosità sociale del prevenuto, risultassero preponderanti ai fini della valutazione di sussistenza del pericolo di reiterazione rispetto alla distanza temporale dagli accadimenti, elemento, di per sé, di carattere neutro. Va ricordato che l'attualità delle esigenze cautetari deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione della condotta delittuosa, il contesto in cui il reato si era realizzato, la personalità negativa dell'imputato, elementi tutti idonei a rendere non solo conuelu ma anche attuate il pericolo di recidivanza. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, con argomentazioni congrue e logiche, ha spiegato le ragioni che non consentivano di qualificare la condotta contestate ai sensi dell'ad. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, valutando complessivamente il fatto e rimarcando che le modalità dell'azione denotavano la professionalità dell'attività delittuosa e lo stabile inserimento dell'indagato in un contesto dedito alla cessione stabile e territorialmente localizzata di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina e crac-k, delle quali il predetto aveva costante disponibilità con possibilità di tempestivo approvvigionamento. La valutazione è conforme ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia. Va ricordato che, ai fini della configurabitità detVipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione - mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto detta condotta criminosa (Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491); inoltre, la valutazione della offensività non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, alla sistematicità e continuità delle condotte, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere i comportamenti illeciti al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529). Anche rispetto a tale corretto ed adeguato percorso argomentativo, il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di confronto critico con le specifiche argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata che smentiscono l'assunto difensivo (pp. 5 e 6, ove si rimarca che la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente era emersa per la prima volta in sede di interrogatorio di garanzia del 7.09.2023 - e quindi successivamente all'emissione dell'ordinanza cautelare - e che in tale sede era stato nominato all'indagato un interprete di lingua inglese, attraverso il quale il predetto veniva messo al corrente degli addebiti provvisori; il termine, poi, per la traduzione dell'ordinanza cautelare doveva considerarsi congruo e che, comunque, la proposizione del riesame conteneva diffusa esposizione dei motivi tale da far presuppore la piena e compiuta comprensione del provvedimento cautelare), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Va, comunque, rilevato che secondo il dictum delle Sezioni Unite (n. 15069/2024), "l'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana è affetta, in caso di mancata traduzione da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod.proc.pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o l'imputato non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'intera sequestra di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza cautelare". Le argomentazioni esposte nell'ordinanza impugnata, pertanto, rispetto alle quale il ricorrente come detto non si confronta, sono in linea con il suesposto principio di diritto. 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process