Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:472
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 settembre 2008
1
(
1
)
Causa C‑418/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] du budget, des comptes publics et de la fonction publique
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État ([OSCURATO:PERSONA])]
«Libertà di stabilimento – Imposta sulle società – Tassazione dei gruppi di società – Società residente controllata tramite una società non residente dalla società madre residente»
I –
Introduzione
1.
Oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d’État sono talune disposizioni del Code général des
impôts (codice generale delle imposte; in prosieguo: il «CGI») relative alla tassazione dei gruppi di società.
2.
Il principio sul quale si fonda l’«integrazione fiscale» (intégration fiscale) che le dette disposizioni consentono è quello
di porre un gruppo di società costituito da una società madre e da società controllate sullo stesso piano di un’impresa con
più stabilimenti. La tassazione del gruppo consente ad una società madre di contabilizzare tutti gli utili e le perdite di
tutte le società del gruppo e di essere quindi unico soggetto passivo dell’imposta sulle società per l’utile consolidato del
gruppo.
3.
La ricorrente nel procedimento principale, una società francese, intenderebbe procedere a un’«integrazione fiscale» con le
proprie società francesi controllate indirettamente. La particolarità del caso sta nel fatto che la detta società madre controlla
tale società tramite un’altra società olandese. L’amministrazione finanziaria francese respingeva tale «integrazione fiscale»
della società madre e della società indirettamente controllata in base al rilievo che risultava interposta una società non
soggetta all’imposta sulle società in [OSCURATO:PERSONA].
4.
Sulla base di quanto sopra esposto, il giudice del rinvio si chiede se debba ravvisarsi in tale fattispecie un’ingiustificata
limitazione della libertà di stabilimento.
5.
Per motivi di chiarezza va subito premesso che oggetto di tale domanda di pronuncia pregiudiziale non è la questione se anche
la filiale olandese debba essere inclusa nell’«integrazione fiscale». La società madre francese ha semplicemente chiesto un’integrazione
con la società francese indirettamente controllata. La presente fattispecie si differenzia quindi da quella oggetto, ad esempio,
delle sentenze Oy AA (
2
) e Marks & Spencer (
3
). Queste ultime vertevano sulla questione del trattamento fiscale degli utili e delle perdite transfrontaliere di gruppi di
società aventi sede in vari Stati membri. Nella specie, si discute soltanto, per contro, della questione se una società intermedia
non residente possa dare luogo a quel necessario collegamento che consente l’integrazione tra la società madre e la società
residente, indirettamente controllata.
II –
Contesto normativo
6.
L’art. 223 A del CGI, nella versione applicabile alla fattispecie di cui al procedimento principale dispone quanto segue:
«Una società (...) può costituirsi come unica debitrice dell’imposta sulle società dovuta su tutti gli utili del gruppo formato
dalla società stessa e dalle società di cui detenga almeno il 95% del capitale in maniera continuativa nel corso dell’esercizio,
direttamente o indirettamente tramite società del gruppo (...). Le società del gruppo restano assoggettate all’obbligo di
dichiarare i propri utili, che possono essere sottoposti a verifica secondo le modalità previste dagli artt. L. 13, L. 47
e L. 57 del Livre des [OSCURATO:PERSONA] (Steuerverfahrensordnung). (...) Possono appartenere al gruppo solo le società che
abbiano dato il proprio accordo e i cui utili siano stati assoggettati all’imposta sulle società (...)».
7.
La società madre può, in linea di principio, decidere liberamente l’ambito della consolidazione e, quindi, stabilire quali
società debbano partecipare all’«integrazione fiscale». Secondo la decisione di rinvio, dalla formulazione dell’art. 223 A
del CGI risulta, tuttavia, che la società madre del gruppo, all’atto di stabilire le dimensioni del gruppo, può ricomprendervi
una società solo indirettamente controllata, qualora la società di cui detenga la partecipazione faccia essa stessa parte
del gruppo e sia pertanto assoggettata ad imposta in [OSCURATO:PERSONA].
8.
L’art. 223 B del CGI prevede che «gli utili consolidati siano determinati dalla società madre mediante la somma algebrica
degli utili di ciascuna delle società del gruppo, calcolata secondo le norme generali del diritto ovvero secondo le modalità
previste dall’art. 217 bis (…)».
9.
Dalla decisione di rinvio risulta che gli artt. 223 B, 223 D e 223 F del CGI prevedono la neutralizzazione di operazioni interne
al gruppo quali taluni accantonamenti a fronte di crediti insoluti o di rischi tra società del gruppo, cancellazioni di crediti
o sovvenzioni interne al gruppo, accantonamenti per deprezzamento di quote di partecipazioni detenute in altre società del
gruppo e cessioni di immobilizzazioni nell’ambito del gruppo.
III –
Fatti e procedimento principale
10.
La ricorrente nel procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), è una società con sede in [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] detiene il 100% del capitale della società olandese [OSCURATO:PERSONA] and Communication (APC) BV (in prosieguo:
l’«APC»). L’APC a sua volta detiene il 99,99% delle quote della SARL [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), che ha sede in [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] detiene a sua volta altre società francesi.
11.
