CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]„ aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 494 cod. pen. (capo A) e 110 e 648 cod. pen. (capo B), condannandolo alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge anche in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. con riguardo alla escussione del teste Cavallaro e del responsabile dell'agenzia Mercedes di Angri: il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello preso in esame la sollecitazione difensiva respingendola alla luce della escussione testimoniale dell'ufficiale di PG che, con il Cavallaro, aveva sottoscritto la informativa di reato nella quale si era dato conto degli accertamenti effettuati anche per il tramite della agenzia Mercedes di Angri; non è inutile ribadire che, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, riaspetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame (cfr., Sez. 3 - , n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633 - 01); ritenuto che il secondo motivo, con cui la difesa lamenta la illegittimità della confisca del veicolo Fiat 35, è precluso in quanto la questione non era stata sollevata con l'atto di appello mentre la rilevabilità di ufficio dell'illegalità della pena come della misura di sicurezza, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso, riguarda l'ipotesi in cui questa sia stata adottata in casi in cui non poteva trovare applicazione e non, come nel caso di specie, si lamenti un presunto difetto di motivazione sui relativi presupposti (cfr., Sez. 6 - , n. 12531 del 16/01/2019, Alushani, Rv. 275884 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. n P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/202