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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 08060/2023

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POSIZIONE ORDINANZA - INGIUNZIONE LAVORO Ud.18/01/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15203/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del leg. rapp.te p.t., nonchésig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA

V. GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e dife nde unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], n on ch é [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], MASSA CARRARAin persona de i rispettivi leg. rapp.t i p .t., domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lirappresenti e difende ope legis -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 201512/2018pubblicata il 02/03/2018 RGN . 350/2017 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA] .

RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa di rigetto dell'opposizione, proposta da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e dal suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], contro l'ordinanza-ingiunzione n. 269/2012 emessa dalla D.T.L. di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro - sede di Lucca e [OSCURATO:PERSONA]), a seguito di verbale di accertamento n. 322/2009 e di rapporto per illecito amministrativo, per violazione degli artt. 9, comma 6, e 15, comma 4, legge n. 68/1999, per avere omesso di inviare agli uffici competenti il prospetto informativo contenente il numero complessivo dei dipendenti e dei lavoratori computabili nella quota di riserva, e dei posti di lavoro e mansioni disponibili per gli appartenenti alla categorie delle persone disabili,per gli anni 2006 e 2007 e per aver omesso di versare il fondo esonerativo,per un totale complessivo di 684 giornate, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ossia per violazione dell'obbligo di assumere un lavoratore disabile in base alla quota di legge); 2.la Corte territoriale, dato atto dell'espletamento in primo grado di CTU contabile e di CTU medica, ha disatteso i motivi di appello, rilevando, in particolare, che la regolarità dell'azienda per l'anno 2005 non incideva sull’irregolarità accertata per l'anno successivo, in base al principio di irretroattività della disciplina posteriore più favorevole in materia di illeciti amministrativi (Corte cost. n. 193/2016), alla generale applicazione dell’obbligo di collocamento dei disabili, all’irrilevanza dell’accertata invalidità sopravvenuta di un dipendente;3.propongono ricorso per cassazione la società ed il suo (precedente) legale rappresentante con unico articolato motivo, illustrato da memoria;resiste con controricorso l’amministrazione; [OSCURATO:PERSONA] 1.la sentenza impugnata viene censurata per violazione e non corretta applicazione degli artt. 9 e 15 legge n. 68/1999, in connessione con l'art. 40, comma 4, d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 132/2008 e per omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione; 2.parte ricorrente argomenta in ordine alla mancata valorizzazione della modifica normativa intervenuta in materia; infatti, per il periodo oggetto dal momento dell’accertamento, l’art. 9 comma 6, legge n. 68/1999 prevedeva che: “ 3.il motivo è inammissibile; 4.in assenza di compiute allegazioni al riguardo, effettuate in conformità con il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione e volte a dimostrare che tale problematica era già compresa nel thema decidendidel giudizio di merito, esso, per come è formulato, si pone in contrasto con il consolidato principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi daquelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (v.

Cass.

S.U. 26 luglio 2018, n. 19874; Cass. 16 aprile 2014, n. 2190; Cass.26 marzo 2012, n. 4787; Cass. 30 marzo 2000, n. 3881; Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; Cass. 5 giugno 2003, n. 8993; Cass. 21 novembre 1995, n. 12020); 5.invero, la Corte di merito, sulla questione della successione di leggi in materia di sanzioni per illeciti amministrativi, ha richiamato e correttamente applicato i principi espressi da Corte cost. n. 193/2016, la quale, sulla censura riguardante la non previsione di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848; 6.il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese del grado secondo soccombenza e conseguente raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti di legge; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
POSIZIONE ORDINANZA - INGIUNZIONE LAVORO Ud.18/01/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15203/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del leg. rapp.te p.t., nonchésig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V. GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e dife nde unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], n on ch é [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], MASSA CARRARAin persona de i rispettivi leg. rapp.t i p .t., domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lirappresenti e difende ope legis -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 201512/2018pubblicata il 02/03/2018 RGN . 350/2017 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa di rigetto dell'opposizione, proposta da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e dal suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], contro l'ordinanza-ingiunzione n. 269/2012 emessa dalla D.T.L. di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro - sede di Lucca e [OSCURATO:PERSONA]), a seguito di verbale di accertamento n. 322/2009 e di rapporto per illecito amministrativo, per violazione degli artt. 9, comma 6, e 15, comma 4, legge n. 68/1999, per avere omesso di inviare agli uffici competenti il prospetto informativo contenente il numero complessivo dei dipendenti e dei lavoratori computabili nella quota di riserva, e dei posti di lavoro e mansioni disponibili per gli appartenenti alla categorie delle persone disabili,per gli anni 2006 e 2007 e per aver omesso di versare il fondo esonerativo,per un totale complessivo di 684 giornate, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ossia per violazione dell'obbligo di assumere un lavoratore disabile in base alla quota di legge); 2.la Corte territoriale, dato atto dell'espletamento in primo grado di CTU contabile e di CTU medica, ha disatteso i motivi di appello, rilevando, in particolare, che la regolarità dell'azienda per l'anno 2005 non incideva sull’irregolarità accertata per l'anno successivo, in base al principio di irretroattività della disciplina posteriore più favorevole in materia di illeciti amministrativi (Corte cost. n. 193/2016), alla generale applicazione dell’obbligo di collocamento dei disabili, all’irrilevanza dell’accertata invalidità sopravvenuta di un dipendente;3.propongono ricorso per cassazione la società ed il suo (precedente) legale rappresentante con unico articolato motivo, illustrato da memoria;resiste con controricorso l’amministrazione; [OSCURATO:PERSONA] 1.la sentenza impugnata viene censurata per violazione e non corretta applicazione degli artt. 9 e 15 legge n. 68/1999, in connessione con l'art. 40, comma 4, d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 132/2008 e per omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione; 2.parte ricorrente argomenta in ordine alla mancata valorizzazione della modifica normativa intervenuta in materia; infatti, per il periodo oggetto dal momento dell’accertamento, l’art. 9 comma 6, legge n. 68/1999 prevedeva che: “ 3.il motivo è inammissibile; 4.in assenza di compiute allegazioni al riguardo, effettuate in conformità con il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione e volte a dimostrare che tale problematica era già compresa nel thema decidendidel giudizio di merito, esso, per come è formulato, si pone in contrasto con il consolidato principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi daquelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (v. Cass. S.U. 26 luglio 2018, n. 19874; Cass. 16 aprile 2014, n. 2190; Cass.26 marzo 2012, n. 4787; Cass. 30 marzo 2000, n. 3881; Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; Cass. 5 giugno 2003, n. 8993; Cass. 21 novembre 1995, n. 12020); 5.invero, la Corte di merito, sulla questione della successione di leggi in materia di sanzioni per illeciti amministrativi, ha richiamato e correttamente applicato i principi espressi da Corte cost. n. 193/2016, la quale, sulla censura riguardante la non previsione di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848; 6.il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese del grado secondo soccombenza e conseguente raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti di legge; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
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