A far data dal 1º gennaio 1989 la [OSCURATO:PERSONA] optava per il modello dell’«integrazione fiscale». Nel gruppo, di cui la [OSCURATO:PERSONA]
aveva assunto la direzione, venivano incluse varie controllate francesi della [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, l’amministrazione finanziaria
negava, tuttavia, l’applicazione del regime dell’«integrazione fiscale». Motivava tale diniego con il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
non poteva costituire alcun gruppo con società detenute tramite una società avente sede in Olanda, dal momento che quest’ultima
non era soggetta ad imposta in [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non poteva essere essa stessa componente dell’«integrazione fiscale». [OSCURATO:PERSONA] veniva quindi tassata sulla base dei suoi propri utili, senza che essa li potesse contabilizzare in forza dell’«integrazione
fiscale» consolidandoli con gli utili delle altre società del gruppo.
12.
[OSCURATO:PERSONA] si opponeva agli accertamenti di maggiore imposta richiesti nonché alle sanzioni altresì inflitte. Con sentenza
9 febbraio 2004 il Tribunal administratif de Paris (
4
) respingeva il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] nei limiti in cui non accertava il parziale non luogo a procedere per gli importi per
i quali l’amministrazione finanziaria aveva disposto lo sgravio nel corso del giudizio. Anche la Cour administrative d’appel
de Paris (
5
) respingeva il ricorso in secondo grado, dopo aver nuovamente rilevato il non luogo a procedere per gli importi per i quali
l’amministrazione finanziaria aveva disposto lo sgravio nel corso del giudizio e dichiarava lo sgravio parziale delle imposte
e delle sanzioni controverse.
13.
[OSCURATO:PERSONA] adiva il Conseil d’État, giudice del presente rinvio, con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour
administrative d’appel de Paris.
IV –
Questioni pregiudiziali
14.
Con sentenza 10 luglio 2007, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 settembre 2007, il Conseil d’État ha sospeso il
procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni affinché si pronunci in
via pregiudiziale:
«1) Se l’impossibilità, risultante dal regime definito dall’art. 223 A e segg. del Code général des impôts, di includere nell’ambito
di un gruppo fiscale integrato una controllata indiretta della società madre, controllata tramite una società controllata
la quale, avendo sede in un altro Stato membro della Comunità europea e non esercitando alcuna attività in [OSCURATO:PERSONA], non è
assoggettata all’imposta francese sulle società e non può pertanto appartenere al gruppo – in quanto il beneficio fiscale
risultante dal regime dell’“integrazione fiscale” produce i suoi effetti sul regime impositivo della società madre del gruppo,
che può compensare gli utili e le perdite realizzati da tutte le società del gruppo integrato e beneficiare della neutralizzazione
fiscale delle operazioni interne al gruppo – costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento a causa della conseguenza
fiscale della scelta della società madre di detenere una controllata indiretta tramite una controllata francese ovvero tramite
una controllata avente sede in un altro Stato membro.
2) Nell’ipotesi di soluzione affermativa, se una restrizione siffatta si possa giustificare, vuoi per la necessità di preservare
la coerenza del sistema dell’“integrazione fiscale”, segnatamente i meccanismi di neutralizzazione fiscale delle operazioni
interne al gruppo, in considerazione delle conseguenze di un sistema che considererebbe la società controllata stabilita in
un altro Stato membro come appartenente al gruppo ai soli fini del suo controllo indiretto, pur restando necessariamente esclusa
dall’applicazione del regime del gruppo, atteso che non rientra nel regime impositivo francese, vuoi per qualsiasi altra esigenza
imperativa di interesse generale».
15.
Nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte e orali il governo francese, quello
olandese e quello tedesco nonché la Commissione europea. Il governo spagnolo ha inoltre presentato osservazioni orali.
V –
Analisi
16.
Con le due questioni pregiudiziali il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la controversa disposizione francese costituisca
una limitazione della libertà di stabilimento e, nel caso in cui una siffatta limitazione sussistesse, se questa sia giustificabile.
A –
Osservazioni preliminari
17.
Le disposizioni controverse hanno ad oggetto l’imposta sulle società e, quindi, un’imposta diretta. Va innanzitutto ricordata
la costante giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale, se è vero che la materia delle imposte dirette rientra
nella competenza residua degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto
comunitario (
6
).
18.
Va inoltre rilevato che il giudice del rinvio è giustamente partito dall’assunto secondo cui la fattispecie in esame rientra
nell’ambito di applicazione della libertà di stabilimento di cui all’art. 43 CE e non in quello della libera circolazione
dei capitali di cui all’art. 56, n. 1, CE.
19.
Ai fini della soluzione della questione se una normativa nazionale ricada nella sfera dell’una o dell’altra libertà fondamentale,
occorre prendere in considerazione l’oggetto della normativa nazionale di cui trattasi (
7
).
20.
Le disposizioni nazionali che sono applicabili solo alle partecipazioni che consentono di influire sicuramente sulle decisioni
della società determinandone l’attività rientrano pertanto nella libertà di stabilimento (
8
). In tal senso, le disposizioni che disciplinano soltanto le relazioni nell’ambito di uno stesso gruppo societario incidono
prevalentemente sulla libertà di stabilimento (
9
). Laddove siffatte disposizioni si ricolleghino ad effetti sulla libera circolazione di capitali, ciò non giustifica un esame
autonomo dell’art. 56 e seguenti CE, poiché tali effetti sono semplicemente da considerare quale inevitabile conseguenza di
un eventuale ostacolo alla libertà di stabilimento (
10
).
21.
Di conseguenza, nella specie rileva unicamente la libertà di stabilimento. Infatti, sulla base delle disposizioni controverse,
un’«integrazione fiscale» viene in considerazione solo per quelle società nelle quali la società madre, direttamente o indirettamente,
detenga almeno il 95% del capitale. Una partecipazione così elevata rende possibile esercitare un’influenza sicura e decisiva
sulle società controllate.
B –
Limitazioni alla libertà di stabilimento
22.
Alla libertà di stabilimento è connesso il diritto per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che
abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale nel territorio della Comunità europea, di svolgere
la loro attività in altri Stati membri mediante una controllata, una succursale o un’agenzia (
11
).
23.
Anche se, in base al loro tenore letterale, le disposizioni del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento intendono
assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro di stabilimento, esse ostano parimenti a che lo Stato
membro d’origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita conformemente
alla propria legislazione (
12
).
24.
Occorre nuovamente precisare che il giudice del rinvio non chiede se una limitazione alla libertà di stabilimento sia da ravvisare
nel fatto che sia stata negata la partecipazione all’«integrazione fiscale» alla società controllata olandese. Oggetto della
domanda di pronuncia pregiudiziale è piuttosto se una limitazione debba essere ravvisata nel fatto che una società madre francese
non possa costituire alcuna «integrazione fiscale» con le proprie controllate indirette francesi qualora sia interposta una
società controllata non residente.
25.
Come risulta dalla questione pregiudiziale, la disciplina dell’«integrazione fiscale» implica, grazie alla possibilità di
contabilizzare gli utili e le perdite di tutte le società, un vantaggio fiscale nella tassazione della società madre. Grazie
a tale contabilizzazione, il gruppo societario può infatti trarre immediato profitto dalle perdite di singole società. Senza
l’integrazione, tali perdite potrebbero essere soltanto riportate ed essere, quindi, utilizzate solo nel successivo esercizio
tributario.
26.
Secondo le disposizioni di cui all’art. 223 A e seguenti del CGI, tale vantaggio fiscale non viene peraltro concesso se la
società madre francese in esercizio della sua libertà di stabilimento detiene la propria controllata, parimenti residente
in [OSCURATO:PERSONA], tramite una controllata con sede in un altro Stato membro e che non esercita attività in [OSCURATO:PERSONA].
27.
L’applicazione del regime dell’«integrazione fiscale» è, infatti, subordinata a due presupposti. Da un lato, le società nelle
quali la società madre detiene una partecipazione indiretta possono essere inserite nell’«integrazione fiscale» qualora la
partecipazione venga esercitata tramite una società controllata, anch’essa partecipante all’«integrazione fiscale». Deve quindi
sussistere una «
concatenazione ininterrotta
» di partecipazioni. Dall’altro, all’integrazione possono prendere parte solo le società soggette all’imposta francese sulle
società.
28.
Pertanto, una società madre francese che detiene le proprie controllate francesi indirette tramite una società controllata
non residente non può quindi mai soddisfare le condizioni di un’«integrazione fiscale». Dal momento che la società controllata
non residente non è soggetta all’imposta sulle società in [OSCURATO:PERSONA], essa non può di per sé partecipare all’«integrazione fiscale».
In tal modo la società madre e le società controllate non integrano peraltro sostanzialmente la prima condizione. Con il controllo
intermedio della società non residente esse non formano alcuna «ininterrotta concatenazione».
29.
Per contro, una società madre francese ha la possibilità di formare un’«integrazione fiscale» con le proprie controllate indirette
francesi se la società direttamente controllata ha sede in [OSCURATO:PERSONA].
30.
Le disposizioni controverse nel procedimento principale determinano pertanto, per quanto riguarda la possibilità di optare
per l’«integrazione fiscale», una disparità di trattamento, a seconda che la società madre detenga la propria partecipazione
indiretta tramite una società direttamente controllata residente o non residente.
31.
È vero che il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sottolineato che la condizione dell’«ininterrotta concatenazione» vale
anche per i gruppi societari puramente francesi. Tuttavia, una società madre francese che detenga indirettamente le proprie
società francesi tramite una società francese direttamente controllata ha la libera scelta di inserire nell’«integrazione
fiscale» anche la società indirettamente controllata e, quindi, di chiudere la concatenazione. Se, invece, il controllo indiretto
della società è detenuto tramite una società non residente, le è preclusa, in via di principio, la possibilità di chiudere
la concatenazione con l’inserimento della società direttamente controllata. Infatti, la società direttamente controllata non
può essere inserita nell’integrazione dal momento che non è soggetta ad imposta francese.
32.
Per tale motivo, il governo olandese è del parere che la limitazione non derivi dalla condizione dell’«ininterrotta concatenazione»,
bensì dal fatto che una società non residente non può essere attratta nell’«integrazione fiscale».
33.
Il criterio dell’«ininterrotta concatenazione» determina peraltro uno svantaggio per le società francesi che detengono una
partecipazione tramite una società straniera. E questo è – come già sopra detto – l’oggetto della questione pregiudiziale.
Infatti, solo le società madri francesi con una controllata diretta straniera si troveranno, di regola, nella situazione di
richiedere la tassazione di gruppo escludendo la detta società controllata, dal momento che per le società controllate straniere
l’attrazione nel gruppo resta del tutto esclusa. Solo i gruppi societari puramente nazionali possono, per contro, formare
senz’altro un’«ininterrotta concatenazione».
34.
Il governo francese è del parere che le due fattispecie, che la normativa francese tratta in modo differente, non siano paragonabili,
in base al rilievo che in un caso come quello oggetto del procedimento principale la società controllata sarebbe residente
all’estero e quindi non assoggettata a imposta in [OSCURATO:PERSONA].
35.
Tale differenza di trattamento non può essere peraltro motivata solo con il fatto che la controllata, tramite la quale viene
detenuta la partecipazione, non abbia la sua sede in [OSCURATO:PERSONA]. Se uno Stato membro potesse differenziare ad libitum il trattamento
di una società per il sol fatto che la sua sede è situata in un altro Stato membro, le disposizioni della libertà di stabilimento
risulterebbero lettera morta (
13
).
36.
Il semplice fatto che la società direttamente controllata a motivo della sua sede nei [OSCURATO:PERSONA] non sia assoggettata ad
imposta in [OSCURATO:PERSONA] non può pertanto essere di ostacolo alla equiparabilità delle due fattispecie. Decisiva deve piuttosto
risultare la questione se i due gruppi societari possano essere paragonabili alla luce degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni
francesi sulla tassazione dei gruppi societari (
14
).
37.
L’obiettivo delle disposizioni qui controverse è quello di equiparare, nella misura del possibile, un gruppo societario costituito
dalla società madre e dalle società controllate ad un’impresa con più stabilimenti. A tal fine viene consentita la possibilità
di procedere ad una consolidazione dei risultati di esercizio delle singole società. Tale interesse sussiste nel caso di una
società madre francese che intenda consolidare le proprie società francesi indirettamente controllate, a prescindere dalla
questione se queste siano detenute tramite una società controllata residente o non residente. Di conseguenza, le due situazioni
sono confrontabili l’una con l’altra.
38.
In conclusione, si può a tale riguardo affermare che in base alla normativa francese la situazione fiscale di una società
madre che detenga una società indirettamente controllata tramite una società controllata non residente è meno favorevole della
situazione di una società madre che detenga una società indirettamente controllata tramite una società controllata residente.
La scelta della società madre di detenere la sua società indirettamente controllata tramite una società controllata residente
in [OSCURATO:PERSONA] o non residente può pertanto comportare svantaggi fiscali.
39.
Tale disparità di trattamento sulla base del luogo della sede della società controllata pone una limitazione della libertà
di stabilimento, dal momento che rende meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento, con la conseguenza che la
società madre potrebbe rinunciare a promuovere, a costituire o a mantenere una società controllata in un altro Stato membro (
15
).
C –
Giustificazione della limitazione
40.
Una limitazione della libertà di stabilimento è consentita solo se è giustificata da ragioni imperative di interesse generale.
In un siffatto caso la limitazione deve essere peraltro adatta al raggiungimento dell’obiettivo di cui trattasi e non deve
eccedere quanto sia a tal fine necessario (
16
).
1. Garanzia delle ripartizioni delle competenze in materia tributaria tra gli Stati membri
41.
I governi tedesco e olandese sono del parere che una limitazione della libertà di stabilimento come quella risultante dalle
disposizioni francesi possa essere giustificata solo dalla necessità di garantire la ripartizione delle competenze in materia
tributaria tra gli Stati membri. Essa sarebbe inoltre necessaria per evitare la doppia detrazione fiscale delle perdite e
il pericolo di evasione.
42.
La Corte di giustizia nella sentenza Marks & Spencer ha riconosciuto la legittimità di tale giustificazione (
17
). In questa e in altre sentenze che vi hanno fatto seguito si trattava tuttavia della possibilità di prendere fiscalmente
in considerazione perdite e profitti transfrontalieri.
43.
La fattispecie in esame differisce peraltro da quelle oggetto di detta giurisprudenza. Oggetto della questione del giudice
del rinvio non è se la società olandese debba partecipare al sistema dell’«integrazione fiscale», vale a dire se le sue perdite
e i suoi profitti debbano essere contabilizzati in una consolidazione fiscale. Sotto tal profilo sarebbe indubbia la rilevanza
della ripartizione della competenza fiscale degli Stati membri e la doppia detraibilità delle perdite quali motivi di giustificazione.
44.
I governi tedesco e olandese ritengono opportuno esaminare, nella presente fattispecie, anzitutto la questione se l’«integrazione
fiscale» debba essere consentita anche in termini transfrontalieri, esaminando se la libertà di stabilimento consenta, in
linea di principio, di inserire nell’«integrazione fiscale» anche la società controllata olandese. Ai fini della soluzione
della questione pregiudiziale vera e propria, un siffatto esame non fornisce però alcuna risposta conclusiva. Oggetto della
questione pregiudiziale è anzi solo se sia in contrasto con la libertà di stabilimento il fatto che le disposizioni francesi
non consentano alcuna «integrazione fiscale» tra due società francesi tra le quali si interpone una società non residente.
La società non residente non dev’essere essa stessa inserita nell’«integrazione fiscale», bensì deve solo consentire il collegamento
tra la società madre e la società indirettamente controllata.
45.
Dal momento che nella presente fattispecie la società non residente non dev’essere fatta rientrare nell’«integrazione fiscale»,
non si pone alcun problema diretto sotto il profilo della ripartizione delle competenze fiscali tra i vari Stati membri. Nella
presente fattispecie non è dato ravvisare alcun elemento per cui gli utili e le perdite della società olandese non residente
dovrebbero essere presi in considerazione in [OSCURATO:PERSONA].
46.
In particolare, la società olandese non deve essere ricompresa nell’«integrazione fiscale» francese. Pertanto, non si ravvisa
il rischio di doppia contabilizzazione delle perdite ai sensi della giurisprudenza Marks & Spencer. Laddove nella giurisprudenza
della Corte di giustizia si è trattato sinora di impedire una doppia contabilizzazione delle perdite, si è trattato di una
contabilizzazione delle stesse perdite in due differenti Stati membri. Ciò è anche coerente, in quanto la giustificazione
intesa ad evitare che le perdite vengano prese doppiamente in considerazione si pone in stretto rapporto con la ripartizione
delle competenze in materia tributaria (
18
). In tal caso si tratta del fatto che le stesse perdite vengono prese in considerazione da due diverse amministrazioni finanziarie.
Nella specie il governo francese fa però riferimento solo al rischio che le perdite di società francesi possono essere prese
in considerazione più volte in [OSCURATO:PERSONA].
47.
Dal momento che nella specie non si discute appunto dell’integrazione finanziaria della società olandese, non emergono elementi
che consentano di affermare che le disposizioni controverse siano necessarie per evitare l’evasione fiscale.
48.
Alla luce di quanto esposto si può pertanto affermare che nessun elemento depone nel senso che le disposizioni controverse
consentirebbero, per effetto della giustificazione della ripartizione delle competenze tributarie, la doppia contabilizzazione
delle perdite o l’evasione fiscale. Il giudice del rinvio, il governo francese e il governo spagnolo giustamente non si richiamano
principalmente a tali giustificazioni, bensì invocano, quale possibile giustificazione, la garanzia della coerenza fiscale.
2. Coerenza del sistema fiscale
49.
Il governo francese si richiama al fatto che le disposizioni controverse sarebbero necessarie per salvaguardare la coerenza
del sistema dell’«integrazione fiscale», deducendo che il sistema dell’«integrazione fiscale» prevederebbe il consolidamento
fiscale delle società. Tale sistema disporrebbe peraltro, a titolo di compensazione, che determinate operazioni tra le società
del gruppo a norma degli artt. 223 B, 223 D e 223 F del CGI vengano neutralizzate. L’inserimento di una società non residente
nella concatenazione delle società integrate impedirebbe che le operazioni all’interno del gruppo vengano corrispondentemente
neutralizzate e comporterebbe il rischio che, ad esempio nell’elaborazione del bilancio del gruppo, le perdite vengano prese
in considerazione più volte.
50.
La Corte di giustizia ha riconosciuto, in linea di principio, che la necessità di garantire la coerenza di un regime fiscale
può giustificare una limitazione dell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (
19
), applicando, però, tale giustificazione in modo molto restrittivo, per cui talvolta è stato addirittura espresso il timore
che la Corte di giustizia abbia abbandonato tale giustificazione. Peraltro, in decisioni più recenti (
20
) la Corte di giustizia l’ha nuovamente esaminata.
51.
Ai fini dell’applicabilità di tale giustificazione, la Corte di giustizia richiede quale presupposto la sussistenza di un
nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio mediante un determinato onere
tributario (
21
). L’immediatezza di tale nesso dev’essere realizzata in considerazione della finalità della normativa fiscale di cui trattasi
a livello dei contribuenti interessati mediante una stretta correlazione tra il criterio della detraibilità e quello dell’imponibilità (
22
).
52.
L’ulteriore presupposto, vale a dire che l’imposizione e l’esenzione devono riguardare un unico e medesimo soggetto passivo
d’imposta (
23
), sembra essere stato abbandonato dalla Corte nella sentenza Manninen (
24
). Tale ulteriore criterio dovrebbe peraltro risultare soddisfatto anche nella specie, dal momento che rappresenterebbe una
ripartizione artificiosa considerare le società di un gruppo – le quali aspirano proprio ad essere trattate come un soggetto
fiscale unitario – non come un «solo ed unico» soggetto fiscale ai sensi di tale giurisprudenza.
53.
Come giustamente rilevato dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni relative alla causa Marks & Spencer, l’osservanza
della coerenza del sistema fiscale nazionale è intesa a garantire l’integrità di tale sistema della cui organizzazione gli
Stati membri sono esclusivamente competenti, nella misura in cui il mercato interno non risulti pregiudicato oltre il necessario (
25
). La coerenza dev’essere pertanto valutata innanzi tutto in considerazione della finalità e della logica della normativa fiscale
di cui trattasi (
26
).
54.
L’obiettivo delle disposizioni francesi relative all’«integrazione fiscale» è quello di neutralizzare dal punto di vista fiscale
gli effetti della formazione di un gruppo, mettendolo, cioè, sullo stesso piano di un’impresa con una pluralità di stabilimenti.
Il vantaggio risiede nella consolidazione dei risultati dei membri del gruppo: tutti gli utili e tutte le perdite delle singole
società vengono contabilizzati al livello della società madre e formano a seguito di tale consolidazione la base imponibile.
Il gruppo non deve peraltro ottenere alcun vantaggio ulteriore, nel senso che la consolidazione comporta che determinate perdite
possano essere contabilizzate più volte. Secondo la disciplina francese, sistematicamente correlato a tale consolidazione
sta il fatto che viene accertato che le medesime perdite non possono essere fatte valere più volte all’interno di un gruppo.
Una doppia contabilizzazione delle perdite risulterebbe in contrasto con il principio della neutralità perseguito da tale
regime. Al fine di evitare tale conseguenza, il regime francese prevede che determinate operazioni debbano essere neutralizzate.
55.
Il governo francese ha dedotto, inter alia, il seguente esempio a titolo di illustrazione di tali misure di neutralizzazione.
Una società indirettamente controllata produce perdite. Ciò implica che la società direttamente controllata deve accantonare
riserve per le perdite inerenti alla sua partecipazione nella società indirettamente controllata. La società madre costituisce
a sua volta una riserva per tale motivo a fronte della sua partecipazione nella società direttamente controllata. Presso la
società indirettamente controllata si realizza quindi una perdita che richiede a sua volta accantonamenti presso la società
direttamente controllata e presso la società madre. Orbene, se la società madre e la società indirettamente controllata formassero
un’«integrazione fiscale», tale perdita verrebbe presa in considerazione due volte all’atto della consolidazione dei risultati
di bilancio. Una volta come perdita diretta presso la società indirettamente controllata e poi ancora una volta, per la stessa
perdita, che questa volta viene presa in considerazione sotto forma di un accantonamento in ragione di una perdita della società
direttamente controllata presso la società madre.
56.
Al fine di evitare tale doppia contabilizzazione delle perdite, la disciplina francese relativa all’«integrazione fiscale»
prevede determinate misure di neutralizzazione, per effetto delle quali, nel caso del sopra esposto esempio, la perdita viene
presa in considerazione una sola volta. Laddove venga invece interposta una società direttamente controllata non residente,
si realizzerebbe una doppia contabilizzazione della perdita: una prima volta sotto forma di una perdita diretta presso la
società indirettamente controllata e un’altra volta sotto forma di accantonamento presso la società madre per una perdita
della propria partecipazione. Dal momento che la società direttamente controllata non residente non fa parte del gruppo, le
operazioni interne non possono essere così neutralizzate.
57.
Alla luce di quanto sin qui esposto si deve ritenere che la finalità e la logica della disciplina francese relativa all’«integrazione
fiscale» richiedono che determinate misure all’interno del gruppo vengano neutralizzate prima del consolidamento dei risultati
di bilancio. Ci si chiede se sussista peraltro anche un nesso diretto tra il vantaggio fiscale, insito nell’imposizione del
gruppo, e la compensazione di tale vantaggio mediante un onere fiscale ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia.
58.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte di giustizia ha accertato un nesso diretto tra la deducibilità dei premi assicurativi e la
tassazione degli importi dovuti dalle imprese assicurative in esecuzione dei rispettivi contratti assicurativi. Dal momento
che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contratto di assicurazione in Germania, la cui esecuzione in Belgio non sarebbe stata
imponibile, il diniego delle autorità belghe di garantire la detrazione fiscale dei premi corrisposti sulla base di tale contratto
era giustificato.
59.
Nelle fattispecie sinora esaminate, nelle quali la coerenza del sistema fiscale è stata riconosciuta quale giustificazione,
lo svantaggio ha costituito, in tal senso, un prelievo compensativo, vale a dire una tassazione. Nella specie, lo svantaggio
sta nella neutralizzazione di determinate operazioni all’interno di un gruppo. A tal riguardo non può essere ravvisato alcun
onere fiscale in senso stretto, dal momento che le disposizioni di neutralizzazione non costituiscono alcuna imposizione.
In tali disposizioni va parimenti ravvisato uno svantaggio dal punto di vista fiscale, dal momento che determinate operazioni,
come gli accantonamenti per le perdite delle partecipate, non vengono prese in considerazione, al contrario dell’imposizione
autonoma di una società. Tra le disposizioni di neutralizzazione e l’integrazione fiscale vi è anche un nesso diretto, dal
momento che una consolidazione degli utili delle varie società del gruppo viene garantita solo quando viene contemporaneamente
accertato che la finalità perseguita non viene falsata prendendo più volte in considerazione determinate perdite.
60.
In tal modo, in linea di principio, una disposizione intesa ad evitare che le perdite vengano prese più volte in considerazione
risulta giustificata ai fini della garanzia della coerenza del sistema fiscale.
61.
Le disposizioni francesi dovrebbero però anche rispondere al principio di proporzionalità.
62.
In particolare non deve sussistere alcuno strumento meno gravoso idoneo a conseguire ugualmente l’obiettivo che le perdite
non vengano contabilizzate più volte. Dovrebbe essere indubbio che, in una situazione nella quale tra la società madre e la
società indirettamente controllata viene interposta una società direttamente controllata non residente, determinate operazioni
non potrebbero essere neutralizzate come in una fattispecie puramente francese al fine di evitare la reiterata contabilizzazione
delle perdite. Quale strumento meno gravoso si potrebbe pensare di neutralizzare le operazioni considerate proprio allo stesso
modo di un rapporto puramente francese.
63.
[OSCURATO:PERSONA] rileva tuttavia vari problemi pratici che si porrebbero per accertare la duplice contabilizzazione di perdite nell’ipotesi
di interposizione di una società non residente. Un’eventuale doppia contabilizzazione non sarebbe facile da individuare, dal
momento che l’importo di una riserva di norma non corrisponde all’importo delle perdite della società controllata. Inoltre
non sarebbe senz’altro possibile identificare l’esatta origine di una riserva. A tal fine, sarebbe inoltre necessaria una
modifica della normativa.
64.
Al riguardo si deve considerare, anzitutto, che difficoltà pratiche non possono di per sé giustificare la lesione di una libertà
garantita dal Trattato (
27
).
65.
Inoltre, la normativa comunitaria – alla quale anche la Commissione ha fatto riferimento –in particolare la direttiva 77/799/CEE (
28
) autorizza gli Stati membri a ottenere dalle competenti autorità, degli altri Stati membri qualsiasi informazione utile ai
fini del calcolo esatto dell’imposta sulla società in oggetto.
66.
Si deve inoltre constatare che le competenti autorità finanziarie hanno la possibilità di chiedere alla società madre stessa
la documentazione che sembra loro necessaria per valutare se le riserve costituite dalla società madre a fronte di perdite
delle partecipate debbano indirettamente ricondursi alle perdite della società indirettamente controllata (
29
).
67.
Tali informazioni inducono a dubitare seriamente che un totale diniego dell’«integrazione fiscale» tra una società madre e
una società indirettamente controllata tramite la partecipazione in una società non residente possa costituire lo strumento
meno gravoso idoneo a evitare una doppia contabilizzazione delle perdite, preservando in tal modo la coerenza del sistema
fiscale. Spetta pertanto al giudice del rinvio valutare, in definitiva, se la finalità perseguita, che consiste nell’evitare
la doppia contabilizzazione delle perdite nell’ambito di un’«integrazione fiscale», possa essere raggiunta mediante lo strumento
meno incisivo della neutralizzazione anche in situazioni transfrontaliere.
VI –
Conclusioni
68.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere le questioni sottoposte dal Consiglio
di Stato nei seguenti termini:
«1) Una normativa nazionale, come quella dell’«integrazione fiscale» francese, di cui agli artt. 223 A e seguenti del Code général
des impôts, secondo la quale una società madre francese può costituire un’«integrazione fiscale» con la società francese indirettamente
controllata solo qualora detenga la detta società tramite una società francese direttamente controllata e non tramite una
società non residente costituisce una limitazione alla libertà di stabilimento.
2) Tale limitazione può essere giustificata per motivi di coerenza del sistema fiscale solo qualora tale esclusione sia idonea,
in caso di consolidamento dei risultati di bilancio della società madre e della società indirettamente controllata, a evitare
una doppia contabilizzazione delle perdite e non ecceda quanto è necessario per il raggiungimento di tale fine. Tale valutazione
è di competenza del giudice nazionale».
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Sentenza 18 luglio 2007, causa C‑231/05, Oy AA (Racc. pag. I‑6373).
3
– Sentenza 13 dicembre 2005, causa C‑446/03, Marks & Spencer (Racc. pag. I‑10837).
4
– Tribunale amministrativo di Parigi.
5
– Tribunale amministrativo di secondo grado di Parigi.
6
– V., inter alia, sentenze 26 giugno 2008, causa C‑284/06, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4571, punto 66); Oy AA (cit. alla nota 2),
punto 18; 12 dicembre 2006, causa C‑374/04, [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11673, punto 35),
e 12 settembre 2006, causa C‑196/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7995, punto 40).
7
– V., inter alia, sentenze 24 maggio 2007, causa C‑157/05, Holböck (Racc. pag. I‑4051, punti 22 e 23); 13 marzo 2007, causa
C‑524/04, [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2107, punti 26‑34), e 3 ottobre 2006, causa C‑452/04,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9521, punti 34 e 44‑49).
8
– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 6), punti 31 e 32; [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 7), punto 27; Oy AA (cit. alla nota 2), punto 20; 21 novembre 2002, causa C‑436/00, X e Y
(Racc. pag. I‑10829, punto 37), e 13 aprile 2000, causa C‑251/98, Baars (Racc. pag. I‑2787, punto 22).
9
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 6), punto 68; 12 dicembre 2006, causa C‑446/04, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑11753, punto 118); [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 7 ), punto 33, e Oy AA (cit.
alla nota 2), punto 23.
10
– [OSCURATO:PERSONA] AA (cit. alla nota 2), punto 24; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 6), punto 33,
e [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 7), punto 34.
11
– V. per tutte sentenze 15 maggio 2008, causa C‑414/06, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3601, punto 18); 23 febbraio 2006, causa
C‑471/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2107, punto 29); 14 dicembre 2000, causa C‑141/99, AMID (Racc. pag. I‑11619, punto 20),
e 21 settembre 1999, causa C‑307/97, Saint‑Gobain ZN (Racc. pag. I‑6161, punto 35).
12
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11), punto 19; 6 dicembre 2007, causa C‑298/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc.
pag. I‑10451, punto 33), e 16 luglio 1998, causa C‑264/96, ICI (Racc. pag. I‑4695, punto 21).
13
– V., in tal senso, sentenze 8 marzo 2001, cause riunite C‑397/98 e C‑410/98, Metallgesellschaft e a. (Racc. pag. I‑1727,
punto 42), e 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 273, punto 18).
14
– V., in tal senso, sentenza Oy AA (cit. alla nota 2), punto 38, e sentenza Metallgesellschaft (cit. alla nota 13), punto 60.
15
– V., in tal senso, inter alia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11), punto 25.
16
– V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11), punto 27; [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 7),
punto 64; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 6), punto 47, e Marks & Spencer (cit. alla nota 3),
punto 35.
17
– Sentenza Marks & Spencer (cit. alla nota 3), punto 51. Quanto alla questione se tali tre motivi di giustificazione debbano
essere cumulativamente integrati per giustificare una limitazione, v. in senso negativo sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11),
punto 40 e le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston del 14 febbraio 2008 presentate in tale causa, paragrafo 18.
18
– V. le mie conclusioni presentate il 12 settembre 2006 nella causa Oy AA (cit. alla nota 2), paragrafo 54.
19
– [OSCURATO:PERSONA] 28 gennaio 1992, causa C‑204/90, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑249, punto 28), e 28 gennaio 1992, causa C‑300/90, Commissione/Belgio
(Racc. pag. I‑305, punto 21). V. altresì sentenze 7 settembre 2004, causa C‑319/02, Manninen (Racc. pag. I‑7477, punto 42),
e 23 febbraio 2006, [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11), punto 40.
20
– [OSCURATO:PERSONA] 28 febbraio 2008, causa C‑293/06, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1129, punto 37); 8 novembre 2007, causa C‑379/05,
Amurta (Racc. pag. I-9569, punto 46); 11 ottobre 2007, causa C‑443/06, Hollmann (Racc. pag. I‑8491, punto 56), e [OSCURATO:PERSONA]
in the [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 7), punto 68.
21
– Sentenza 14 novembre 1995, causa C‑484/93, Svensson e Gustavsson (Racc. pag. I‑3955, punto 18), e ICI (cit. alla nota 12),
punto 29. V. inoltre sentenze Manninen (cit. alla nota 19), punto 42; [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11), punto 40, e sentenze
citate alle note 19 e 20.
22
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 20), punto 39, con rinvio alla sentenza 11 agosto 1995, causa C‑80/94, Wielockx
(Racc. pag. I‑2493, punto 24).
23
– In senso critico rispetto alla pregressa giurisprudenza, v. le mie conclusioni 18 marzo 2004 nella causa Manninen (cit.
alla nota 19), paragrafo 53 e segg..
24
– L’avvocato generale Geelhoed ha condiviso tali valutazioni nelle sue conclusioni presentate il 29 giugno 2006, relative
alla causa [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 7), paragrafo 88.
25
– Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 7 aprile 2005 nella causa Marks & Spencer (cit. alla nota 3),
paragrafo 66.
26
– Conclusioni nella causa Marks & Spencer (cit. alla nota 3), paragrafo 71.
27
– V., in tal senso, sentenze 14 settembre 2006, causa C‑386/04, Centro di [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8203,
punto 48); 4 marzo 2004, causa C‑334/02, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2229, punto 30); [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 9), punti 155‑157, nonché conclusioni dell’avvocato generale Sharpston presentate il 14 febbraio
2008 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11), paragrafo 31.
28
– Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli
Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15).
29
– V., in tal senso, sentenze 29 marzo 2007, causa C‑347/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2647, punto 57); Centro di [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 27), punto 49; 11 ottobre 2007, causa C‑451/05, ELISA (Racc. pag. I‑8251, punto 95), nonché
30 gennaio 2007, causa C‑150/04, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I‑1163, punto 54). La sentenza [OSCURATO:PERSONA] rinvia in particolare
al punto 58 al fatto che una società madre dev’essere in grado di richiedere le necessarie documentazioni direttamente dalla
sua società controllata.