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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06390/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 26 / 02/2025 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 29958 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29958del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( P .

I .: 01561320845), in persona dellegale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B117 B429C) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Pa- lermon. 1525/2022, pubblicata in data 14 settembre 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha intimato a [OSCURATO:SOCIETA]. precetto di paga- mento dell’importo di € 5.945,57, sulla base di un titolo esecu- tivo di formazione giudiziale (sentenza di condanna al paga- mento di somme di danaro).

Ric. n. 29958/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]. (rappresentata da doBank S.p.A.) ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso tale atto di precetto.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Agrigento.

La Corte d’appello di Palermo, i n riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., sulla base di due motivi.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione di legge per difetto di legittimazione attiva – violazione o falsa applicazione artt. 81, 100, 111 - 112, 167 cpc – 1273 - 1560 - 2909 cc e TUB –24 Cost. – violazione onere della prova ex art.2697 cc– tutti in relazione a ll’ art. 360 n. 3 cpc ».

La società ricorrente deduce che il precetto era stato intimato ad [OSCURATO:SOCIETA]. e, di conseguenza, [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva ritenersi legittimata a proporre l’opposizione, non essendo titolare del rapporto obbligatorio oggetto dell’inti- mazione di pagamento e non essendo destinataria dell’intima- zione stessa.

Il motivo è fondato.

Emerge dagli atti di causa, il cui contenuto è adeguatamente richiamato nel ricorso, che effettivamente il rapporto obbliga- torio oggetto dell’intimazione di pagamento di cui all’atto di pre- cetto opposto intercorreva tra la società intimante e [OSCURATO:SOCIETA]. e che quest’ultima società era l’unica destinataria dell’in- timazione di pagamento.

Ric. n. 29958/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 D’altra parte, che [OSCURATO:SOCIETA]. possa esse-re cessionaria di crediti di [OSCURATO:SOCIETA]non implica affatto, se non altro in difetto di specifiche pattuizioni che nemmeno si al- legano, che la prima sia subentrata anche nei debiti che alla seconda facessero capo, sia pure nei rapporti con gli stessi sog- getti verso i quali sussistessero i crediti ceduti.

Di conseguenza, è da escludere che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse legittimata e avesse interesse a proporre opposi- zione avverso il suddetto atto di precetto, non rivolto nei suoi confronti, né avente ad oggetto un rapporto obbligatorio di cui essa era parte.

La questione (sulla quale non può ritenersi formato alcun giu- dicato interno, non essendo stata oggetto di espressa statui- zione da parte dei giudici di merito) emerge dagli atti di causa ed è certamente rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., onde non ha rilievo se essa era stata avanzata o meno già nel corso del giudizio di merito (cfr., del resto, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638373 – 01 : « la carenza di titola- rità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa»; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018, Rv. 648612 –02).

Si tratta di rilievo che comporta, infatti, l’originaria inammissi- bilità dell’opposizione ed assorbe ogni altro profilo, imponendo la cassazione senza rinvio della decisione impugnata (in rela- zione alla posizione della società ricorrente), perché la do- manda non poteva essere proposta. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazioneartt. 615-623 cpc – 1243 cc – in relazione a ll’ art. 360 n. 3 cpc».

Il motivo (avente ad oggetto questioni relative al merito dell’op- posizione) resta assorbito, per le ragioni già esposte, in Ric. n. 29958/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 conseguenza della originaria radicale inammissibilità dell’oppo- sizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA].. 3.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata senza rinvio (in relazione alla posizione della società ricorrente), ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta.

Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impu- gnata,in relazione alla posizione della società ricorrente, perché l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere proposta; - condanna la società intimata a pagare le spese del giudi- zio in favore della società ricorrente, liquidandole come segue: complessivi € 1.750,00, per il primo grado; com- plessivi € 2.100,00, per il secondo grado; complessivi € 2.200,00, per il giudizio di legittimità; oltre€ 200,00 per esborsi;in ogni caso, oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 26 / 02/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 29958 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29958del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( P . I .: 01561320845), in persona dellegale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B117 B429C) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Pa- lermon. 1525/2022, pubblicata in data 14 settembre 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha intimato a [OSCURATO:SOCIETA]. precetto di paga- mento dell’importo di € 5.945,57, sulla base di un titolo esecu- tivo di formazione giudiziale (sentenza di condanna al paga- mento di somme di danaro). Ric. n. 29958/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]. (rappresentata da doBank S.p.A.) ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso tale atto di precetto. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Agrigento. La Corte d’appello di Palermo, i n riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., sulla base di due motivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione di legge per difetto di legittimazione attiva – violazione o falsa applicazione artt. 81, 100, 111 - 112, 167 cpc – 1273 - 1560 - 2909 cc e TUB –24 Cost. – violazione onere della prova ex art.2697 cc– tutti in relazione a ll’ art. 360 n. 3 cpc ». La società ricorrente deduce che il precetto era stato intimato ad [OSCURATO:SOCIETA]. e, di conseguenza, [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva ritenersi legittimata a proporre l’opposizione, non essendo titolare del rapporto obbligatorio oggetto dell’inti- mazione di pagamento e non essendo destinataria dell’intima- zione stessa. Il motivo è fondato. Emerge dagli atti di causa, il cui contenuto è adeguatamente richiamato nel ricorso, che effettivamente il rapporto obbliga- torio oggetto dell’intimazione di pagamento di cui all’atto di pre- cetto opposto intercorreva tra la società intimante e [OSCURATO:SOCIETA]. e che quest’ultima società era l’unica destinataria dell’in- timazione di pagamento. Ric. n. 29958/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 D’altra parte, che [OSCURATO:SOCIETA]. possa esse-re cessionaria di crediti di [OSCURATO:SOCIETA]non implica affatto, se non altro in difetto di specifiche pattuizioni che nemmeno si al- legano, che la prima sia subentrata anche nei debiti che alla seconda facessero capo, sia pure nei rapporti con gli stessi sog- getti verso i quali sussistessero i crediti ceduti. Di conseguenza, è da escludere che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse legittimata e avesse interesse a proporre opposi- zione avverso il suddetto atto di precetto, non rivolto nei suoi confronti, né avente ad oggetto un rapporto obbligatorio di cui essa era parte. La questione (sulla quale non può ritenersi formato alcun giu- dicato interno, non essendo stata oggetto di espressa statui- zione da parte dei giudici di merito) emerge dagli atti di causa ed è certamente rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., onde non ha rilievo se essa era stata avanzata o meno già nel corso del giudizio di merito (cfr., del resto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638373 – 01 : « la carenza di titola- rità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa»; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018, Rv. 648612 –02). Si tratta di rilievo che comporta, infatti, l’originaria inammissi- bilità dell’opposizione ed assorbe ogni altro profilo, imponendo la cassazione senza rinvio della decisione impugnata (in rela- zione alla posizione della società ricorrente), perché la do- manda non poteva essere proposta. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazioneartt. 615-623 cpc – 1243 cc – in relazione a ll’ art. 360 n. 3 cpc». Il motivo (avente ad oggetto questioni relative al merito dell’op- posizione) resta assorbito, per le ragioni già esposte, in Ric. n. 29958/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 conseguenza della originaria radicale inammissibilità dell’oppo- sizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA].. 3.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata senza rinvio (in relazione alla posizione della società ricorrente), ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta. Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impu- gnata,in relazione alla posizione della società ricorrente, perché l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere proposta; - condanna la società intimata a pagare le spese del giudi- zio in favore della società ricorrente, liquidandole come segue: complessivi € 1.750,00, per il primo grado; com- plessivi € 2.100,00, per il secondo grado; complessivi € 2.200,00, per il giudizio di legittimità; oltre€ 200,00 per esborsi;in ogni caso, oltre
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