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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02476/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] F- ODARONI, Lho ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi degli imputati, in accoglimento del ricorso del PG, e l'annullamento con rinvio sulla revoca della confisca. udito il Difensore: è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del PG, insistendo per l'accoglimento del ricorso proposto dalla Difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma il 9 dicembre 2020, in riforma parziale della sentenza, impugnata dagli imputati, con cui il G.i.p. del Tribunale di Velletri il 17 marzo 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso tra di loro e con altri, del reato di detenzione a fine di spaccio di quarantuno panetti di hashish da cui sono ricavabili quasi tre milioni di dosi droganti, con l'aggravante dell'ingente quantità (artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 19 luglio 2018, in conseguenza condannandoli, senza attenuanti, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ordinando ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., la confisca di beni, somme, valori ed utilità degli imputati indicati nel decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del 7 ottobre 2019 (provvedimento riprodotto all'interno della sentenza di primo grado, pp. 38-57) ovvero di beni, somme, valori o utilità di cui gli imputati abbiano la disponibilità sino alla concorrenza del valore di 759.495,16 euro, invece ha revocato la confisca dei beni e valori; con conferma nel resto. 2.Ricorono per la cassazione della sentenza sia il Procuratore Generale della Corte di appello di Roma che gli imputati.

3. Il ricorso del P.G., richiamate le ragioni della disposta revoca della confisca (pp. 1-4 del ricorso), si affida a due motivi, con i quali lamenta violazione di legge (entrambi i motivi) e difetto di motivazione (il secondo).

3.1. Con il primo motivo (pp. 5-6 del ricorso),denunzia la violazione dell'art.591 cod. proc. pen. quanto alle posizioni -di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Innocenzo, rispettivamente padre e madre dei fratelli Valerio e Marco, per carenza della legittimazione attiva degli imputati ad avanzare alla Corte di appello richiesta di revoca della confisca di beni intestati ai genitori.

Richiama al riguardo principi affermati da precedenti di legittimità (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv. 270209; Sez. 5, n. 10205 del 18/01/2013, Rv. 255225; Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278592) in base ai quali nessuna legittimazione avrebbero potuto vantare gli imputati alla richiesta di revoca di beni intestati 4c1 altri e la Corte territoriale avrebbe dovuto - secondo il ricorrente - dichiarare inammissibile l'impugnazione.

3.2. Con il secondo motivo (pp. 6-12 del ricorso)/ il P.G. censura promiscuamente violazione degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.Il provvedimento impugnato non sarebbe assistito, ad avviso del ricorrente, dalla necessaria motivazione "rafforzata" ed avrebbe acriticamente aderito alle tesi difensive, trascurando però il contenuto degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e compendiati nelle note dell'Il settembre, 27 settembre e 3 ottobre 2019, il cui contenuto il P.G. richiama per sostenere: la insufficienza della capacità reddituale della madre; la mancanza di prova dell'acquisto successorio da parte della donna; la mancanza di disponibilità da parte della stessa di denaro, di cui non risulta la provenienza; la circostanza che il padre non avrebbe mai presentato come persona fisica la dichiarazione dei redditi, mentre la società "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui detiene il 100 % delle quote, dal 2012 al 2018 ha dichiarato un reddito imponibile pari a soli 22.140,00 euro, di gran lunga inferiore al volume di affari cui si è fatto riferimento e che, ad avviso del P.M., non potrebbe comunque giustificare l'accumulazione di un patrimonio quale quello riscontrato.

Quanto, poi, ai redditi degli imputati, Valerio e [OSCURATO:PERSONA], relativi all'autocarrozzeria "[OSCURATO:SOCIETA].", secondo il Requirente, «il divieto probatorio previsto dall'art. 240-bis c.p. comporta [...] che dal 2017 non sia consentito alla parte fare ricorso alla dimostrazione, in positivo, di condotte di evasione degli obblighi tributari al fine di giustificare la propria consistenza patrimoniale» (così alla p. 9 del ricorso), sicchè le produzioni documentali (fatture ed estratti di conto corrente) protese a dimostrare l'esistenza di ricavi dell'autocarrozzeria negli anni 2018 e 2019 non sarebbero ammissibili; inoltre, nel periodo 2016- 2018f [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato soltanto due dichiarazioni dei redditi, per somme modeste, ed il fratello ed il padre nessuna dichiarazione.

Si richiamano, condividendole, le valutazioni svolte nel provvedimento impositivo del sequestro e nella sentenza di primo grado e si assume non avere la difesa fornito adeguata prova della liceità dell'accumulo, tale da superare la presunzione di accumulo illecito, posta dall'art. 240-bis cod. pen.

La Corte di appello avrebbe anche trascurato che [OSCURATO:PERSONA] nel 2011 è stato arrestato per violazione della disciplina sul controllo degli stupefacenti (fatto per il quale è destinatario di sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.) e trovato nell'occasione in possesso di 21.200,00 euro ed anche che nella disponibilità dello stesso nell'agosto 2017 sono stati trovati 74.680,00 euro e che è stato denunziato per possesso ingiustificato di valori.

Il P.G., dunque, sottolineata ulteriormente la capacità reddituale - che si ritiene irrisoria - degli imputati al momento dell'acquisto immobiliare, la costituzione delle società, il fatto della accumulazione di patrimonio e la mancanza di prova - si ritiene - della lecita provenienza dello stesso, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della confisca.

4. Gli imputati, tramite un medesimo atto di impugnazione curato da Difensori di fiducia, censurano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. da parte della Corte territoriale.

Il diniego sarebbe basato su mere clausole di stile ed avrebbe trascurato gli argomenti spesi dalla difesa (dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA], incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], minima partecipazione di entrambi ai fatti).

5. Con memoria del 7 settembre 2021 gli imputati hanno eccepito la ,/ irritualità ed intempestività del ricorso della parte pubblica, siccome depositato solo nella Segreteria dell'ufficio requirente in data 23 marzo 2021 (come risulta da attestazione del Direttore amministrativo della Procura generale in alto a destra della prima pagina dell'atto di impugnazione) senza il rispetto delle prescrizioni dell'art. 582 cod. proc. pen. (identificazione di chi deposita l'atto, firma del pubblico ufficiale addetto, data di ricezione dell'atto). 6.La difesa degli imputati ha tempestivamente chiesto la trattazione orale in udienza del ricorso, che è stata autorizzata il 21 settembre 2021 da parte del Presidente [OSCURATO:PERSONA] della IV Sezione penale della S.C. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi degli imputati sono manifestamente infondati, in quanto si limitano a reiterare le doglianze già svolte nell'atto di appello e già tutte prese in considerazione e disattese dalla Corte di appello, che alle pp. 4-5 ha spiegato sia che mancano nel caso di specie elementi positivi utilmente valutabili ai sensi dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen. sia che ostano al riconoscimento della invocata mitigazione della pena la gravità del fatto, la grande quantità di sostanza e lo stabile collegamento degli imputati con ambienti criminali, dimostrato dall'avere il coimputato [OSCURATO:PERSONA] indicato agli imputati che erano intenti a scaricare i pacchi il luogo ove erano nascoste le chiavi dello scantinato in cui era collocata la droga, essendo del tutto illogico consentire l'accesso al nascondiglio ove era il prezioso carico a persone che avevano svolto, in tesi difensiva, un ruolo di mera manovalanza.2.

Quanto al ricorso del Procuratore Generale, appare opportuno premettere che la Corte di appello ha revocato la confisca che era stata disposta in primo grado spiegando che, in base all'esame della documentazione prodotta solo dopo il provvedimento di sequestro preventivo, è emersa la mancanza di prova sia della fittizietà della intestazione sia della sproporzione tra i redditi dichiarati e la disponibilità di valori rinvenuti (pp. 5-8 della sentenza impugnata).

2.1. Ciò posto, è appena il caso di rammentare che le regole in tema di impugnazione - né potrebbe essere diversamente - valgono alla stessa maniera per la parte privata e per il Pubblico Ministero (come reiteratamente affermato, tra le altre, da Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, Pmt in proc.

