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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 17538/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/08/1952avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] valentiaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLIche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso della terza interessata eannullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato in accoglimento del secondomotivo di ricorso proposto nell’interesse dell’indagato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il provvedimento descritto in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il sequestropreventivo ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen e 322 ter cod. pen. emesso dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale locale ai danni del primo, perchéindagato del reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen., (sequestro) eseguito anchesu beni in testa alla [OSCURATO:PERSONA].2.

Impugnano con autonomi ricorsi l'indagato e la terza interessata.2.1.

Nell'interesse dell'indagato si adducono due motivi di ricorso.Con il primo motivo si lamenta la nullità del decreto di sequestro per omessao apparente motivazione in relazione al requisito del fumus commissi delicti, attesoche sia il decreto di sequestro che l'ordinanza impugnata sarebbero integralmenteprivi di una effettiva motivazione quanto ai presupposti costitutivi del reato incontestazione, avuto riguardo in particolare all'interversio possessionis.Con il secondo motivo si contesta analogo integrale difetto di motivazione inordine al periculum in mora.

Lamenta la difesa che il decreto di sequestroconteneva sul punto una motivazione meramente apparente e di stile, ritenendogiustificato l'intervento cautelare esclusivamente in ragione del fatto che “la liberadisponibilità dei beni in capo all'indagato” avrebbe potuto pregiudicare“irrimediabilmente l'interesse pubblico al recupero delle somme” oggetto di futuraconfisca quale profitto del reato di peculato ascritto al ricorrente.A fronte di una siffatta apodittica motivazione il Tribunale del riesame, nonpotendo integrare il contenuto del decreto impugnato, avrebbe dovuto annullareil sequestro.Di contro, senza riscontrare il vizio dedotto, ha rigettato il motivo di riesamerimarcando che spettava all’indagato l'onere di dare conto di una complessivacapienza patrimoniale destinata a rendere affatto necessario l'interventoanticipatorio a cautela della confisca da adottare.

Il che avrebbe determinatoun'illegittima inversione dell'onere probatorio avuto riguardo ad uno dei profilicostitutivi del provvedimento cautelare adottato.2.2.

Con autonomo ricorso anche la difesa della terza interessata, MariaCannella, ha dedotto, con analoga argomentazione, la nullità del decretoimpugnato per l'assenza di adeguata motivazione in ordine al periculum in morae, con un secondo motivo, ha prospettato la illegittimità del sequestro perchérealizzato in violazione degli artt. 27 Cost. e 6 Cedu.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.La fondatezza del secondo motivo dell’impugnazione proposta dall’indagatoporta all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza gravata e dell’originariosequestro, con conseguente assorbimento degli ulteriori temi di giudizio messi ingioco dal relativo ricorso e da quello proposto nell’interesse della terza interessata.In linea con quanto prospettato dal ricorrente, infatti, il decreto di sequestroadottato ed eseguito ai danni dei ricorrenti risulta supportato da una motivazionesolo apparente e dunque giuridicamente insussistente in ordine al periculum inmora che, nel caso, avrebbe dovuto legittimare l’intervento cautelare incontestazione.Vizio, questo, destinato ad inficiare in radice il titolo cautelare, senza poteressere sanato ex post da argomentazioni integrative messe in gioco dal Tribunalein sede di riesame, alla luce della congiunta lettura degli artt. 309, comma 9, e324, comma 7, cod. proc pen (ex multis, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023,dep. 2024, Rv. 285747).2.

Va ribadito, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte– condivisa, del resto, dallo stesso Tribunale- ai sequestri preventivi, quale quellodi specie, resi ai sensi dell’art. 321 comma 2 -bis cod. proc. pen in funzione dellaconfisca di cui all’art 322 -ter cod. pen., devono estendersi le indicazioni diprincipio rese dalle Sezioni unite “Ellade” (n. 36959 del 24/6/22021) in ordineall’onere del giudice della cautela, in esito alle allegazioni della Procura istante, diindividuare le ragioni giustificative dell’intervento anticipatorio strumentale arendere fruttuosa la futura confisca del profitto del reato assertivamente ascritto,nel caso, a [OSCURATO:PERSONA] (ex multis, Sez. 6, n. 32582 del 5/07/2022, RV 283619).E, in tale cornice, va ulteriormente rimarcato in che termini si sostanzia laverifica demandata al Giudice della cautela ed il conseguente perimetro del relativoonere argomentativo che deve sostenere il periculum; aspetti, questi, ricostruitidalla sentenza delle Sezioni Unite citata sulla falsa riga delle ragioni di cautelaproprie del sequestro conservativo, al fine di distinguerle da quelle checaratterizzano il sequestro impeditivo.3.

In termini di gradualità progressiva, sono due i profili di scrutinio attraversoi quali si dipana l’onere giustificativo che deve sostenere l’intervento cautelaresotto questo versante.Dapprima, viene in gioco l’aspetto riguardante la garanzia offerta dallasolidità patrimoniale e finanziaria dell’indagato, che, se precaria, potrebbe metterein radice in dubbio le future prospettive di attuazione della misura ablativa; inseconda battuta, laddove il primo momento di verifica non consenta di sostenerel’adozione della cautela anticipatoria, viene in rilievo il possibile depauperamentonel tempo della relativa garanzia, da correlare, in via di prognosi, ai contegnitipicamente propri dell’indagato, suscettibili di essere desunti da diversi indici,primi tra tutti quelli immediatamente offerti dalle condotte illecite realizzate.4.

Ciò premesso, è di tutta evidenza che il decreto sottoposto a riesame nonsolo non risultava declinato alla luce delle citate coordinate di principio, ma sisosteneva, sul punto, su argomentazioni di mero stile, nella sostanza meramenteapparenti.Tale, infatti deve ritenersi il riferimento compiuto dal giudice della cautela allanecessità di anticipare l’ablazione perché, altrimenti, “la libera disponibilità deibeni in capo all'indagato”, avrebbe potuto pregiudicare “irrimediabilmentel'interesse pubblico al recupero delle somme” oggetto di futura confisca qualeprofitto del reato di peculato ascritto al ricorrente.

È di immediata evidenza, infatti,che una siffatta formula argomentativa equivale al rifarsi, tautologicamente, alleconnotazioni essenzialmente proprie del provvedimento anticipatorio in questione,senza dare la dovuta concretezza alla necessaria, per quanto succinta, indicazionegiustificativa del pregiudizio che, con l’adozione del sequestro, si intende evitarein attesa dall’accertamento della responsabilità.5.

Né vale sostenere, così come ha mostrato di fare il Tribunale, che, a frontedi tale vuota argomentazione, gravava sull’indagato, con il riesame, dare conto diuna solidità finanziaria e patrimoniale in grado di neutralizzare l’esigenzaanticipatoria sottesa al sequestro: ragionando in tal modo, infatti, si finisce pertraslare - ex post, a contraddittorio instaurato- sul destinatario della misura il pesodi una inefficienza probatoria che inficiava a monte l’iniziativa cautelare, perchédirettamente inerente ai presupposti giustificativi della misura che, ove nonsussistenti o comunque non dimostrati, non potevano in radice e ab initiosostenerne l’adozione.Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè il decreto del gip del [OSCURATO:PERSONA] del 29 ottobre 2025.

Ordina la restituzione di quanto in sequestroall'avente diritto.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione alProcuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626cod.proc.pen.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/08/1952avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] valentiaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLIche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso della terza interessata eannullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato in accoglimento del secondomotivo di ricorso proposto nell’interesse dell’indagato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il provvedimento descritto in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il sequestropreventivo ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen e 322 ter cod. pen. emesso dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale locale ai danni del primo, perchéindagato del reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen., (sequestro) eseguito anchesu beni in testa alla [OSCURATO:PERSONA].2. Impugnano con autonomi ricorsi l'indagato e la terza interessata.2.1. Nell'interesse dell'indagato si adducono due motivi di ricorso.Con il primo motivo si lamenta la nullità del decreto di sequestro per omessao apparente motivazione in relazione al requisito del fumus commissi delicti, attesoche sia il decreto di sequestro che l'ordinanza impugnata sarebbero integralmenteprivi di una effettiva motivazione quanto ai presupposti costitutivi del reato incontestazione, avuto riguardo in particolare all'interversio possessionis.Con il secondo motivo si contesta analogo integrale difetto di motivazione inordine al periculum in mora. Lamenta la difesa che il decreto di sequestroconteneva sul punto una motivazione meramente apparente e di stile, ritenendogiustificato l'intervento cautelare esclusivamente in ragione del fatto che “la liberadisponibilità dei beni in capo all'indagato” avrebbe potuto pregiudicare“irrimediabilmente l'interesse pubblico al recupero delle somme” oggetto di futuraconfisca quale profitto del reato di peculato ascritto al ricorrente.A fronte di una siffatta apodittica motivazione il Tribunale del riesame, nonpotendo integrare il contenuto del decreto impugnato, avrebbe dovuto annullareil sequestro.Di contro, senza riscontrare il vizio dedotto, ha rigettato il motivo di riesamerimarcando che spettava all’indagato l'onere di dare conto di una complessivacapienza patrimoniale destinata a rendere affatto necessario l'interventoanticipatorio a cautela della confisca da adottare. Il che avrebbe determinatoun'illegittima inversione dell'onere probatorio avuto riguardo ad uno dei profilicostitutivi del provvedimento cautelare adottato.2.2. Con autonomo ricorso anche la difesa della terza interessata, MariaCannella, ha dedotto, con analoga argomentazione, la nullità del decretoimpugnato per l'assenza di adeguata motivazione in ordine al periculum in morae, con un secondo motivo, ha prospettato la illegittimità del sequestro perchérealizzato in violazione degli artt. 27 Cost. e 6 Cedu.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.La fondatezza del secondo motivo dell’impugnazione proposta dall’indagatoporta all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza gravata e dell’originariosequestro, con conseguente assorbimento degli ulteriori temi di giudizio messi ingioco dal relativo ricorso e da quello proposto nell’interesse della terza interessata.In linea con quanto prospettato dal ricorrente, infatti, il decreto di sequestroadottato ed eseguito ai danni dei ricorrenti risulta supportato da una motivazionesolo apparente e dunque giuridicamente insussistente in ordine al periculum inmora che, nel caso, avrebbe dovuto legittimare l’intervento cautelare incontestazione.Vizio, questo, destinato ad inficiare in radice il titolo cautelare, senza poteressere sanato ex post da argomentazioni integrative messe in gioco dal Tribunalein sede di riesame, alla luce della congiunta lettura degli artt. 309, comma 9, e324, comma 7, cod. proc pen (ex multis, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023,dep. 2024, Rv. 285747).2. Va ribadito, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte– condivisa, del resto, dallo stesso Tribunale- ai sequestri preventivi, quale quellodi specie, resi ai sensi dell’art. 321 comma 2 -bis cod. proc. pen in funzione dellaconfisca di cui all’art 322 -ter cod. pen., devono estendersi le indicazioni diprincipio rese dalle Sezioni unite “Ellade” (n. 36959 del 24/6/22021) in ordineall’onere del giudice della cautela, in esito alle allegazioni della Procura istante, diindividuare le ragioni giustificative dell’intervento anticipatorio strumentale arendere fruttuosa la futura confisca del profitto del reato assertivamente ascritto,nel caso, a [OSCURATO:PERSONA] (ex multis, Sez. 6, n. 32582 del 5/07/2022, RV 283619).E, in tale cornice, va ulteriormente rimarcato in che termini si sostanzia laverifica demandata al Giudice della cautela ed il conseguente perimetro del relativoonere argomentativo che deve sostenere il periculum; aspetti, questi, ricostruitidalla sentenza delle Sezioni Unite citata sulla falsa riga delle ragioni di cautelaproprie del sequestro conservativo, al fine di distinguerle da quelle checaratterizzano il sequestro impeditivo.3. In termini di gradualità progressiva, sono due i profili di scrutinio attraversoi quali si dipana l’onere giustificativo che deve sostenere l’intervento cautelaresotto questo versante.Dapprima, viene in gioco l’aspetto riguardante la garanzia offerta dallasolidità patrimoniale e finanziaria dell’indagato, che, se precaria, potrebbe metterein radice in dubbio le future prospettive di attuazione della misura ablativa; inseconda battuta, laddove il primo momento di verifica non consenta di sostenerel’adozione della cautela anticipatoria, viene in rilievo il possibile depauperamentonel tempo della relativa garanzia, da correlare, in via di prognosi, ai contegnitipicamente propri dell’indagato, suscettibili di essere desunti da diversi indici,primi tra tutti quelli immediatamente offerti dalle condotte illecite realizzate.4. Ciò premesso, è di tutta evidenza che il decreto sottoposto a riesame nonsolo non risultava declinato alla luce delle citate coordinate di principio, ma sisosteneva, sul punto, su argomentazioni di mero stile, nella sostanza meramenteapparenti.Tale, infatti deve ritenersi il riferimento compiuto dal giudice della cautela allanecessità di anticipare l’ablazione perché, altrimenti, “la libera disponibilità deibeni in capo all'indagato”, avrebbe potuto pregiudicare “irrimediabilmentel'interesse pubblico al recupero delle somme” oggetto di futura confisca qualeprofitto del reato di peculato ascritto al ricorrente. È di immediata evidenza, infatti,che una siffatta formula argomentativa equivale al rifarsi, tautologicamente, alleconnotazioni essenzialmente proprie del provvedimento anticipatorio in questione,senza dare la dovuta concretezza alla necessaria, per quanto succinta, indicazionegiustificativa del pregiudizio che, con l’adozione del sequestro, si intende evitarein attesa dall’accertamento della responsabilità.5. Né vale sostenere, così come ha mostrato di fare il Tribunale, che, a frontedi tale vuota argomentazione, gravava sull’indagato, con il riesame, dare conto diuna solidità finanziaria e patrimoniale in grado di neutralizzare l’esigenzaanticipatoria sottesa al sequestro: ragionando in tal modo, infatti, si finisce pertraslare - ex post, a contraddittorio instaurato- sul destinatario della misura il pesodi una inefficienza probatoria che inficiava a monte l’iniziativa cautelare, perchédirettamente inerente ai presupposti giustificativi della misura che, ove nonsussistenti o comunque non dimostrati, non potevano in radice e ab initiosostenerne l’adozione.Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè il decreto del gip del [OSCURATO:PERSONA] del 29 ottobre 2025. Ordina la restituzione di quanto in sequestroall'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione alProcuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626cod.proc.pen.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]
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