CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 22996/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra speciale in atti, dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio è elettivamente domiciliato inPadova, alla via G. Berchet n. 16.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti,dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleeletto presso l'indirizzo p.e.c. di quest’ultimo([OSCURATO:EMAIL]).-controricorrente-avverso la SENTENZA, n. cron. 2905/2025, emessa dalla CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA].Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25467/2025Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 22996/2026Data pubblicazione 10/07/2026ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 9 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese