CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 1958
Cassazione n. 45719/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 27/03/1958 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 febbraio 2021, la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (che, con sentenza del 27.10.2020, aveva annullato la pronuncia resa in data 2.10.2019 dalla medesima Corte territoriale, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 L.F. per effetto della pronuncia n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale), rideterminava la durata delle pene accessorie della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa nella misura di anni cinque. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla commisurazione della condanna alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, R.D. 267/42 (così come risultante dall'intervento operato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 222/2018)". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi, in parte, non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione adottata, in parte, costituenti mere doglianze in punto di fatto. E in vero, la Corte territoriale ha quantificato la durata delle pene accessorie con motivazione specifica, adeguata e congrua sull'entità della condotta accertata (utilizzo della società per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e vari illeciti di natura tributaria), implicante un rilevante danno economico per l'Erario, valutata comparativamente con gli elementi positivi che avevano indotto il primo giudice a concedere all'imputato le circostanza attenuanti generiche. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],J.qia [OSCURATO:PERSONA]