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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 24594/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23493/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura spe- cialerilasciata in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del 10, n. 32; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzodi posta elettronica certificata indicato; -controricorrente- REGIONE LAZIO; 2RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -intimata- avverso la sentenza della Cortedi appello di Roma n. 1189 /20 21 , deposi- tata il 16/2/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/7/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La R egione Lazio emetteva avviso pubblico per la presenta- zione di progetti di RSI delle PMI (Progetti e Piani per le [OSCURATO:PERSONA]).

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società NERGAL presentava domanda di partecipazione, quale società mandataria dell'ATI, in cui la società mandante era la [OSCURATO:PERSONA].

Il contributo concesso era di euro 474.276,66, come da comuni- cazione del 27/9/2010.

L'ATI veniva costituita con contratto del 13/10/2010.

Il contributo veniva versato dalla FILAS ([OSCURATO:PERSONA] di Sviluppo), ora [OSCURATO:PERSONA].

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva pagata l'anticipazione, pari ad euro 142.283,00; il 24/5/2012 veniva pagata la somma di euro 118.569,17, ossia il 25% dell'importo, in occasione del I SAL; il 27/ 9/2012 veniva pagata la somma di euro 118.569,17, pari al 25% dell'importo complessivo; il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Regione provvedeva alla revoca del contributo,perché la NERGAL risultava una «impresa in difficoltà», come da normativa comunitaria.

Veniva escussa la polizza di SACE.

2. Venivano intrapresi tre giudizi distinti.

2.1. Con atto di citazione notificato il 30/7/2014 la [OSCURATO:PERSONA]- DEO conveniva in giudizio la FILAS, ora [OSCURATO:PERSONA], e la RE- 3RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Tribunale di Roma di dichiararle tenute ad ammettere la modificazione soggettiva dell'ATI formata da DIGI- [OSCURATO:PERSONA] e NERGAL, in modo da far acquistare allaDIGITAL VIDEO ovvero ad altra società dalla stessa designata la qualità di mandata- ria dell'ATI; con condanna della FILAS e della Regione Lazio al paga- mento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma residua finanziata non ancora versata; la società chiedeva di emettere provvedimento di accertamento negativo in ordine al diritto delle convenute di ri- chiedere l'escussione della polizza assicurativa ovvero la restituzione coattiva – parziale e totale – del contributo già erogato di euro 384.748,76, stante l'inapplicabilità della disciplina della revoca nel caso di specie.

La causa veniva rubricata al n.di R.G. 55433/2013.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA],eccependo il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], in quanto mandante dell'ATI.

2.2. Con ricorso ex art. 702 - bis la [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al T ribunale di Roma di accertare e dichiarare la legittimità della revoca del contri- buto concesso all'ATI, edi condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore di FILAS la somma di euro 385.770,97.

La causa veniva rubricata al n.di R.G. 70647/2013.

Nel corso del giudizio si dava atto del parziale pagamento inter- venuto da parte di SACE a seguito dell'escussione della garanzia fi- deiussoria (euro 150.784,34), con la richiesta del residuo pari a euro 234.986,63.

La causa veniva poi riunita a quella n.55433/2013.

2.3. Con altro ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] chiedeva emet- tersi decreto ingiuntivo nei confronti della società mandataria NER- GAL. 4RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società mandataria, il Tribunale, con la sentenza n.17563 del 2018,dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo notificato alla man- dataria NERGAL,in quanto la società risultava estinta.

3. La richiesta della [OSCURATO:PERSONA] si fondava sull'art.4 dell'atto costitutivo dell'ATI,ove si prevedeva la responsabilità solidale ed il- limitata verso [OSCURATO:SOCIETA]. di tutti i soci attuatori.

4. Il Tribunale di Roma con sentenza del 27/6/2017 rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- NOVA, stante il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'impugnazione della revoca del finanziamento del progetto presentato dall'ATI.

Il Tribunale respingeva anche le domande formulate dallaLAZIO INNOVA, ritenendo, sulla base delle medesime considerazioni, il di- fetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA], quale società mandante dell'ATI.

5. La [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Roma,deducendo l'omessa considerazione di circostanze rilevanti, segnatamente la mancata statuizione sulla responsabilità solidale ed illimitata verso [OSCURATO:PERSONA] di tutti i soggetti dell'ATI, come stabilitadall'art. 4 dell ' atto costitutivo dell ' ATI tra [OSCURATO:PERSONA]- DEO e NERGAL.

Tra l'altro, la [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente riconosciuto di avere incassato direttamente parte del contributo.

Inoltre, la società NERGAL in liquidazione era cessata con il venir meno della mandataria dell'ATI.

La [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto alla restituzione delle somme erogate per l'intero in virtù del vincolo di solidarietà ex art.4 dell'atto costitutivo dell'ATI, tanto più che parte delle somme erano state in- cassate direttamente dallaDigital Video. 5RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

6. [OSCURATO:PERSONA]' appello di Roma, con sentenza n. 1189/2021, de- positata il 16/02/2021, rigettava l'appello, confermando la sentenza di prime cure, che aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva e passiva della [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto delle reciproche domande di pagamento.Vi era dunque carenza di legittimazione attiva dell'ap- pellante [OSCURATO:PERSONA], ed anche difetto di legittimazione passiva della mandante [OSCURATO:PERSONA].

La mandataria NERGAL aveva partecipato, unitamente alla DIGI- [OSCURATO:PERSONA], alla quale era legata da specifico contratto per atto pub- blico, alla gara bandita dalla REGIONE LAZIO finalizzata alla realiz- zazione di un progetto, avendo costituito un'ATI, in cui la NERGAL aveva i poteri di rappresentanza anche in sede processuale, per ogni operazione dipendente da mandato speciale.

L'autonomia delle imprese associate non conteneva alcuna de- roga alla regola generale in base alla quale alla mandataria spettava la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese man- danti nei confronti del soggetto appaltante (si citava Cass. n. 12732 del 2012).

Nediscendeva che la [OSCURATO:PERSONA], quale mandante, era ca- rente della legittimazione a stare nel presente giudizio, sia per la richiesta di concessione del contributo concesso all'ATI, sia per resi- stere alla domanda di restituzione di quello già concesso.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositando anche memoria scritta.

8. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora s.r.l.

9. È rimasta intimata la REGIONE LAZIO. [OSCURATO:PERSONA]: 6RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «nullità della sentenza per assenza di motivazione e violazione degli articoli 112,115, 116 e 132 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; mancata valutazione di documenti e fatti decisivi della con- troversia ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

La sentenza impugnata sarebbe erronea, in quanto nel confer- mare la sentenza di primo grado non si è pronunciata sulla domanda e sui fatti costitutivi della stessa.

In ogni caso, la sentenza avrebbe travisato il contenuto degli atti sui quali fondava il proprio convincimento, senza considerare fatti decisivi per la risoluzione del giudizio e dedottidalle parti.

La motivazione sarebbe mancata «sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di secondo grado»; tale circostanza esclude la pre- clusione alla deduzione del vizio di omessa motivazione in ragione della doppia decisione conforme.

In particolare, risulta del tutto assente la menzione dell'art.4, comma 2, dell'atto costitutivo dell'ATI, in base al quale restava «ferma (…) la responsabilità solidale ed illimitata verso [OSCURATO:SOCIETA]. di tutti i soggetti attuatori».

Nell'atto di citazione di prime cure, come quello in appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento espresso al contenuto dell'art. 4 dell'atto costitutivo dell'ATI. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare l'esistenza della clau- sola specifica contenuta nell'atto costitutivo dell'ATI, con cui si rico- nosceva espressamente la responsabilità solidale delle parti nei con- fronti della stazione appaltante.

L'avviso della gara prevedeva,per il caso di revoca, la restitu- zione da parte del beneficiario, ossia dell'ATI, del contributo unita- riamente considerato, facendo così presumere la solidarietà tra con- debitori ex art.1294 c.c. 7RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la mandataria NERGAL è stata cancellata dal registro delle imprese, mentre proprio la DIGITAL VIDEOha incassato il con- tributo.

2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola- zione dell'art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, oggi trasfuso nell'art.48 d.lgs. n. 50/2016, in relazione all ' art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.».

La sentenza sarebbe comunque errata per violazione dell'art.37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, ora trasfuso nell ' art. 48 del d.lgs.n. 50 del 2016, nella parte in cui ha escluso la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e la legittimazione passiva della mandante [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla domanda di restituzione di [OSCURATO:PERSONA]- NOVA e nella parte in cui ha ritenuto che spettava solo alla manda- taria sia la legittimazione attiva che la legittimazione passiva.

Tale disposizione prevede la responsabilità solidale anche delle mandanti nei confronti della stazione appaltante, legittimando dun- que la stazione appaltante ad agire direttamente contro la man- dante.

Lo scopo della norma è proprio quello di ampliare la tutela della [OSCURATO:PERSONA] e dei soggetti ad essaequiparati, dei for- nitori e dei subappaltatori per l'ipotesi di inadempimento o di insol- venza della capogruppo mandataria dell'ATI, consentendo loro di ri- volgersi anche alle altre società del raggruppamento che hanno par- tecipato all'offerta e ottenuto l'aggiudicazione.

L'impresa coobbligata ha dunque l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione delle conseguenze dannose dell'inadempimento; l'Amministrazione può sempre imputare a titolo di responsabilità so- lidale, alle altre imprese, l'eventuale risarcimento del danno, i mag- giori costi e i rimborsi. 8RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ritenere che spetti solo alla mandataria dell'ATI, e non invece alla mandante, la legittimazione passiva a resistere alle azioni della stazione appaltante.

In realtà, la mandante, proprio in virtù della responsabilità soli- dale verso la [OSCURATO:PERSONA], può essere chiamata a ri- spondere direttamente nei confronti della stazione appaltante.

Se dunque è corretto affermare che, in relazione alle azioni svolte contro la stazione appaltante, la legittimazione attiva spetta solo alla mandataria dell'ATI, tuttavia la legittimazione passiva, a resistere alle azioni proposte dalla stessa appaltante, non spetta solamente alla mandataria.

Tale conclusione sarebbe in contrasto con la responsabilità soli- dale delle associate.

3. Con il terzomotivo di impugnazione si deduce la «violazione degli articoli 1704, 1388, 1722 e 1294 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.».

Poiché l'ATI è riconducibile ad un mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 c.c., ne deriva che il contratto concluso dal rappresentante produce effetto nei confronti del rappresentato ex art.1388 c.c.

Ne discende la legittimazione attiva della stazione appaltante ad agire nei confronti della mandante ela legittimazione passiva della mandante stessa a resistere alle azioni promosse dalla stessa appal- tante.

Tale soluzione sarebbe obbligata, soprattutto una volta che la mandataria sia stata cancellata dal registro delle imprese, con con- seguente estinzione del mandato ex art.1322 c.c.

4. Il secondo motivo di impugnazione è fondato, con assorbi- mento dei restanti. 9RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4.1.Si muove dalla considerazione che c'è stata la costituzione dell'ATI in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra la NERGAL, mandataria, e la DIGI- [OSCURATO:PERSONA], mandante.

