CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 28667/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23874/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, n. 1996/2022, depositata il 10/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - avviso di accertamento studi di settore Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, davanti alla C.t.p. di Palermo, l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2011, aveva accerta to maggiori ricavi avendo riscontrato uno scostamento tra qu anto dichiarati rispetto a quanto risultante dallo studio di settore. 2. La C.t.p.rigettava il ricorso con sentenza riformata in appello. LaC.t.r. della Sicilia, con la sentenza di cui all’epigrafe, dopo aver evidenziatoche la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, affermava che, nel caso in esame, le circostanze evidenziate dalla c ontribuente per giustificare la veridicità dei dati indicati nella sua dichiarazione non erano state puntualmente smentite dall’Ufficio. Aggiungeva che era mancata anche qualsiasi attività d’indagine 3. Avverso detta sentenza l ’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione e la contribuente nonha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli art. 10 legge 8 maggio 1998, .n.146, dell’artart. 62 sexies d .l. 30 agosto 1993 n.331 , convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in combinato disposto con l’art.39, comma 1, lett.d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600/1973 (e dell’art. art. 54 d .P.R. 26 ottobre 1972, n.633) e dell’art. 2697 cod. civ. Censura la sentenza per aver violato le regole del riparto probatorio in materia di accertamenti basati sugli studi di settore, imputando all’Ufficio un onere sullo stesso non gravante e ritenendo che il contribuente avesse assolto all’onere probatorio sullo stesso incombente. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. Il motivo è infondato. 2.1. La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o deglistudi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex legedeterminata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività -ma nasce solo in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere diprovare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustifichino l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame; di contro, la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standardprescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare, tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte; in questo ultimo caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standard , dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio, nonostante il rituale Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito(cfr. tra le più recenti, Cass. 17/06/2024, n. 16816). 2.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi. Del tutto correttamente ha affermato che gli elementi emergenti dallo studio di settore hanno una valenza di mera presunzione. Ha aggiunto che le circostanze evidenziate dalla società appellante (congiuntura economica; presenza del ricorso al credito bancario; rapida obsolescenza del magazzino; insostenibile concorrenz a dei negozi on line; localizzazione; presenza di altri redditi riferibili ai soci) pergiustificare la veridicità dei dati indicati nella sua dichiarazione, non erano state puntualmente smenti te dall'Ufficio. Così motivando, la C.t.r. ha fatto corretta applicazione delle disposizioni in materia di studi di settore, giungendo tuttavia, a ritenere che la contribuente avesse fornito elementi adeguati a giustificare lo scostamento dei ricavi e che l’Ufficio, sul quale evidentemente grava la prova contraria, non le aveva puntualmente smentite. Il riferimento fatto dalla C.t.r. alla mancanza di ulteriori indagini idonee a supportare i ricavi presunti, pertanto, non può essere letta nel senso che la C.t.r. abbia inteso affermare che gravasse sull’Ufficio la prova della mancanza di giustificazioni allo scostamento dei ricavi da quelli derivanti dallo studio di settore; trattasi, piuttosto, diargomento speso per corroborare l’assunto precedente, ovvero che, ferma la valenza presuntiva dello studio di settore, la contribuente aveva evidenziato circostanze idonee a giustificare lo scostamento rispetto alle quali l’Ufficio non aveva assolto all’onere di prova contraria. 2.3. La ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 vorrebbe demandare a questa Corte nonè l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/ 2013,n. 8315) . Con il ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente;l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale resta riservato il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097). 3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non deve provvedersi sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata. Essendo soccombente A mministrazione pubblica , difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato,non si applica l'art.