Alamaru ed altri, Rv. 263900-01; da Sez. 1, n. 16776 del 04/04/2006, P.G. in proc.

Cozza ed altro Rv. 234250-01; da Sez. 4, n. 47959 del 27/10/2004, Iannello ed altri, Rv. 230288-01; da Sez. 2, n. 48234 del 20/11/2003, Flammia, Rv. 227082-01; da Sez. 1, n. 45711 del 07/11/2001, P.M. in proc.

Maiocchi, Rv. 220380-01; nello stesso senso, più recentemente, v.

Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc.

Stasi, Rv. 258319-01).

Con particolare riferimento al deposito dell'atto di impugnazione, è stato precisato che «È inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal P.M. e depositata nella segreteria del proprio ufficio, anziché nella cancelleria del giudice a quo, alla quale sia spedita a termine spirato» (Sez. 2, n. 32863 del 19/06/2012, P.G. in proc.

M., Rv. 253535-01); nello stesso senso, Sez. 4, n. 1361 del 28/11/2019, dep. 2020, P.G.

C. App.

Ancona in proc.

Sportiello, non mass. (v. punto n. 1 del "considerato in diritto", pp. 2-3), e Sez. 5, n. 1552 del 10/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278133-01, secondo cui «E' inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal pubblico ministero e depositata nella segreteria del proprio ufficio, anziché nella cancelleria del giudice "a quo", alla quale sia trasmessa a termine spirato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che è testualmente riservato, ai sensi dell'art. 582, comma 2 cod. proc. pen, alle sole parti private e ai difensori la facoltà di presentare l'impugnazione presso la cancelleria del tribunale o dell'ufficio del giudice di pace ove si trovano».

Nel caso di specie l'impugnazione del P.G., diversamente da quanto sostenuto dalla Difesa nella memoria, è rituale quanto alle modalità della presentazione: non vi è dubbio, infatti, sulla identità del soggetto ricorrente né sulla provenienza dell'atto e sono stati rispettati i termini, risultando dal foglio allegato alla sentenza di appello che il 23 marzo 2021, cioè tempestivamente, il ricorso è pervenuto alla Cancelleria del giudice a quo.

2.2. Passando al merito, il P.G. richiama a sostegno del primo motivo di impugnazione i seguenti precedenti di legittimità:Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco e altri, Rv. 270209-02, secondo cui «E' inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso»; Sez. 5, n. 10205 del 18/01/2013, Loccisano, Rv. 255225, secondo cui «E' inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'indagato che deduca unicamente di non essere titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo; ai fini dell'impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo è, infatti, necessario che l'indagato prospetti una relazione con il bene sequestrato che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo»; e Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592, secondo cui «In tema di confisca allargata ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione. (In motivazione la Corte ha precisato che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi)».

Ebbene, a parte la improprietà nella denunzia di carenza di legittimazione (così alle pp. 5-6 del ricorso) piuttosto che di interesse (la cui nozione è presupposta dall'art. 100 cod. proc. civ.: utilità che il ricorrente è in grado di trarre dal processo), i riferiti precedenti non risultano, a ben vedere, pertinenti rispetto al caso di specie, non potendosi negare che il figlio, siccome potenziale erede del genitore (non suscettibile di esclusione nell'ordinamento se non in casi assolutamente rari e marginali: cfr. artt. 463 e 536-537 cod. civ.), abbia un interesse giuridicamente apprezzabile a sostenere la legittimità di un acquisto effettuato dall'ascendente. .

2.3. Il secondo motivo di ricorso del P.G. si limita, in realtà, a censurare difetto di motivazione, motivazione che non è condivisa dal ricorrente sotto più profili (che si sono riferiti sub n. 3.2. del "ritenuto in fatto"), solo apparentemente richiamando il vizio di violazione di legge che, invece, ove fosse sussistente, potrebbe legittimare l'impugnazione (cfr. Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246-01). 3.Discende dalle considerazioni svolte la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli imputati ed il rigetto dell'impugnazione della Parte pubblica.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.

Così deciso il 15/10/2021. [OSCURATO:PERSONA].iere estensore [OSCURATO:PERSONA] le enci Emajuele D4 S 4 , .71---k- bePOWATO. ---, ,- C04; [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] F- ODARONI, Lho ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi degli imputati, in accoglimento del ricorso del PG, e l'annullamento con rinvio sulla revoca della confisca. udito il Difensore: è presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del PG, insistendo per l'accoglimento del ricorso proposto dalla Difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma il 9 dicembre 2020, in riforma parziale della sentenza, impugnata dagli imputati, con cui il G.i.p. del Tribunale di Velletri il 17 marzo 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso tra di loro e con altri, del reato di detenzione a fine di spaccio di quarantuno panetti di hashish da cui sono ricavabili quasi tre milioni di dosi droganti, con l'aggravante dell'ingente quantità (artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 19 luglio 2018, in conseguenza condannandoli, senza attenuanti, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ordinando ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., la confisca di beni, somme, valori ed utilità degli imputati indicati nel decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del 7 ottobre 2019 (provvedimento riprodotto all'interno della sentenza di primo grado, pp. 38-57) ovvero di beni, somme, valori o utilità di cui gli imputati abbiano la disponibilità sino alla concorrenza del valore di 759.495,16 euro, invece ha revocato la confisca dei beni e valori; con conferma nel resto. 2.Ricorono per la cassazione della sentenza sia il Procuratore Generale della Corte di appello di Roma che gli imputati. 3. Il ricorso del P.G., richiamate le ragioni della disposta revoca della confisca (pp. 1-4 del ricorso), si affida a due motivi, con i quali lamenta violazione di legge (entrambi i motivi) e difetto di motivazione (il secondo). 3.1. Con il primo motivo (pp. 5-6 del ricorso),denunzia la violazione dell'art.591 cod. proc. pen. quanto alle posizioni -di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Innocenzo, rispettivamente padre e madre dei fratelli Valerio e Marco, per carenza della legittimazione attiva degli imputati ad avanzare alla Corte di appello richiesta di revoca della confisca di beni intestati ai genitori. Richiama al riguardo principi affermati da precedenti di legittimità (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv. 270209; Sez. 5, n. 10205 del 18/01/2013, Rv. 255225; Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278592) in base ai quali nessuna legittimazione avrebbero potuto vantare gli imputati alla richiesta di revoca di beni intestati 4c1 altri e la Corte territoriale avrebbe dovuto - secondo il ricorrente - dichiarare inammissibile l'impugnazione. 3.2. Con il secondo motivo (pp. 6-12 del ricorso)/ il P.G. censura promiscuamente violazione degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.Il provvedimento impugnato non sarebbe assistito, ad avviso del ricorrente, dalla necessaria motivazione "rafforzata" ed avrebbe acriticamente aderito alle tesi difensive, trascurando però il contenuto degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e compendiati nelle note dell'Il settembre, 27 settembre e 3 ottobre 2019, il cui contenuto il P.G. richiama per sostenere: la insufficienza della capacità reddituale della madre; la mancanza di prova dell'acquisto successorio da parte della donna; la mancanza di disponibilità da parte della stessa di denaro, di cui non risulta la provenienza; la circostanza che il padre non avrebbe mai presentato come persona fisica la dichiarazione dei redditi, mentre la società "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui detiene il 100 % delle quote, dal 2012 al 2018 ha dichiarato un reddito imponibile pari a soli 22.140,00 euro, di gran lunga inferiore al volume di affari cui si è fatto riferimento e che, ad avviso del P.M., non potrebbe comunque giustificare l'accumulazione di un patrimonio quale quello riscontrato. Quanto, poi, ai redditi degli imputati, Valerio e [OSCURATO:PERSONA], relativi all'autocarrozzeria "[OSCURATO:SOCIETA].", secondo il Requirente, «il divieto probatorio previsto dall'art. 240-bis c.p. comporta [...] che dal 2017 non sia consentito alla parte fare ricorso alla dimostrazione, in positivo, di condotte di evasione degli obblighi tributari al fine di giustificare la propria consistenza patrimoniale» (così alla p. 9 del ricorso), sicchè le produzioni documentali (fatture ed estratti di conto corrente) protese a dimostrare l'esistenza di ricavi dell'autocarrozzeria negli anni 2018 e 2019 non sarebbero ammissibili; inoltre, nel periodo 2016- 2018f [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato soltanto due dichiarazioni dei redditi, per somme modeste, ed il fratello ed il padre nessuna dichiarazione. Si richiamano, condividendole, le valutazioni svolte nel provvedimento impositivo del sequestro e nella sentenza di primo grado e si assume non avere la difesa fornito adeguata prova della liceità dell'accumulo, tale da superare la presunzione di accumulo illecito, posta dall'art. 240-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe anche trascurato che [OSCURATO:PERSONA] nel 2011 è stato arrestato per violazione della disciplina sul controllo degli stupefacenti (fatto per il quale è destinatario di sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.) e trovato nell'occasione in possesso di 21.200,00 euro ed anche che nella disponibilità dello stesso nell'agosto 2017 sono stati trovati 74.680,00 euro e che è stato denunziato per possesso ingiustificato di valori. Il P.G., dunque, sottolineata ulteriormente la capacità reddituale - che si ritiene irrisoria - degli imputati al momento dell'acquisto immobiliare, la costituzione delle società, il fatto della accumulazione di patrimonio e la mancanza di prova - si ritiene - della lecita provenienza dello stesso, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della confisca. 4. Gli imputati, tramite un medesimo atto di impugnazione curato da Difensori di fiducia, censurano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. da parte della Corte territoriale. Il diniego sarebbe basato su mere clausole di stile ed avrebbe trascurato gli argomenti spesi dalla difesa (dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA], incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], minima partecipazione di entrambi ai fatti). 5. Con memoria del 7 settembre 2021 gli imputati hanno eccepito la ,/ irritualità ed intempestività del ricorso della parte pubblica, siccome depositato solo nella Segreteria dell'ufficio requirente in data 23 marzo 2021 (come risulta da attestazione del Direttore amministrativo della Procura generale in alto a destra della prima pagina dell'atto di impugnazione) senza il rispetto delle prescrizioni dell'art. 582 cod. proc. pen. (identificazione di chi deposita l'atto, firma del pubblico ufficiale addetto, data di ricezione dell'atto). 6.La difesa degli imputati ha tempestivamente chiesto la trattazione orale in udienza del ricorso, che è stata autorizzata il 21 settembre 2021 da parte del Presidente [OSCURATO:PERSONA] della IV Sezione penale della S.C. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi degli imputati sono manifestamente infondati, in quanto si limitano a reiterare le doglianze già svolte nell'atto di appello e già tutte prese in considerazione e disattese dalla Corte di appello, che alle pp. 4-5 ha spiegato sia che mancano nel caso di specie elementi positivi utilmente valutabili ai sensi dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen. sia che ostano al riconoscimento della invocata mitigazione della pena la gravità del fatto, la grande quantità di sostanza e lo stabile collegamento degli imputati con ambienti criminali, dimostrato dall'avere il coimputato [OSCURATO:PERSONA] indicato agli imputati che erano intenti a scaricare i pacchi il luogo ove erano nascoste le chiavi dello scantinato in cui era collocata la droga, essendo del tutto illogico consentire l'accesso al nascondiglio ove era il prezioso carico a persone che avevano svolto, in tesi difensiva, un ruolo di mera manovalanza.2. Quanto al ricorso del Procuratore Generale, appare opportuno premettere che la Corte di appello ha revocato la confisca che era stata disposta in primo grado spiegando che, in base all'esame della documentazione prodotta solo dopo il provvedimento di sequestro preventivo, è emersa la mancanza di prova sia della fittizietà della intestazione sia della sproporzione tra i redditi dichiarati e la disponibilità di valori rinvenuti (pp. 5-8 della sentenza impugnata). 2.1. Ciò posto, è appena il caso di rammentare che le regole in tema di impugnazione - né potrebbe essere diversamente - valgono alla stessa maniera per la parte privata e per il Pubblico Ministero (come reiteratamente affermato, tra le altre, da Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, Pmt in proc. Alamaru ed altri, Rv. 263900-01; da Sez. 1, n. 16776 del 04/04/2006, P.G. in proc. Cozza ed altro Rv. 234250-01; da Sez. 4, n. 47959 del 27/10/2004, Iannello ed altri, Rv. 230288-01; da Sez. 2, n. 48234 del 20/11/2003, Flammia, Rv. 227082-01; da Sez. 1, n. 45711 del 07/11/2001, P.M. in proc. Maiocchi, Rv. 220380-01; nello stesso senso, più recentemente, v. Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258319-01). Con particolare riferimento al deposito dell'atto di impugnazione, è stato precisato che «È inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal P.M. e depositata nella segreteria del proprio ufficio, anziché nella cancelleria del giudice a quo, alla quale sia spedita a termine spirato» (Sez. 2, n. 32863 del 19/06/2012, P.G. in proc. M., Rv. 253535-01); nello stesso senso, Sez. 4, n. 1361 del 28/11/2019, dep. 2020, P.G. C. App. Ancona in proc. Sportiello, non mass. (v. punto n. 1 del "considerato in diritto", pp. 2-3), e Sez. 5, n. 1552 del 10/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278133-01, secondo cui «E' inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal pubblico ministero e depositata nella segreteria del proprio ufficio, anziché nella cancelleria del giudice "a quo", alla quale sia trasmessa a termine spirato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che è testualmente riservato, ai sensi dell'art. 582, comma 2 cod. proc. pen, alle sole parti private e ai difensori la facoltà di presentare l'impugnazione presso la cancelleria del tribunale o dell'ufficio del giudice di pace ove si trovano». Nel caso di specie l'impugnazione del P.G., diversamente da quanto sostenuto dalla Difesa nella memoria, è rituale quanto alle modalità della presentazione: non vi è dubbio, infatti, sulla identità del soggetto ricorrente né sulla provenienza dell'atto e sono stati rispettati i termini, risultando dal foglio allegato alla sentenza di appello che il 23 marzo 2021, cioè tempestivamente, il ricorso è pervenuto alla Cancelleria del giudice a quo. 2.2. Passando al merito, il P.G. richiama a sostegno del primo motivo di impugnazione i seguenti precedenti di legittimità:Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco e altri, Rv. 270209-02, secondo cui «E' inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso»; Sez. 5, n. 10205 del 18/01/2013, Loccisano, Rv. 255225, secondo cui «E' inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'indagato che deduca unicamente di non essere titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo; ai fini dell'impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo è, infatti, necessario che l'indagato prospetti una relazione con il bene sequestrato che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo»; e Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592, secondo cui «In tema di confisca allargata ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione. (In motivazione la Corte ha precisato che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi)». Ebbene, a parte la improprietà nella denunzia di carenza di legittimazione (così alle pp. 5-6 del ricorso) piuttosto che di interesse (la cui nozione è presupposta dall'art. 100 cod. proc. civ.: utilità che il ricorrente è in grado di trarre dal processo), i riferiti precedenti non risultano, a ben vedere, pertinenti rispetto al caso di specie, non potendosi negare che il figlio, siccome potenziale erede del genitore (non suscettibile di esclusione nell'ordinamento se non in casi assolutamente rari e marginali: cfr. artt. 463 e 536-537 cod. civ.), abbia un interesse giuridicamente apprezzabile a sostenere la legittimità di un acquisto effettuato dall'ascendente. . 2.3. Il secondo motivo di ricorso del P.G. si limita, in realtà, a censurare difetto di motivazione, motivazione che non è condivisa dal ricorrente sotto più profili (che si sono riferiti sub n. 3.2. del "ritenuto in fatto"), solo apparentemente richiamando il vizio di violazione di legge che, invece, ove fosse sussistente, potrebbe legittimare l'impugnazione (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246-01). 3.Discende dalle considerazioni svolte la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli imputati ed il rigetto dell'impugnazione della Parte pubblica. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 15/10/2021. [OSCURATO:PERSONA].iere estensore [OSCURATO:PERSONA] le enci Emajuele D4 S 4 , .71---k- bePOWATO. ---, ,- C04; [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02476/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris