CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25239/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrenti- avverso la sentenza n. 79/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Trento n. 79/2017 del 21/03/17 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento n. 147/2016 del 15/02/2016. 2. Con la suddetta sentenza il tribunale aveva rigettato la domanda con cui il Riva, comproprietario per la quota indivisa di un terzo di un piazzale e di un garage, aveva chiesto di accertare «l'errore o la presupposizione» che viziava il contratto con cui egli aveva venduto tale quota agli altri comproprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, di aumentare giudizialmente il prezzo di trasferimento o, in subordine, di risolvere il contratto di compravendita di quota e di sciogliere la comunione. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso. 4. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 giugno 2022, per la quale non sono state presentate memorie. 5. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. 6. I controricorrenti infatti - smentendo l'affermazione che si legge a pagina 8, § 20, del ricorso, secondo cui la sentenza di appello non sarebbe stata «mai notificata» - hanno dedotto che tale sentenza era stata loro notificata per via telematica il 23 marzo 2017 dal procuratore dello stesso ricorrente e hanno eccepito la decadenza di quest'ultimo dall'impugnazione, invocando il principio della bilateralità dell'efficacia della notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine di cui all'articolo 325 c.p.c.. 7. In effetti, i controricorrenti hanno prodotto, come documento 3 allegato controricorso, la stampa del messaggio di posta elettronica certificata (la cui conformità all'originale non è stata contestata dal ricorrente, cfr. Cass. SSUU 8312/2019), inviato il 23/03/2017 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei signori Turri e Vincenzi, avente ad oggetto «notifica sentenza per decorso termine c--/ impugnazione (ai sensi della legge n. 53/1994 e seguenti)», al quale era allegata la copia digitale della sentenza della Corte d'appello di Trento n. 79/2017 e della relata di notifica a mezzo PEC. 8. Dal 23/03/2017, dunque, il termine breve per l'impugnazione ha iniziato a decorrere non soltanto per i signori Turri e Vincenzi, destinatari della notifica, ma anche per il notificante [OSCURATO:PERSONA] (tra le tante, Cass. 5177/2018); donde la tardività del ricorso, notificato il 23 ottobre 2017. 9. Il ricorso è inammissibile. 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 11. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.200, oltre C 200 per esborsi e altri accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camer