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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 33379/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della decisione impugnata limitatamente al capo B) dell'imputazione e l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 15 febbraio 2021 per intervenuta estinzione del reato di cui al capo B) per prescrizione; ha, inoltre, chiesto dichiararsi nel resto inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Giuseppe BARRESI, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 17827/23 emessa in data 7 febbraio 2023 dalla Quinta Sezione di questa Corte, con la quale è stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza di condanna, confermativa di quella di primo grado, resa in data 15 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Palermo in relazione ai reati di cui agli artt. 61, n. 9), 640, secondo comma, n. 1), cod. pen. (capo A), 61 n. 2), 48, 479 cod. pen. (capo B) e 483 cod. pen. (capo C).

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce errore di fatto rilevante nella determinazione del termine di maturazione della prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., in relazione al reato di cui al capo C) di imputazione (art. 483 cod. pen.).

Il denunciato errore sarebbe consistito: a) nell'avere la sentenza impugnata, che ritenne, sul punto, il ricorso inammissibile, considerato - ai fini della determinazione della data di inizio del giudizio di legittimità e della antecedenza o meno della data di maturazione del termine di prescrizione del reato - la data del 15 febbraio 2021, di pronuncia del dispositivo di appello, e non già la data del 17 settembre 2022, ossia quella di deposito della motivazione della sentenza di appello; b) nella conseguente individuazione della suddetta data di pronunzia del dispositivo di appello, in luogo di quella di deposito della motivazione, quale parametro temporale entro cui collocare il termine massimo di maturazione della prescrizione relativa al reato de quo.

In sostanza, nel caso in esame, diversamente da quanto affermato nella decisione di legittimità impugnata, la data entro la quale avrebbe dovuto essere rilevata, pur a seguito di inammissibilità del ricorso, l'estinzione per prescrizione del reato era quella del 17 settembre 2022 (deposito della motivazione della sentenza di appello), rispetto alla quale, nella antecedente data del 27 aprile 2022, risultava essere maturata la causa di estinzione del reato.

1.2. Con il secondo motivo, si deduce errore di fatto rilevante nella determinazione del termine di maturazione della prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., in relazione al reato di cui al capo B) di imputazione (artt. 61 n. 2), 48, 479 cod. pen.).

La Corte di cassazione avrebbe, in particolare, erroneamente computato, nel novero delle sospensioni, anche i 64 giorni della c.d. sospensione COVID-19, nonostante nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non fosse stata fissata alcuna udienza (secondo la difesa del ricorrente, la prima udienza davanti alla Corte di appello venne fissata alla data del 25 settembre 2020): detraendo dal calcolo i 64 giorni in questione, il termine di prescrizione doveva reputarsi maturato il 24 dicembre 2022, anziché il 26 febbraio 2023 (come indicato nella decisione avversata), quindi in data antecedente a quella della pronuncia della sentenza di legittimità n. 17827/23 (7 febbraio 2023).

2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la revoca della sentenza impugnata limitatamente al capo B) dell'imputazione e l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 15 febbraio 2021 per intervenuta estinzione del reato di cui al capo B) per prescrizione, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.

3. Risulta trasmessa memoria della parte civile costituita Comune di Castelvetrano, che si conclude "rimettendosi alla decisione che la corte adìta vorrà assumere". [OSCURATO:PERSONA]

1. Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2022, Basile, Rv. 221280 - 01: la Corte ha precisato in motivazione che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale - Conf.

Sez.

U, n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Il principio è stato, in seguito, costantemente ribadito dalle Sezioni semplici (fra molte, Sez. 3, n. 47316 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vinci, Rv. 271145 - 01; Sez. 2, n. 2241 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821 - 01).

Le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01).

2. Alla stregua dei principi richiamati, il ricorso straordinario va dichiarato inammissibile.rb-• ,

2.1. Il primo motivo, afferente al tema della erronea determinazione del termine di prescrizione relativo al capo C) (art. 483 cod. pen.), non è consentito in questa sede, poiché fuori dal perimetro degli errori denunciabili con lo strumento previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Deve rilevarsi, al riguardo, che, a pag. 4 della sentenza oggi impugnata, la Quinta Sezione di questa Corte ha affermato che, non avendo superato il vaglio di ammissibilità le censure concernenti il capo C), doveva considerarsi precluso, al ricorrente, il rilievo sulla maturazione del termine prescrizionale, intervenuto, tenuto conto del tempus commissi delicti (24 marzo 2014), dell'ordinario termine di prescrizione e di 215 giorni di sospensione, in data 27 aprile 2022, successiva a quella della sentenza di secondo grado (15 febbraio 2021).

Sebbene si sia avvalso dello strumento del ricorso straordinario, il ricorrente ha inteso, in realtà, contrastare il calcolo del termine prescrizionale non deducendo un errore di fatto, ma un ipotetico errore di diritto, consistito nell'avere la Corte di cassazione ritenuto rilevante, ai fini del computo della prescrizione, il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa.

Trattasi, all'evidenza, della contestazione di una valutazione giuridica della decisione di legittimità - contestazione, tra l'altro, radicalmente infondata (v.

Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02) - sicuramente non veicolabile con lo strumento attivato.

2.2. Il secondo motivo di ricorso, attinente al capo B) della rubrica, è manifestamente infondato.

Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, «la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02).

In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia.

Difatti, la sospensione dei termini di prescrizione in discorso, nelle fasi del procedimento o del processo distinte dal giudizio di legittimità, «non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, "tutti i termini procedurali", purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen.».

Calando gli enunciati principi nel caso di specie, si rileva, in base alle risultanze del fascicolo (cui la Corte può accedere quale giudice del "fatto processuale": Sez.

U n. 42792 del / A (//( 31/10/2011, Policastro ed altri, Rv. 220092 - 01), che, con decreto in data 29 gennaio 2020, il Presidente della Corte di appello di Palermo aveva fissato l'udienza per il giudizio di secondo grado nei confronti del BARRESI per la data del 17 aprile 2020, collocata proprio nel periodo di sospensione per l'emergenza pandemica; con successivo decreto del 29 giugno 2020, emesso dal Presidente della Seconda Sezione penale della suddetta Corte (che recepiva il provvedimento del 2 aprile 2020 con il quale il Capo di Corte aveva prorogato fino al 31 maggio la trattazione dei processi penali), l'udienza del 17 aprile 2020 veniva rinviata al 25 settembre 2020.

Considerato che l'udienza di appello nei confronti del BARRESI era stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020 e che il procedimento subì realmente una stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia, del tutto correttamente, nella sentenza di legittimità impugnata, si è tenuto conto, ai fini del computo del termine di prescrizione per il reato di cui al capo B), anche dei 64 giorni di sospensione previsti per l'emergenza pandemica.

Di conseguenza, il termine di prescrizione, esattamente calcolato al 26 febbraio 2023, non era ancora spirato alla data della pronuncia della sentenza impugnata (7 febbraio 2023).

3. Per le esposte ragioni, il ricorso straordinario va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna del proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nell'impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della decisione impugnata limitatamente al capo B) dell'imputazione e l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 15 febbraio 2021 per intervenuta estinzione del reato di cui al capo B) per prescrizione; ha, inoltre, chiesto dichiararsi nel resto inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Giuseppe BARRESI, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 17827/23 emessa in data 7 febbraio 2023 dalla Quinta Sezione di questa Corte, con la quale è stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza di condanna, confermativa di quella di primo grado, resa in data 15 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Palermo in relazione ai reati di cui agli artt. 61, n. 9), 640, secondo comma, n. 1), cod. pen. (capo A), 61 n. 2), 48, 479 cod. pen. (capo B) e 483 cod. pen. (capo C). 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce errore di fatto rilevante nella determinazione del termine di maturazione della prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., in relazione al reato di cui al capo C) di imputazione (art. 483 cod. pen.). Il denunciato errore sarebbe consistito: a) nell'avere la sentenza impugnata, che ritenne, sul punto, il ricorso inammissibile, considerato - ai fini della determinazione della data di inizio del giudizio di legittimità e della antecedenza o meno della data di maturazione del termine di prescrizione del reato - la data del 15 febbraio 2021, di pronuncia del dispositivo di appello, e non già la data del 17 settembre 2022, ossia quella di deposito della motivazione della sentenza di appello; b) nella conseguente individuazione della suddetta data di pronunzia del dispositivo di appello, in luogo di quella di deposito della motivazione, quale parametro temporale entro cui collocare il termine massimo di maturazione della prescrizione relativa al reato de quo. In sostanza, nel caso in esame, diversamente da quanto affermato nella decisione di legittimità impugnata, la data entro la quale avrebbe dovuto essere rilevata, pur a seguito di inammissibilità del ricorso, l'estinzione per prescrizione del reato era quella del 17 settembre 2022 (deposito della motivazione della sentenza di appello), rispetto alla quale, nella antecedente data del 27 aprile 2022, risultava essere maturata la causa di estinzione del reato. 1.2. Con il secondo motivo, si deduce errore di fatto rilevante nella determinazione del termine di maturazione della prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., in relazione al reato di cui al capo B) di imputazione (artt. 61 n. 2), 48, 479 cod. pen.). La Corte di cassazione avrebbe, in particolare, erroneamente computato, nel novero delle sospensioni, anche i 64 giorni della c.d. sospensione COVID-19, nonostante nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non fosse stata fissata alcuna udienza (secondo la difesa del ricorrente, la prima udienza davanti alla Corte di appello venne fissata alla data del 25 settembre 2020): detraendo dal calcolo i 64 giorni in questione, il termine di prescrizione doveva reputarsi maturato il 24 dicembre 2022, anziché il 26 febbraio 2023 (come indicato nella decisione avversata), quindi in data antecedente a quella della pronuncia della sentenza di legittimità n. 17827/23 (7 febbraio 2023). 2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la revoca della sentenza impugnata limitatamente al capo B) dell'imputazione e l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 15 febbraio 2021 per intervenuta estinzione del reato di cui al capo B) per prescrizione, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. 3. Risulta trasmessa memoria della parte civile costituita Comune di Castelvetrano, che si conclude "rimettendosi alla decisione che la corte adìta vorrà assumere". [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2022, Basile, Rv. 221280 - 01: la Corte ha precisato in motivazione che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale - Conf. Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Il principio è stato, in seguito, costantemente ribadito dalle Sezioni semplici (fra molte, Sez. 3, n. 47316 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vinci, Rv. 271145 - 01; Sez. 2, n. 2241 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821 - 01). Le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01). 2. Alla stregua dei principi richiamati, il ricorso straordinario va dichiarato inammissibile.rb-• , 2.1. Il primo motivo, afferente al tema della erronea determinazione del termine di prescrizione relativo al capo C) (art. 483 cod. pen.), non è consentito in questa sede, poiché fuori dal perimetro degli errori denunciabili con lo strumento previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Deve rilevarsi, al riguardo, che, a pag. 4 della sentenza oggi impugnata, la Quinta Sezione di questa Corte ha affermato che, non avendo superato il vaglio di ammissibilità le censure concernenti il capo C), doveva considerarsi precluso, al ricorrente, il rilievo sulla maturazione del termine prescrizionale, intervenuto, tenuto conto del tempus commissi delicti (24 marzo 2014), dell'ordinario termine di prescrizione e di 215 giorni di sospensione, in data 27 aprile 2022, successiva a quella della sentenza di secondo grado (15 febbraio 2021). Sebbene si sia avvalso dello strumento del ricorso straordinario, il ricorrente ha inteso, in realtà, contrastare il calcolo del termine prescrizionale non deducendo un errore di fatto, ma un ipotetico errore di diritto, consistito nell'avere la Corte di cassazione ritenuto rilevante, ai fini del computo della prescrizione, il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa. Trattasi, all'evidenza, della contestazione di una valutazione giuridica della decisione di legittimità - contestazione, tra l'altro, radicalmente infondata (v. Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02) - sicuramente non veicolabile con lo strumento attivato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso, attinente al capo B) della rubrica, è manifestamente infondato. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, «la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02). In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. Difatti, la sospensione dei termini di prescrizione in discorso, nelle fasi del procedimento o del processo distinte dal giudizio di legittimità, «non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, "tutti i termini procedurali", purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen.». Calando gli enunciati principi nel caso di specie, si rileva, in base alle risultanze del fascicolo (cui la Corte può accedere quale giudice del "fatto processuale": Sez. U n. 42792 del / A (//( 31/10/2011, Policastro ed altri, Rv. 220092 - 01), che, con decreto in data 29 gennaio 2020, il Presidente della Corte di appello di Palermo aveva fissato l'udienza per il giudizio di secondo grado nei confronti del BARRESI per la data del 17 aprile 2020, collocata proprio nel periodo di sospensione per l'emergenza pandemica; con successivo decreto del 29 giugno 2020, emesso dal Presidente della Seconda Sezione penale della suddetta Corte (che recepiva il provvedimento del 2 aprile 2020 con il quale il Capo di Corte aveva prorogato fino al 31 maggio la trattazione dei processi penali), l'udienza del 17 aprile 2020 veniva rinviata al 25 settembre 2020. Considerato che l'udienza di appello nei confronti del BARRESI era stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020 e che il procedimento subì realmente una stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia, del tutto correttamente, nella sentenza di legittimità impugnata, si è tenuto conto, ai fini del computo del termine di prescrizione per il reato di cui al capo B), anche dei 64 giorni di sospensione previsti per l'emergenza pandemica. Di conseguenza, il termine di prescrizione, esattamente calcolato al 26 febbraio 2023, non era ancora spirato alla data della pronuncia della sentenza impugnata (7 febbraio 2023). 3. Per le esposte ragioni, il ricorso straordinario va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna del proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nell'impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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