Si tratta di accertare se la stazione appaltante, nella specie la [OSCURATO:PERSONA], possa agire direttamente nei confronti della man- dante, a titolo di responsabilità solidale passiva.

5. Il quadro normativoall' epoca vigente, costituito dall ' art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, stabilisce, in tema di ATI, che «Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per rag- gruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concor- renti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria».

5.1. Di particolare rilievo risulta l'art.37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, che si occupa proprio della responsabilità solidale di tutte le società che fanno parte dell'ATI, ivi comprese dunque le so- cietà mandanti.

Stabilisce l'art.37, comma 5, citato che «[ L ] ' offerta dei concor- renti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per gli assuntori di lavori scorpo- rabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle presta- zioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità so- lidale del mandatario».

5.2. Inoltre, si chiarisce che il rapporto che collega le varie so- cietà fra loro è un rapporto di mandato, irrevocabile e gratuito (art. 37,comma 14: «Ai fini della costituzione del raggruppamento tem- 10RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio poraneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario»; art. 37, comma 15 : « Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante»).

5.3. La rappresentanza processuale esclusiva spetta alla manda- taria, ma nei limiti dei rapporti con la stazione appaltante, e non con riferimento ai terziestranei al rapporto (Cass., sez. 3, 29/12/2011, n 29737; Cass., sez. 2, 20/5/2010, n. 12422), e soprattutto in rela- zione alle operazioni collegate all'appalto.

Prevede dunque l'art. 37, comma 16, che «[a] l mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il col- laudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto», con la precisazione per cui «[l]a stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti».

5.4. Si ribadisce, come per la normativa preesistente, e con rife- rimento alla normativa sopravvenuta (art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016), che l'ATI non costituisce un'autonoma entità giuridica, re- stando ferma l'autonomia patrimoniale e giuridica delle singole so- cietà componenti l'ATI.

Di qui, l'art.37, comma 17, a mente del quale «[i]l rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria au- tonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali». 11RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

5.5. I medesimi principi sono dettati anche dall'art.48 del d.lgs. n.50 del 2016, per il quale, al comma 5, «l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina dal responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori».

Allo stesso modo, l'art.48, comma 15, dispone che «la stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti»

5.6. Da ultimo, anche l ' art. 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023ribadisce che «l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori», con la consueta precisazione al comma 6, ultima parte, dell'art. 68 che «la stazione appaltante, tuttavia, può far valere di- rettamente le responsabilità facenti capo ai mandanti».

6. Valgono dunque i principi generali ormai dettati costante- mente da questa Cortein materia di ATI.

Con il raggruppamento temporaneo di imprese non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti (Cass., sez. 5, 24/2/2025, n. 4753), come nel caso del consorzio con attività esterna di cui all'art. 2602 c.c., in quanto i singoli partecipanti man- tengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contratto contenuto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c., con effetti obbligatori inter partes, ma non verso i terzi, tanto che non può essere certo dichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo (Cass., sez. 1, 19/4/2024, n. 10591), mantenendo autonoma personalità giuri- dica le singole imprese associate (Cass., 30 gennaio 2003, n. 1396, che sottolinea l'autonomia operativa delle singole imprese associate - o riunite - , non configurandosi una organizzazione o associazione tra le imprese riunite). 12RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] tratta, quindi, di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al pe- riodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354).

Nell'ambito dell'ATI si rinviene l'autonomia economica giuridica e negoziale di ogni impresa partecipante, all'interno di una organizza- zione destinata a svolgere compiti di coordinamento tra le imprese, in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridi- che (Cass., 25/11/2015, n. 24063).

Occorre, dunque, distinguere il contratto di cooperazione inter- corrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il contratto associativo, stipulato per disciplinare i propri rapporti interni nell'am- bito della piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gra- tuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura.

7. L'aspetto che più rileva, ai fini della decisione della controver- sia in esame, è quello che attiene alla responsabilità solidale, anche delle società mandanti dell'ATI, rispetto alle obbligazioni stipulate dall'ATI nei confronti della stazione appaltante, che può quindi agire nei confronti delle singole mandanti, proprio in ragione della solida- rietà passiva tra coobbligati prevista dall'art.37 del d.lgs. n. 163 del 2006.

8. Sussistendo il vincolo di solidarietà passiva di tutte le società facenti parte dell'ATI, sia della mandataria che della mandante (o delle mandanti), la stazione appaltante può agire indifferentemente nei confronti di tali compagini societarie. 13RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è affermato, infatti, cheal mandatario di un'associazione tem- poranea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto ap- paltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipen- denti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto; l'appaltante può agire in giudizio anche nei con- fronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsa- bilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associa- zione(Cass., sez. 6-1, 28/11/2011, n. 25204).

Si legge in motivazione che la circostanza «che al mandatario spetti la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante […] non toglie, in- fatti, che l'offerta delle imprese riunite determina la loro responsa- bilità solidale nei confronti del soggetto appaltante».

8.1. Anzi, proprio nella pronunc ia di questa Corte (Cass., 20/7/ 2012, n. 12732), citata dalla Corte d ' appello, tesa a dimostrare il difetto di legittimazione attiva della stazione appaltante [OSCURATO:PERSONA]- NOVA e di legittimazione passiva della mandante [OSCURATO:PERSONA], si rinviene il principio esattamente opposto alla tesi propugnata dalla Corteterritoriale.

Nel caso esaminato da tale sentenza, infatti, l'azione era stata intrapresa dalla società mandante - in luogo della mandataria - nei confronti della stazione appaltante (il Comune).

Per tale ragione è stato accolto il ricorso per cassazione del Co- mune che ha reputato insussistente la legittimazione attiva della so- cietà mandante dell'ATI ad agire nei confronti della stazione appal- tante.

Tuttavia, in motivazione si è chiarito che sussisteva, con riguardo alle imprese associate, comprese le mandanti, «la loro responsabilità solidale nei confronti dell'appaltante». 14RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], da un lato, la società mandante non può agire nei con- fronti della stazione appaltante per far valere un credito dell'ATI, do- vendo essere esercitata la relativa azione dalla società mandataria, mentre, dall'altro, la stazione appaltante può agire, per espressa vo- lontà del legislatore, nei confronti delle singole società mandanti, in ragione della loro responsabilità solidale passiva, derivante dall'art. 37 del d.lgs.n. 163 del 2006, come pure dall ' art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016.

8.2. Anche in altra sentenza di questa Corte(Cass., sez. 3, 29/ 12/2011, n. 29737) si chiarisce che le società mandanti sono «tenute a rispondere per l'intero, quali coobbligati solidali, di eventuali debiti dell'impresa mandataria verso l'amministrazione appaltante».

9. Anche in dottrina si è osservato che è proprio la struttura so- stanziale del raggruppamento temporaneo di imprese, teso appunto alla partecipazione a singole gare per l'affidamento dei contratti pub- blici, e quindi per una durata limitata e per uno specifico contratto, che si riverbera negli aspetti processuali.

Questa è la ratio della rappresentanza esclusiva processuale della mandataria; la norma consente così alla stazione appaltante di avere un unico interlocutore, in modo tale da semplificare i rapporti con un raggruppamento per l'intera durata del contratto.

Ovviamente la rappresentanza processuale, pur esclusiva, da parte della mandataria, riguarda solo e soltanto ogni aspetto legato al contratto pubblico da acquisire in sede di gara e da eseguire dopo l'aggiudicazione, sicché tale rappresentanza processuale non può va- lere nei rapporti con i terzi, diversi dalla committente.

La dottrina ha anche sottolineato che residua, però, la legittima- zione attiva della stazione appaltante nei confronti delle singole man- danti, con riferimento alle porzioni di obbligazioni gravanti proprio 15RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sulle stesse, per l'impegno assunto singolarmente in sede di accordo per la costituzione del raggruppamento temporaneo.

9.1. Va anche osservato che le obbligazioni in capo alle singole mandanti mutano a seconda che si tratti di raggruppamenti di tipo verticale (ove uno degli operatori economici realizza i lavori della ca- tegoria prevalente, tranne i lavori scorporabili assumibilida uno dei mandanti) oppure orizzontale (ove gli operatori economici realizzano lavori della stessa categoria).

9.2. Ed infatti nel raggruppamento orizzontale l'ATI ècaratteriz- zata dalla circostanza che le imprese associate sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto del contratto(ed è questo il caso che ci riguarda); mentre nel raggruppamento verticale l'impresa mandataria apporta compe- tenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro.

9.3. Quanto alla responsabilità, fermarestando la responsabilità solidale del mandatario, per gli assuntori delle categorie scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispet- tiva competenza.

Tuttavia, la distinzione tra raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale, ai sensi dell'art.48 del d.lgs. n. 50 del 2016, con riferimento allo specifico procedimento di gara, presuppone che la lex specialis abbia indicato la prestazione principale e quelle se- condarie.

Ove invece la lex specialisdi gara non rechi tale distinzione, in- dicando quale oggetto dell'affidamento un servizio unitario, ancorché articolato in diversi segmenti attuativi, la qualificazione come oriz- zontale di un raggruppamento concorrente discende ed è coerente con la disciplina di gara, in assenza dei presupposti per la configura- zione di un raggruppamento di tipo verticale. 16RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

10. Pertanto, per gli assuntori di lavori scorporabili, la responsa- bilità è limitata allaesecuzione delle prestazioni di rispettiva compe- tenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

10.1. Nel caso di raggruppamenti verticali, per effetto della sud- divisione ben individuata dell'esecuzione dell'appalto tra le associate, la responsabilità delle mandanti non è solidale, ma è limitata alle parti scorporate di opere da essa assunte, ferma restando la respon- sabilità solidale del mandatario.

10.2. Nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale, invece, vi è una responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti (mandanti e mandataria).

Nei rapporti interni all'associazione, l'impresa ina- dempiente è responsabileanche nei confronti degli altri associati.

10.3. Si è tra l'altro osservato che la committente può agire nei confronti della mandante per gli inadempimenti ascrivibili proprio alla porzione di obbligazioni su di essa gravanti.

Questa porzione della norma, infatti, è di estremo favore per la committente che può, ove lo ritenga opportuno per accelerare i lavori o per una tutela più immediata dei propri diritti, agire direttamente nei confronti delle mandanti, superando l'interposizione rappresen- tativa della mandataria.

Non può però la stazione appaltante agire nei confronti della mandante per le obbligazioni gravanti sull'intero raggruppamento temporaneo di imprese; la committente può, invece, agire nei con- fronti della mandante, quale obbligata solidale, in caso di raggrup- pamento orizzontale oppure se la mandante esegue lavori di catego- ria prevalente nel raggruppamento verticale e proprio da quei lavori sia derivato l'inadempimento.

11. Nella specie, dunque, ove è pacifico che si è in presenza di un raggruppamento orizzontale, sussiste la legittimazione attiva della stazione appaltante, [OSCURATO:PERSONA], ad agire in giudizio nei 17RG n. 23493/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio confronti della mandante, [OSCURATO:PERSONA], quale obbligata in solido, per far accertare e dichiarare la legittimità della revoca del contributo concesso all'ATI, con conseguente condanna della DIGIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23493/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura spe- cialerilasciata in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del 10, n. 32; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzodi posta elettronica certificata indicato; -controricorrente- REGIONE LAZIO; 2RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -intimata- avverso la sentenza della Cortedi appello di Roma n. 1189 /20 21 , deposi- tata il 16/2/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/7/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La R egione Lazio emetteva avviso pubblico per la presenta- zione di progetti di RSI delle PMI (Progetti e Piani per le [OSCURATO:PERSONA]). In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società NERGAL presentava domanda di partecipazione, quale società mandataria dell'ATI, in cui la società mandante era la [OSCURATO:PERSONA]. Il contributo concesso era di euro 474.276,66, come da comuni- cazione del 27/9/2010. L'ATI veniva costituita con contratto del 13/10/2010. Il contributo veniva versato dalla FILAS ([OSCURATO:PERSONA] di Sviluppo), ora [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva pagata l'anticipazione, pari ad euro 142.283,00; il 24/5/2012 veniva pagata la somma di euro 118.569,17, ossia il 25% dell'importo, in occasione del I SAL; il 27/ 9/2012 veniva pagata la somma di euro 118.569,17, pari al 25% dell'importo complessivo; il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Regione provvedeva alla revoca del contributo,perché la NERGAL risultava una «impresa in difficoltà», come da normativa comunitaria. Veniva escussa la polizza di SACE. 2. Venivano intrapresi tre giudizi distinti. 2.1. Con atto di citazione notificato il 30/7/2014 la [OSCURATO:PERSONA]- DEO conveniva in giudizio la FILAS, ora [OSCURATO:PERSONA], e la RE- 3RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Tribunale di Roma di dichiararle tenute ad ammettere la modificazione soggettiva dell'ATI formata da DIGI- [OSCURATO:PERSONA] e NERGAL, in modo da far acquistare allaDIGITAL VIDEO ovvero ad altra società dalla stessa designata la qualità di mandata- ria dell'ATI; con condanna della FILAS e della Regione Lazio al paga- mento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma residua finanziata non ancora versata; la società chiedeva di emettere provvedimento di accertamento negativo in ordine al diritto delle convenute di ri- chiedere l'escussione della polizza assicurativa ovvero la restituzione coattiva – parziale e totale – del contributo già erogato di euro 384.748,76, stante l'inapplicabilità della disciplina della revoca nel caso di specie. La causa veniva rubricata al n.di R.G. 55433/2013. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA],eccependo il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], in quanto mandante dell'ATI. 2.2. Con ricorso ex art. 702 - bis la [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al T ribunale di Roma di accertare e dichiarare la legittimità della revoca del contri- buto concesso all'ATI, edi condannare la [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore di FILAS la somma di euro 385.770,97. La causa veniva rubricata al n.di R.G. 70647/2013. Nel corso del giudizio si dava atto del parziale pagamento inter- venuto da parte di SACE a seguito dell'escussione della garanzia fi- deiussoria (euro 150.784,34), con la richiesta del residuo pari a euro 234.986,63. La causa veniva poi riunita a quella n.55433/2013. 2.3. Con altro ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] chiedeva emet- tersi decreto ingiuntivo nei confronti della società mandataria NER- GAL. 4RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società mandataria, il Tribunale, con la sentenza n.17563 del 2018,dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo notificato alla man- dataria NERGAL,in quanto la società risultava estinta. 3. La richiesta della [OSCURATO:PERSONA] si fondava sull'art.4 dell'atto costitutivo dell'ATI,ove si prevedeva la responsabilità solidale ed il- limitata verso [OSCURATO:SOCIETA]. di tutti i soci attuatori. 4. Il Tribunale di Roma con sentenza del 27/6/2017 rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- NOVA, stante il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'impugnazione della revoca del finanziamento del progetto presentato dall'ATI. Il Tribunale respingeva anche le domande formulate dallaLAZIO INNOVA, ritenendo, sulla base delle medesime considerazioni, il di- fetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA], quale società mandante dell'ATI. 5. La [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Roma,deducendo l'omessa considerazione di circostanze rilevanti, segnatamente la mancata statuizione sulla responsabilità solidale ed illimitata verso [OSCURATO:PERSONA] di tutti i soggetti dell'ATI, come stabilitadall'art. 4 dell ' atto costitutivo dell ' ATI tra [OSCURATO:PERSONA]- DEO e NERGAL. Tra l'altro, la [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente riconosciuto di avere incassato direttamente parte del contributo. Inoltre, la società NERGAL in liquidazione era cessata con il venir meno della mandataria dell'ATI. La [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto alla restituzione delle somme erogate per l'intero in virtù del vincolo di solidarietà ex art.4 dell'atto costitutivo dell'ATI, tanto più che parte delle somme erano state in- cassate direttamente dallaDigital Video. 5RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 6. [OSCURATO:PERSONA]' appello di Roma, con sentenza n. 1189/2021, de- positata il 16/02/2021, rigettava l'appello, confermando la sentenza di prime cure, che aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva e passiva della [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto delle reciproche domande di pagamento.Vi era dunque carenza di legittimazione attiva dell'ap- pellante [OSCURATO:PERSONA], ed anche difetto di legittimazione passiva della mandante [OSCURATO:PERSONA]. La mandataria NERGAL aveva partecipato, unitamente alla DIGI- [OSCURATO:PERSONA], alla quale era legata da specifico contratto per atto pub- blico, alla gara bandita dalla REGIONE LAZIO finalizzata alla realiz- zazione di un progetto, avendo costituito un'ATI, in cui la NERGAL aveva i poteri di rappresentanza anche in sede processuale, per ogni operazione dipendente da mandato speciale. L'autonomia delle imprese associate non conteneva alcuna de- roga alla regola generale in base alla quale alla mandataria spettava la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese man- danti nei confronti del soggetto appaltante (si citava Cass. n. 12732 del 2012). Nediscendeva che la [OSCURATO:PERSONA], quale mandante, era ca- rente della legittimazione a stare nel presente giudizio, sia per la richiesta di concessione del contributo concesso all'ATI, sia per resi- stere alla domanda di restituzione di quello già concesso. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositando anche memoria scritta. 8. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora s.r.l. 9. È rimasta intimata la REGIONE LAZIO. [OSCURATO:PERSONA]: 6RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «nullità della sentenza per assenza di motivazione e violazione degli articoli 112,115, 116 e 132 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; mancata valutazione di documenti e fatti decisivi della con- troversia ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.». La sentenza impugnata sarebbe erronea, in quanto nel confer- mare la sentenza di primo grado non si è pronunciata sulla domanda e sui fatti costitutivi della stessa. In ogni caso, la sentenza avrebbe travisato il contenuto degli atti sui quali fondava il proprio convincimento, senza considerare fatti decisivi per la risoluzione del giudizio e dedottidalle parti. La motivazione sarebbe mancata «sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di secondo grado»; tale circostanza esclude la pre- clusione alla deduzione del vizio di omessa motivazione in ragione della doppia decisione conforme. In particolare, risulta del tutto assente la menzione dell'art.4, comma 2, dell'atto costitutivo dell'ATI, in base al quale restava «ferma (…) la responsabilità solidale ed illimitata verso [OSCURATO:SOCIETA]. di tutti i soggetti attuatori». Nell'atto di citazione di prime cure, come quello in appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento espresso al contenuto dell'art. 4 dell'atto costitutivo dell'ATI. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare l'esistenza della clau- sola specifica contenuta nell'atto costitutivo dell'ATI, con cui si rico- nosceva espressamente la responsabilità solidale delle parti nei con- fronti della stazione appaltante. L'avviso della gara prevedeva,per il caso di revoca, la restitu- zione da parte del beneficiario, ossia dell'ATI, del contributo unita- riamente considerato, facendo così presumere la solidarietà tra con- debitori ex art.1294 c.c. 7RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la mandataria NERGAL è stata cancellata dal registro delle imprese, mentre proprio la DIGITAL VIDEOha incassato il con- tributo. 2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola- zione dell'art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, oggi trasfuso nell'art.48 d.lgs. n. 50/2016, in relazione all ' art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». La sentenza sarebbe comunque errata per violazione dell'art.37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, ora trasfuso nell ' art. 48 del d.lgs.n. 50 del 2016, nella parte in cui ha escluso la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e la legittimazione passiva della mandante [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla domanda di restituzione di [OSCURATO:PERSONA]- NOVA e nella parte in cui ha ritenuto che spettava solo alla manda- taria sia la legittimazione attiva che la legittimazione passiva. Tale disposizione prevede la responsabilità solidale anche delle mandanti nei confronti della stazione appaltante, legittimando dun- que la stazione appaltante ad agire direttamente contro la man- dante. Lo scopo della norma è proprio quello di ampliare la tutela della [OSCURATO:PERSONA] e dei soggetti ad essaequiparati, dei for- nitori e dei subappaltatori per l'ipotesi di inadempimento o di insol- venza della capogruppo mandataria dell'ATI, consentendo loro di ri- volgersi anche alle altre società del raggruppamento che hanno par- tecipato all'offerta e ottenuto l'aggiudicazione. L'impresa coobbligata ha dunque l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione delle conseguenze dannose dell'inadempimento; l'Amministrazione può sempre imputare a titolo di responsabilità so- lidale, alle altre imprese, l'eventuale risarcimento del danno, i mag- giori costi e i rimborsi. 8RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ritenere che spetti solo alla mandataria dell'ATI, e non invece alla mandante, la legittimazione passiva a resistere alle azioni della stazione appaltante. In realtà, la mandante, proprio in virtù della responsabilità soli- dale verso la [OSCURATO:PERSONA], può essere chiamata a ri- spondere direttamente nei confronti della stazione appaltante. Se dunque è corretto affermare che, in relazione alle azioni svolte contro la stazione appaltante, la legittimazione attiva spetta solo alla mandataria dell'ATI, tuttavia la legittimazione passiva, a resistere alle azioni proposte dalla stessa appaltante, non spetta solamente alla mandataria. Tale conclusione sarebbe in contrasto con la responsabilità soli- dale delle associate. 3. Con il terzomotivo di impugnazione si deduce la «violazione degli articoli 1704, 1388, 1722 e 1294 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». Poiché l'ATI è riconducibile ad un mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 c.c., ne deriva che il contratto concluso dal rappresentante produce effetto nei confronti del rappresentato ex art.1388 c.c. Ne discende la legittimazione attiva della stazione appaltante ad agire nei confronti della mandante ela legittimazione passiva della mandante stessa a resistere alle azioni promosse dalla stessa appal- tante. Tale soluzione sarebbe obbligata, soprattutto una volta che la mandataria sia stata cancellata dal registro delle imprese, con con- seguente estinzione del mandato ex art.1322 c.c. 4. Il secondo motivo di impugnazione è fondato, con assorbi- mento dei restanti. 9RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4.1.Si muove dalla considerazione che c'è stata la costituzione dell'ATI in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra la NERGAL, mandataria, e la DIGI- [OSCURATO:PERSONA], mandante. Si tratta di accertare se la stazione appaltante, nella specie la [OSCURATO:PERSONA], possa agire direttamente nei confronti della man- dante, a titolo di responsabilità solidale passiva. 5. Il quadro normativoall' epoca vigente, costituito dall ' art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, stabilisce, in tema di ATI, che «Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per rag- gruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concor- renti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria». 5.1. Di particolare rilievo risulta l'art.37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, che si occupa proprio della responsabilità solidale di tutte le società che fanno parte dell'ATI, ivi comprese dunque le so- cietà mandanti. Stabilisce l'art.37, comma 5, citato che «[ L ] ' offerta dei concor- renti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorpo- rabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle presta- zioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità so- lidale del mandatario». 5.2. Inoltre, si chiarisce che il rapporto che collega le varie so- cietà fra loro è un rapporto di mandato, irrevocabile e gratuito (art. 37,comma 14: «Ai fini della costituzione del raggruppamento tem- 10RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio poraneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario»; art. 37, comma 15 : « Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante»). 5.3. La rappresentanza processuale esclusiva spetta alla manda- taria, ma nei limiti dei rapporti con la stazione appaltante, e non con riferimento ai terziestranei al rapporto (Cass., sez. 3, 29/12/2011, n 29737; Cass., sez. 2, 20/5/2010, n. 12422), e soprattutto in rela- zione alle operazioni collegate all'appalto. Prevede dunque l'art. 37, comma 16, che «[a] l mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il col- laudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto», con la precisazione per cui «[l]a stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti». 5.4. Si ribadisce, come per la normativa preesistente, e con rife- rimento alla normativa sopravvenuta (art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016), che l'ATI non costituisce un'autonoma entità giuridica, re- stando ferma l'autonomia patrimoniale e giuridica delle singole so- cietà componenti l'ATI. Di qui, l'art.37, comma 17, a mente del quale «[i]l rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria au- tonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali». 11RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 5.5. I medesimi principi sono dettati anche dall'art.48 del d.lgs. n.50 del 2016, per il quale, al comma 5, «l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina dal responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori». Allo stesso modo, l'art.48, comma 15, dispone che «la stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti» 5.6. Da ultimo, anche l ' art. 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023ribadisce che «l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori», con la consueta precisazione al comma 6, ultima parte, dell'art. 68 che «la stazione appaltante, tuttavia, può far valere di- rettamente le responsabilità facenti capo ai mandanti». 6. Valgono dunque i principi generali ormai dettati costante- mente da questa Cortein materia di ATI. Con il raggruppamento temporaneo di imprese non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti (Cass., sez. 5, 24/2/2025, n. 4753), come nel caso del consorzio con attività esterna di cui all'art. 2602 c.c., in quanto i singoli partecipanti man- tengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contratto contenuto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c., con effetti obbligatori inter partes, ma non verso i terzi, tanto che non può essere certo dichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo (Cass., sez. 1, 19/4/2024, n. 10591), mantenendo autonoma personalità giuri- dica le singole imprese associate (Cass., 30 gennaio 2003, n. 1396, che sottolinea l'autonomia operativa delle singole imprese associate - o riunite - , non configurandosi una organizzazione o associazione tra le imprese riunite). 12RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] tratta, quindi, di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al pe- riodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354). Nell'ambito dell'ATI si rinviene l'autonomia economica giuridica e negoziale di ogni impresa partecipante, all'interno di una organizza- zione destinata a svolgere compiti di coordinamento tra le imprese, in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridi- che (Cass., 25/11/2015, n. 24063). Occorre, dunque, distinguere il contratto di cooperazione inter- corrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il contratto associativo, stipulato per disciplinare i propri rapporti interni nell'am- bito della piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gra- tuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura. 7. L'aspetto che più rileva, ai fini della decisione della controver- sia in esame, è quello che attiene alla responsabilità solidale, anche delle società mandanti dell'ATI, rispetto alle obbligazioni stipulate dall'ATI nei confronti della stazione appaltante, che può quindi agire nei confronti delle singole mandanti, proprio in ragione della solida- rietà passiva tra coobbligati prevista dall'art.37 del d.lgs. n. 163 del 2006. 8. Sussistendo il vincolo di solidarietà passiva di tutte le società facenti parte dell'ATI, sia della mandataria che della mandante (o delle mandanti), la stazione appaltante può agire indifferentemente nei confronti di tali compagini societarie. 13RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è affermato, infatti, cheal mandatario di un'associazione tem- poranea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto ap- paltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipen- denti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto; l'appaltante può agire in giudizio anche nei con- fronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsa- bilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associa- zione(Cass., sez. 6-1, 28/11/2011, n. 25204). Si legge in motivazione che la circostanza «che al mandatario spetti la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante […] non toglie, in- fatti, che l'offerta delle imprese riunite determina la loro responsa- bilità solidale nei confronti del soggetto appaltante». 8.1. Anzi, proprio nella pronunc ia di questa Corte (Cass., 20/7/ 2012, n. 12732), citata dalla Corte d ' appello, tesa a dimostrare il difetto di legittimazione attiva della stazione appaltante [OSCURATO:PERSONA]- NOVA e di legittimazione passiva della mandante [OSCURATO:PERSONA], si rinviene il principio esattamente opposto alla tesi propugnata dalla Corteterritoriale. Nel caso esaminato da tale sentenza, infatti, l'azione era stata intrapresa dalla società mandante - in luogo della mandataria - nei confronti della stazione appaltante (il Comune). Per tale ragione è stato accolto il ricorso per cassazione del Co- mune che ha reputato insussistente la legittimazione attiva della so- cietà mandante dell'ATI ad agire nei confronti della stazione appal- tante. Tuttavia, in motivazione si è chiarito che sussisteva, con riguardo alle imprese associate, comprese le mandanti, «la loro responsabilità solidale nei confronti dell'appaltante». 14RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], da un lato, la società mandante non può agire nei con- fronti della stazione appaltante per far valere un credito dell'ATI, do- vendo essere esercitata la relativa azione dalla società mandataria, mentre, dall'altro, la stazione appaltante può agire, per espressa vo- lontà del legislatore, nei confronti delle singole società mandanti, in ragione della loro responsabilità solidale passiva, derivante dall'art. 37 del d.lgs.n. 163 del 2006, come pure dall ' art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016. 8.2. Anche in altra sentenza di questa Corte(Cass., sez. 3, 29/ 12/2011, n. 29737) si chiarisce che le società mandanti sono «tenute a rispondere per l'intero, quali coobbligati solidali, di eventuali debiti dell'impresa mandataria verso l'amministrazione appaltante». 9. Anche in dottrina si è osservato che è proprio la struttura so- stanziale del raggruppamento temporaneo di imprese, teso appunto alla partecipazione a singole gare per l'affidamento dei contratti pub- blici, e quindi per una durata limitata e per uno specifico contratto, che si riverbera negli aspetti processuali. Questa è la ratio della rappresentanza esclusiva processuale della mandataria; la norma consente così alla stazione appaltante di avere un unico interlocutore, in modo tale da semplificare i rapporti con un raggruppamento per l'intera durata del contratto. Ovviamente la rappresentanza processuale, pur esclusiva, da parte della mandataria, riguarda solo e soltanto ogni aspetto legato al contratto pubblico da acquisire in sede di gara e da eseguire dopo l'aggiudicazione, sicché tale rappresentanza processuale non può va- lere nei rapporti con i terzi, diversi dalla committente. La dottrina ha anche sottolineato che residua, però, la legittima- zione attiva della stazione appaltante nei confronti delle singole man- danti, con riferimento alle porzioni di obbligazioni gravanti proprio 15RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sulle stesse, per l'impegno assunto singolarmente in sede di accordo per la costituzione del raggruppamento temporaneo. 9.1. Va anche osservato che le obbligazioni in capo alle singole mandanti mutano a seconda che si tratti di raggruppamenti di tipo verticale (ove uno degli operatori economici realizza i lavori della ca- tegoria prevalente, tranne i lavori scorporabili assumibilida uno dei mandanti) oppure orizzontale (ove gli operatori economici realizzano lavori della stessa categoria). 9.2. Ed infatti nel raggruppamento orizzontale l'ATI ècaratteriz- zata dalla circostanza che le imprese associate sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto del contratto(ed è questo il caso che ci riguarda); mentre nel raggruppamento verticale l'impresa mandataria apporta compe- tenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro. 9.3. Quanto alla responsabilità, fermarestando la responsabilità solidale del mandatario, per gli assuntori delle categorie scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispet- tiva competenza. Tuttavia, la distinzione tra raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale, ai sensi dell'art.48 del d.lgs. n. 50 del 2016, con riferimento allo specifico procedimento di gara, presuppone che la lex specialis abbia indicato la prestazione principale e quelle se- condarie. Ove invece la lex specialisdi gara non rechi tale distinzione, in- dicando quale oggetto dell'affidamento un servizio unitario, ancorché articolato in diversi segmenti attuativi, la qualificazione come oriz- zontale di un raggruppamento concorrente discende ed è coerente con la disciplina di gara, in assenza dei presupposti per la configura- zione di un raggruppamento di tipo verticale. 16RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 10. Pertanto, per gli assuntori di lavori scorporabili, la responsa- bilità è limitata allaesecuzione delle prestazioni di rispettiva compe- tenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 10.1. Nel caso di raggruppamenti verticali, per effetto della sud- divisione ben individuata dell'esecuzione dell'appalto tra le associate, la responsabilità delle mandanti non è solidale, ma è limitata alle parti scorporate di opere da essa assunte, ferma restando la respon- sabilità solidale del mandatario. 10.2. Nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale, invece, vi è una responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti (mandanti e mandataria). Nei rapporti interni all'associazione, l'impresa ina- dempiente è responsabileanche nei confronti degli altri associati. 10.3. Si è tra l'altro osservato che la committente può agire nei confronti della mandante per gli inadempimenti ascrivibili proprio alla porzione di obbligazioni su di essa gravanti. Questa porzione della norma, infatti, è di estremo favore per la committente che può, ove lo ritenga opportuno per accelerare i lavori o per una tutela più immediata dei propri diritti, agire direttamente nei confronti delle mandanti, superando l'interposizione rappresen- tativa della mandataria. Non può però la stazione appaltante agire nei confronti della mandante per le obbligazioni gravanti sull'intero raggruppamento temporaneo di imprese; la committente può, invece, agire nei con- fronti della mandante, quale obbligata solidale, in caso di raggrup- pamento orizzontale oppure se la mandante esegue lavori di catego- ria prevalente nel raggruppamento verticale e proprio da quei lavori sia derivato l'inadempimento. 11. Nella specie, dunque, ove è pacifico che si è in presenza di un raggruppamento orizzontale, sussiste la legittimazione attiva della stazione appaltante, [OSCURATO:PERSONA], ad agire in giudizio nei 17RG n. 23493/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio confronti della mandante, [OSCURATO:PERSONA], quale obbligata in solido, per far accertare e dichiarare la legittimità della revoca del contributo concesso all'ATI, con conseguente condanna della DIGIT
Sentenza Cassazione n. 24594/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris