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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 37092/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Rilevato che il ricorso è trattato con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta in data 17 giungo 2021 del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Propone ricorso per cassazione REGINATO Giuliano, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza n. 1532/2018 del 20.4.2018, depositata il 10.1.2019, con cui la Sezione Seconda Penale della Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 14.12.2016 del Tribunale di Treviso, assolveva il medesimo dall'imputazione di cui al capo S) dell'imputazione, riducendo la pena ad anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 560,00 di multa e confermando nel resto.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto la penale responsabilità del Reginato per il più grave reato di ricettazione, contestato al capo S), e per una serie di altri reati al medesimo uniti in continuazione.

In sede di appello, la Corte d'appello ha assolto il Reginato dal reato di cui al capo S), accogliendo «parzialmente» il primo motivo di gravame, diretto ad ottenere l'insussistenza del reato in parola, concernente la presunta ricettazione di un telefono cellulare mod.

Nokia 5800 [OSCURATO:PERSONA] trovato nell'abitazione all'epoca occupata dal Reginato.

Detta Corte ha, invero, concordato sul fatto che, atteso l'uso promiscuo dell'abitazione da parte del Reginato, il mero ritrovamento del bene non costituisse elemento idoneo a fondare il giudizio di responsabilità; nondimeno, pur considerando pienamente condivisibili le doglianze espresse nell'impugnazione, si è espressa in termini di «parziale accoglimento» del motivo d'appello nel prologo alla parte della motivazione della sentenza dedicata all'analisi del motivo, con conseguente contraddittorietà e vizio di nullità del decisum.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 132 ss. cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito all'omesso ricalcolo della pena irrogata; violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., stante l'aggravamento della pena pecuniaria.

La Corte d'appello, ritenuto insussistente il più grave reato di ricettazione, contestato al capo S) (preso a base del calcolo della pena cui erano stati aggiunti gli aumenti in continuazione per i reati-satellite), ha totalmente omesso, in violazione degli artt. 132 ss. cod. pen., di dar conto dei criteri in ragione dei quali è pervenuta alla quantificazione della pena in anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 560,00 di multa, a fronte della pena inflitta in primo grado di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa.

L'aggravamento della pena pecuniaria, in merito al quale difetta ogni motivazione, comporta violazione dell'art 597, comma 3, cod. proc. pen.

A prescindere da tale nullità, la Corte d'appello avrebbe dovuto operare il ricalcolo della pena per i residui reati (già considerati come reati satellite) indicando, in primis, il più grave tra di essi, sul quale stabilire la pena base, da ridurre di un terzo "secco", come è avvenuto in primo grado, per le attenuanti generiche, e da aumentare poi per la continuazione, così da pervenire alla pena finale.

Invece detta operazione è stata totalmente omessa. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Corrisponde al vero quanto esposto in ricorso circa l'avere la Corte d'appello integralmente condiviso il motivo d'appello, spiegato nell'interesse del Reginato, volto a dedurre l'insussistenza a carico di quest'ultimo della prova della contestata ricettazione del telefono cellulare, atteso l'uso promiscuo della casa d'abitazione in cui l'apparecchio era stato rinvenuto e sottoposto a sequestro.

Siffatta integrale condivisione da parte della Corte d'appello emerge espressamente da quanto leggesi a p. 9, in chiusura del punto 5 delle motivazioni in diritto.

Corrisponde altresì al vero il rilievo secondo cui, a p. 8, nella parte introduttiva del predetto punto 5, la Corte d'appello ha tuttavia ritenuto «che il primo motivo di appello imerit[i] parziale accoglimento in relazione al capo s) di cui alla condanna e genetica contestazione».

Sussiste dunque obiettiva contraddittorietà nelle poche righe della motivazione che compongono il suo punto 5, tenuto presente che il capo S), riportato, con il resto dell'imputazione, subito dopo il frontespizio, ha riguardo unicamente alla ricettazione del «telefono cellulare marca Nokia 5800 [OSCURATO:PERSONA], ferma la necessità che la motivazione della sentenza impugnata, a p. 8, sia corretta nel senso «che il primo motivo di appello meriti accoglimento» e non già solo parziale accoglimento, difetta in capo al ricorrente alcun indispensabile interesse concreto all'accoglimento della censura (cfr. da ult.

Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01) atteso che, il dispositivo, cui è da attribuire prevalenza rispetto alla motivazione (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375-01), recita: «[...] assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione contraddistinta al cap[o] S[)], riduce la pena ad anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 560 di multa».

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha assolto l'imputato dal reato principale, ossia la ricettazione contestatagli al capo S).

Il giudice di primo grado, per detto reato, ritenuta la forma di minore gravità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., per la quale è prevista la pena della reclusione sino a 6 anni e della multa sino ad euro 516,00, aveva determinato la pena-base, discostantosi sensibilmente, a mente degli artt. 23 e 24 cod. pen., dal minimo edittale, in anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 150,00 di multa.

Indi, dopo aver applicato la riduzione di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, giungendo quindi alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 100,00 di multa, aveva effettuato gli aumenti per la continuazione in misura fissa di mesi 1 di reclusione ed 50,00 di multa per i reati di cui agli altri capi, ossia i capi L), N1), N), O), P), Q), R) (inerenti la violazione dell'allora vigente art. 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) e T) (inerente la violazione degli artt. 61 n. 2, 469, 477 e 482 cod.pen.), evidentemente ritenuti tutti di pari gravità.

Ciò rende ragione della pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa (cfr. in part. pp. 11 e 12 della sentenza del Tribunale di Vicenza).

La Corte d'appello, nelle ultime due righe del punto 5 a p. 8, ha affermato che, in conseguenza dell'assoluzione dal capo S), «congrua, come [da] dispositivo, appare, dunque, una parziale riduzione della pena»; al punto 6 subito in appresso, aggiunge, in risposta alla censura relativa all'eccessività della pena mossa alla sentenza di primo grado con specifico motivo d'appello, che «la pena irrogata [...] appare del tutto ragionevole, e, invero, contenuta, non trascurata la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Né, sebbene i singoli fatti contestati e ammessi siano, ciascuno considerato, di non grande momento, deve apprezzarsi [recte: trascurarsi] il fatto che in un ristretto ambito temporale furono consumati, con callido strumento, numerosi illeciti».

La medesima Corte, in dispositivo, «riduce la pena ad anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 560 di multa».

Nell'analisi della sentenza impugnata, i due punti fermi da cui muovere - che non pare siano colti dal secondo motivo di ricorso in disamina - sono i seguenti: - da un lato, lo scrutinio in ordine all'entità della pena irrogata dal primo giudice - per forza di cose (seguendo tra l'altro il punto 6 al punto 5 nell'esposizione delle motivazioni della sentenza) al netto dell'eliminazione della pena afferente al reato principale di cui al capo S) - ha sortito effetti di conferma da parte della Corte d'appello; - dall'altro lato, proprio la suddetta eliminazione della pena afferente al reato principale di cui al capo S) ha comportato un mutamento di struttura del reato continuato, ricomprendente, per l'effetto, tutti i reati già satellite, giudicati nondimeno dal primo giudice di pari gravità.

A mente di ciò, l'operazione logica compiuta dalla Corte d'appello, perfettamente intelligibile pur in difetto di esplicitazione in motivazione, è consistita puramente e semplicemente nell'individuazione tra i reati già satellite del reato più grave in ragione delle previsioni edittali, con conferma delle quote di aumento di pena per la continuazione per i residui, siccome già stabilite dal primo giudice.

Ci si avvede, dunque, che - reputata più grave, nel confronto edittale con la figura di falso di cui al capo T), una delle violazioni (tutte ritenute dal giudice di primo grado di pari gravità) dell'allora vigente art. 55, comma 9.

D. Lgs. n. 231 del 2007, oggi art. 493-ter cod. pen. - la pena-base da cui è partita la Corte d'appello coincide pressoché perfettamente con il minimo edittale: invero il minimo edittale era ed è da anni uno a cinque di reclusione e da euro 310 a 1.550 di multa, mentre la pena-base - compiuti i necessari passaggi meramente matematici che tengono conto della diminuzione di un terzo per le generiche e degli aumenti in misura fissa di mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa per ciascun reato-satellite - risulta consistere in anni uno di reclusione ed euro 315,00 di multa (infatti, detta pena, diminuita di un terzo per le generiche a mesi otto di reclusione ed euro 210,00 di multa ed aumentata di mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa per ciascuno dei residui sette reati in continuazione, determina la pena finale di mesi quindici di reclusione ed euro 560,00 di multa, ossia anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 560,00 di multa, indicati nel dispositivo della sentenza impugnata).

Tenuto presente quanto precede, destituita di fondamento è quella parte della censura volta a denunciare la mancanza di motivazione della sentenza impugnata sul calcolo della pena.

Detto calcolo è infatti determinabile sulla base di meri passaggi matematici fissi; né il ricorrente ha - o esplicita di avere - un interesse reale, positivo e non meramente astratto, a dolersi della mancata espressa indicazione del nuovo reato principale.

Invero, sulla premessa che questo, stante il raffronto edittale con il fatto di falso contestato al capo T), non può che necessariamente individuarsi in una delle violazioni dell'allora vigente art. 55, comma 9, D. Lgs. n. 231 del 2007 (e dimostra di concordare sul punto lo stesso ricorrente al terzo paragrafo di p. 4 del ricorso), - per un verso, la determinazione della pena-base coincide pressoché perfettamente (stante l'infimo scarto di euro 5 sulla pena pecuniaria) con il minimo di legge (sicché trova spazio quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che solleva il giudice da uno specifico onere motivazionale sulla quantificazione della pena, ritenendo sufficiente il mero richiamo alla congruità della stessa: cfr. in part.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243- 01: «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale», nonché Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01: «Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.»); - per altro verso, gli aumenti, effettuati a partire dalla pena residuante dalla diminuzione di un terzo per le generiche, si attestano nella misura fissa, già specificamente individuata dal primo giudice, di mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa per ciascuno dei sette residui reati-satellite (sicché non viene in linea di conto il principio di diritto enunciato - stante l'informazione provvisoria - dalle Sezioni Unite all'udienza del 24 giugno 2021, secondo cui «il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati- satellite»).Identicamente è a dirsi per quella parte della censura concernente la dedotta violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per l'effettivo aumento, da parte della Corte d'appello, con riguardo alla pena finale, della sola pena pecuniaria (passata da euro 500,00 in primo grado ad euro 560,00 in grado d'appello).

Il ragionamento che si va esponendo è complesso, articolandosi in due passaggi.

Con riferimento al primo passaggio, omette il ricorrente di considerare che, stante l'assoluzione per il capo S), è mutata in appello la struttura del reato continuato, giacché il reato previsto e punito dall'art. 55, comma 9, D. Lgs. n. 231 del 2007 prevede come limite minimo della pena pecuniaria quello di euro 310,00 di multa, ben superiore a quello della multa di euro 50 ex artt. 24 e 648, comma secondo, cod. pen.

Trova dunque applicazione - secondo il Collegio - il ragionamento esplicitato, in eloquenti passaggi della motivazione, da Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01.

Nella sentenza in parola (cfr. in part. par. 10, ffgg. 18 ss.), le Sezioni Unite prendono le mosse dall'insegnamento di Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066-01, che «non si accontenta del "non peggioramento" della entità complessiva della pena, ma pretende che il principio del divieto di reformatio in peius si applichi anche a tutti gli elementi che concorrono alla determinazione di questa»; osservano tuttavia in replica le Sezioni Unite nella sentenza C. in disamina che l'applicazione del cumulo giuridico ed il corollario del meccanismo di unificazione del trattamento sanzionatorio, presuppongono la individuazione dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza.

Se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione.

In tali casi, pertanto, l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che "non deve essere superata" dal giudice del gravame: esattamente come non potrebbe comunque essere superata una pena determinata dal primo giudice in mitius, anche se contra legem. [..].

Per altro verso, una implicita conferma di quanto sin qui si è osservato [...] si può desumere anche dalla stessa particolare previsione dettata - come elemento "rafforzativo" del divieto di refornnatio in peius - dall'art. 597 c.p.p., comma 4.

Stabilendosi, infatti, il principio in virtù del quale se è accolto l'appello dell'imputato in relazione a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena "complessivamente irrogata" è "corrispondentemente diminuita", il legislatore ha preso in considerazione, come termine di riferimento e vincolo per il nuovo giudice, soltanto la pena complessiva e non certo i singoli segmenti - o passaggi di giudizio - che hanno concorso a determinare quella pena; in tal modo finendo per accreditare la logica che il nuovo giudizio sul punto, conta solo, agli effetti che qui interessano, nel suo approdo conclusivo.

È consapevole il Collegio del diverso avviso espresso da Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore, Rv. 268636-01, secondo cui «nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, quando esclude uno dei reati in continuazione e per l'effetto infligge una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado».

Si reputa tuttavia non condivisibile il presupposto da cui la sentenza Pappalepore muove per giungere a tale conclusione.

In motivazione (par. 4, p. 3), la sentenza Pappalepore scrive che non può invocarsi, nel caso di specie, il dictum di Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C., Rv. 258653, secondo cui non viola il divieto di reformatio in pejus previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.

Ed invero - a prescindere dalla considerazione che l'esito finale cui è pervenuto nella sentenza impugnata il giudice di appello è superiore a quello cui è pervenuto il Tribunale perché, a parità di sanzione detentiva, è stata elevata la sanzione pecuniaria - l'arresto citato è riferito esclusivamente al caso in cui "muti" (sotto il profilo della qualificazione o del bagaglio circostanziale) uno dei termini o l'ordine della loro sequenza ma non anche a quello, verificatosi nella specie, in cui uno dei termini non sia "mutato" bensì eliminato in radice.Pare, invero, che l'affermazione delle Sezioni Unite nella sentenza C. circa la ricorrenza di una "novazione" del meccanismo di unificazione della pena, se è valida per il caso in cui «muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave)», deve esserlo a fortiori nel caso in cui il reato originariamente identificato come principale viene a mancare, giacché al suo posto subentra un nuovo reato principale, con la conseguenza che muta uno dei termini, ossia una delle regiudicande cumulate.

Talché par di potersi concludere che siffatta affermazione sia formulata in termini generali, attagliantesi anche al caso di specie.

Detto ciò, con riferimento al secondo passaggio dello sviluppo motivazionale poc'anzi preannunciato, che riguarda un diverso punto di vista rispetto a quello scandagliato sin qui, ossia il punto di vista della determinazione, ad esito dell'appello, della sola pena pecuniaria finale in misura superiore a quella irrogata con la sentenza di primo grado, deve essere ribadito il costante insegnamento di questa Suprema Corte - ad onta di un isolato precedente di segno contrario [Sez. 4, n. 7086 del 12/11/2020 (dep. 2021), Mambrini, Rv. 280947-01], secondo cui «non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 43835 del 15/05/2018, Barresi, Rv. 274264-01).

Nella specie, è pacifico che, operato l'indicato ragguaglio, il tetto di pena finale complessivamente irrogata dal giudice di primo grado risulta rispettato.

Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Rilevato che il ricorso è trattato con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta in data 17 giungo 2021 del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Propone ricorso per cassazione REGINATO Giuliano, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza n. 1532/2018 del 20.4.2018, depositata il 10.1.2019, con cui la Sezione Seconda Penale della Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 14.12.2016 del Tribunale di Treviso, assolveva il medesimo dall'imputazione di cui al capo S) dell'imputazione, riducendo la pena ad anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 560,00 di multa e confermando nel resto. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto la penale responsabilità del Reginato per il più grave reato di ricettazione, contestato al capo S), e per una serie di altri reati al medesimo uniti in continuazione. In sede di appello, la Corte d'appello ha assolto il Reginato dal reato di cui al capo S), accogliendo «parzialmente» il primo motivo di gravame, diretto ad ottenere l'insussistenza del reato in parola, concernente la presunta ricettazione di un telefono cellulare mod. Nokia 5800 [OSCURATO:PERSONA] trovato nell'abitazione all'epoca occupata dal Reginato. Detta Corte ha, invero, concordato sul fatto che, atteso l'uso promiscuo dell'abitazione da parte del Reginato, il mero ritrovamento del bene non costituisse elemento idoneo a fondare il giudizio di responsabilità; nondimeno, pur considerando pienamente condivisibili le doglianze espresse nell'impugnazione, si è espressa in termini di «parziale accoglimento» del motivo d'appello nel prologo alla parte della motivazione della sentenza dedicata all'analisi del motivo, con conseguente contraddittorietà e vizio di nullità del decisum. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 132 ss. cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito all'omesso ricalcolo della pena irrogata; violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., stante l'aggravamento della pena pecuniaria. La Corte d'appello, ritenuto insussistente il più grave reato di ricettazione, contestato al capo S) (preso a base del calcolo della pena cui erano stati aggiunti gli aumenti in continuazione per i reati-satellite), ha totalmente omesso, in violazione degli artt. 132 ss. cod. pen., di dar conto dei criteri in ragione dei quali è pervenuta alla quantificazione della pena in anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 560,00 di multa, a fronte della pena inflitta in primo grado di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa. L'aggravamento della pena pecuniaria, in merito al quale difetta ogni motivazione, comporta violazione dell'art 597, comma 3, cod. proc. pen. A prescindere da tale nullità, la Corte d'appello avrebbe dovuto operare il ricalcolo della pena per i residui reati (già considerati come reati satellite) indicando, in primis, il più grave tra di essi, sul quale stabilire la pena base, da ridurre di un terzo "secco", come è avvenuto in primo grado, per le attenuanti generiche, e da aumentare poi per la continuazione, così da pervenire alla pena finale. Invece detta operazione è stata totalmente omessa. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Corrisponde al vero quanto esposto in ricorso circa l'avere la Corte d'appello integralmente condiviso il motivo d'appello, spiegato nell'interesse del Reginato, volto a dedurre l'insussistenza a carico di quest'ultimo della prova della contestata ricettazione del telefono cellulare, atteso l'uso promiscuo della casa d'abitazione in cui l'apparecchio era stato rinvenuto e sottoposto a sequestro. Siffatta integrale condivisione da parte della Corte d'appello emerge espressamente da quanto leggesi a p. 9, in chiusura del punto 5 delle motivazioni in diritto. Corrisponde altresì al vero il rilievo secondo cui, a p. 8, nella parte introduttiva del predetto punto 5, la Corte d'appello ha tuttavia ritenuto «che il primo motivo di appello imerit[i] parziale accoglimento in relazione al capo s) di cui alla condanna e genetica contestazione». Sussiste dunque obiettiva contraddittorietà nelle poche righe della motivazione che compongono il suo punto 5, tenuto presente che il capo S), riportato, con il resto dell'imputazione, subito dopo il frontespizio, ha riguardo unicamente alla ricettazione del «telefono cellulare marca Nokia 5800 [OSCURATO:PERSONA], ferma la necessità che la motivazione della sentenza impugnata, a p. 8, sia corretta nel senso «che il primo motivo di appello meriti accoglimento» e non già solo parziale accoglimento, difetta in capo al ricorrente alcun indispensabile interesse concreto all'accoglimento della censura (cfr. da ult. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01) atteso che, il dispositivo, cui è da attribuire prevalenza rispetto alla motivazione (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375-01), recita: «[...] assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione contraddistinta al cap[o] S[)], riduce la pena ad anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 560 di multa». Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha assolto l'imputato dal reato principale, ossia la ricettazione contestatagli al capo S). Il giudice di primo grado, per detto reato, ritenuta la forma di minore gravità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., per la quale è prevista la pena della reclusione sino a 6 anni e della multa sino ad euro 516,00, aveva determinato la pena-base, discostantosi sensibilmente, a mente degli artt. 23 e 24 cod. pen., dal minimo edittale, in anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 150,00 di multa. Indi, dopo aver applicato la riduzione di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, giungendo quindi alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 100,00 di multa, aveva effettuato gli aumenti per la continuazione in misura fissa di mesi 1 di reclusione ed 50,00 di multa per i reati di cui agli altri capi, ossia i capi L), N1), N), O), P), Q), R) (inerenti la violazione dell'allora vigente art. 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) e T) (inerente la violazione degli artt. 61 n. 2, 469, 477 e 482 cod.pen.), evidentemente ritenuti tutti di pari gravità. Ciò rende ragione della pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa (cfr. in part. pp. 11 e 12 della sentenza del Tribunale di Vicenza). La Corte d'appello, nelle ultime due righe del punto 5 a p. 8, ha affermato che, in conseguenza dell'assoluzione dal capo S), «congrua, come [da] dispositivo, appare, dunque, una parziale riduzione della pena»; al punto 6 subito in appresso, aggiunge, in risposta alla censura relativa all'eccessività della pena mossa alla sentenza di primo grado con specifico motivo d'appello, che «la pena irrogata [...] appare del tutto ragionevole, e, invero, contenuta, non trascurata la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Né, sebbene i singoli fatti contestati e ammessi siano, ciascuno considerato, di non grande momento, deve apprezzarsi [recte: trascurarsi] il fatto che in un ristretto ambito temporale furono consumati, con callido strumento, numerosi illeciti». La medesima Corte, in dispositivo, «riduce la pena ad anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 560 di multa». Nell'analisi della sentenza impugnata, i due punti fermi da cui muovere - che non pare siano colti dal secondo motivo di ricorso in disamina - sono i seguenti: - da un lato, lo scrutinio in ordine all'entità della pena irrogata dal primo giudice - per forza di cose (seguendo tra l'altro il punto 6 al punto 5 nell'esposizione delle motivazioni della sentenza) al netto dell'eliminazione della pena afferente al reato principale di cui al capo S) - ha sortito effetti di conferma da parte della Corte d'appello; - dall'altro lato, proprio la suddetta eliminazione della pena afferente al reato principale di cui al capo S) ha comportato un mutamento di struttura del reato continuato, ricomprendente, per l'effetto, tutti i reati già satellite, giudicati nondimeno dal primo giudice di pari gravità. A mente di ciò, l'operazione logica compiuta dalla Corte d'appello, perfettamente intelligibile pur in difetto di esplicitazione in motivazione, è consistita puramente e semplicemente nell'individuazione tra i reati già satellite del reato più grave in ragione delle previsioni edittali, con conferma delle quote di aumento di pena per la continuazione per i residui, siccome già stabilite dal primo giudice. Ci si avvede, dunque, che - reputata più grave, nel confronto edittale con la figura di falso di cui al capo T), una delle violazioni (tutte ritenute dal giudice di primo grado di pari gravità) dell'allora vigente art. 55, comma 9. D. Lgs. n. 231 del 2007, oggi art. 493-ter cod. pen. - la pena-base da cui è partita la Corte d'appello coincide pressoché perfettamente con il minimo edittale: invero il minimo edittale era ed è da anni uno a cinque di reclusione e da euro 310 a 1.550 di multa, mentre la pena-base - compiuti i necessari passaggi meramente matematici che tengono conto della diminuzione di un terzo per le generiche e degli aumenti in misura fissa di mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa per ciascun reato-satellite - risulta consistere in anni uno di reclusione ed euro 315,00 di multa (infatti, detta pena, diminuita di un terzo per le generiche a mesi otto di reclusione ed euro 210,00 di multa ed aumentata di mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa per ciascuno dei residui sette reati in continuazione, determina la pena finale di mesi quindici di reclusione ed euro 560,00 di multa, ossia anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 560,00 di multa, indicati nel dispositivo della sentenza impugnata). Tenuto presente quanto precede, destituita di fondamento è quella parte della censura volta a denunciare la mancanza di motivazione della sentenza impugnata sul calcolo della pena. Detto calcolo è infatti determinabile sulla base di meri passaggi matematici fissi; né il ricorrente ha - o esplicita di avere - un interesse reale, positivo e non meramente astratto, a dolersi della mancata espressa indicazione del nuovo reato principale. Invero, sulla premessa che questo, stante il raffronto edittale con il fatto di falso contestato al capo T), non può che necessariamente individuarsi in una delle violazioni dell'allora vigente art. 55, comma 9, D. Lgs. n. 231 del 2007 (e dimostra di concordare sul punto lo stesso ricorrente al terzo paragrafo di p. 4 del ricorso), - per un verso, la determinazione della pena-base coincide pressoché perfettamente (stante l'infimo scarto di euro 5 sulla pena pecuniaria) con il minimo di legge (sicché trova spazio quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che solleva il giudice da uno specifico onere motivazionale sulla quantificazione della pena, ritenendo sufficiente il mero richiamo alla congruità della stessa: cfr. in part. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243- 01: «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale», nonché Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01: «Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.»); - per altro verso, gli aumenti, effettuati a partire dalla pena residuante dalla diminuzione di un terzo per le generiche, si attestano nella misura fissa, già specificamente individuata dal primo giudice, di mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa per ciascuno dei sette residui reati-satellite (sicché non viene in linea di conto il principio di diritto enunciato - stante l'informazione provvisoria - dalle Sezioni Unite all'udienza del 24 giugno 2021, secondo cui «il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati- satellite»).Identicamente è a dirsi per quella parte della censura concernente la dedotta violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per l'effettivo aumento, da parte della Corte d'appello, con riguardo alla pena finale, della sola pena pecuniaria (passata da euro 500,00 in primo grado ad euro 560,00 in grado d'appello). Il ragionamento che si va esponendo è complesso, articolandosi in due passaggi. Con riferimento al primo passaggio, omette il ricorrente di considerare che, stante l'assoluzione per il capo S), è mutata in appello la struttura del reato continuato, giacché il reato previsto e punito dall'art. 55, comma 9, D. Lgs. n. 231 del 2007 prevede come limite minimo della pena pecuniaria quello di euro 310,00 di multa, ben superiore a quello della multa di euro 50 ex artt. 24 e 648, comma secondo, cod. pen. Trova dunque applicazione - secondo il Collegio - il ragionamento esplicitato, in eloquenti passaggi della motivazione, da Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01. Nella sentenza in parola (cfr. in part. par. 10, ffgg. 18 ss.), le Sezioni Unite prendono le mosse dall'insegnamento di Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066-01, che «non si accontenta del "non peggioramento" della entità complessiva della pena, ma pretende che il principio del divieto di reformatio in peius si applichi anche a tutti gli elementi che concorrono alla determinazione di questa»; osservano tuttavia in replica le Sezioni Unite nella sentenza C. in disamina che l'applicazione del cumulo giuridico ed il corollario del meccanismo di unificazione del trattamento sanzionatorio, presuppongono la individuazione dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza. Se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione. In tali casi, pertanto, l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che "non deve essere superata" dal giudice del gravame: esattamente come non potrebbe comunque essere superata una pena determinata dal primo giudice in mitius, anche se contra legem. [..]. Per altro verso, una implicita conferma di quanto sin qui si è osservato [...] si può desumere anche dalla stessa particolare previsione dettata - come elemento "rafforzativo" del divieto di refornnatio in peius - dall'art. 597 c.p.p., comma 4. Stabilendosi, infatti, il principio in virtù del quale se è accolto l'appello dell'imputato in relazione a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena "complessivamente irrogata" è "corrispondentemente diminuita", il legislatore ha preso in considerazione, come termine di riferimento e vincolo per il nuovo giudice, soltanto la pena complessiva e non certo i singoli segmenti - o passaggi di giudizio - che hanno concorso a determinare quella pena; in tal modo finendo per accreditare la logica che il nuovo giudizio sul punto, conta solo, agli effetti che qui interessano, nel suo approdo conclusivo. È consapevole il Collegio del diverso avviso espresso da Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore, Rv. 268636-01, secondo cui «nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, quando esclude uno dei reati in continuazione e per l'effetto infligge una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado». Si reputa tuttavia non condivisibile il presupposto da cui la sentenza Pappalepore muove per giungere a tale conclusione. In motivazione (par. 4, p. 3), la sentenza Pappalepore scrive che non può invocarsi, nel caso di specie, il dictum di Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C., Rv. 258653, secondo cui non viola il divieto di reformatio in pejus previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. Ed invero - a prescindere dalla considerazione che l'esito finale cui è pervenuto nella sentenza impugnata il giudice di appello è superiore a quello cui è pervenuto il Tribunale perché, a parità di sanzione detentiva, è stata elevata la sanzione pecuniaria - l'arresto citato è riferito esclusivamente al caso in cui "muti" (sotto il profilo della qualificazione o del bagaglio circostanziale) uno dei termini o l'ordine della loro sequenza ma non anche a quello, verificatosi nella specie, in cui uno dei termini non sia "mutato" bensì eliminato in radice.Pare, invero, che l'affermazione delle Sezioni Unite nella sentenza C. circa la ricorrenza di una "novazione" del meccanismo di unificazione della pena, se è valida per il caso in cui «muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave)», deve esserlo a fortiori nel caso in cui il reato originariamente identificato come principale viene a mancare, giacché al suo posto subentra un nuovo reato principale, con la conseguenza che muta uno dei termini, ossia una delle regiudicande cumulate. Talché par di potersi concludere che siffatta affermazione sia formulata in termini generali, attagliantesi anche al caso di specie. Detto ciò, con riferimento al secondo passaggio dello sviluppo motivazionale poc'anzi preannunciato, che riguarda un diverso punto di vista rispetto a quello scandagliato sin qui, ossia il punto di vista della determinazione, ad esito dell'appello, della sola pena pecuniaria finale in misura superiore a quella irrogata con la sentenza di primo grado, deve essere ribadito il costante insegnamento di questa Suprema Corte - ad onta di un isolato precedente di segno contrario [Sez. 4, n. 7086 del 12/11/2020 (dep. 2021), Mambrini, Rv. 280947-01], secondo cui «non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 43835 del 15/05/2018, Barresi, Rv. 274264-01). Nella specie, è pacifico che, operato l'indicato ragguaglio, il tetto di pena finale complessivamente irrogata dal giudice di primo grado risulta rispettato. Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di s
Decreto Cassazione n. 37092/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris