Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13221/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 3 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi, emessa in data 19 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge ed i vizi motivazionali in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

La Corte territoriale ha indicato, con motivazione priva di illogicità e congrua con le risultanze processuali, gli elementi probatori da cui desumere la penale responsabilità del ricorrente e l'idoneità degli artifici e raggiri posti in essere dall'Antignano a trarre in inganno la persona offesa (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla condotta decettiva dell'imputato che, presentandosi come rappresentante della ditta, garantiva il pagamento, richiedeva restituzione di una

14. somma versata e sottoscriveva la fattura, non solo in qualità di trasportatore ma anche di responsabile della stessa ditta destinataria); considerato che il secondo motivo è aspecifico e non consentito non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena e l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai numerosi precedenti penali (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); osservato che l'ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è anche esso aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano pagg. 3 e 4 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione dell'elevato valore del danno e delle modalità insidiose della condotta);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 3 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi, emessa in data 19 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge ed i vizi motivazionali in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La Corte territoriale ha indicato, con motivazione priva di illogicità e congrua con le risultanze processuali, gli elementi probatori da cui desumere la penale responsabilità del ricorrente e l'idoneità degli artifici e raggiri posti in essere dall'Antignano a trarre in inganno la persona offesa (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla condotta decettiva dell'imputato che, presentandosi come rappresentante della ditta, garantiva il pagamento, richiedeva restituzione di una 14. somma versata e sottoscriveva la fattura, non solo in qualità di trasportatore ma anche di responsabile della stessa ditta destinataria); considerato che il secondo motivo è aspecifico e non consentito non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena e l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai numerosi precedenti penali (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); osservato che l'ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è anche esso aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano pagg. 3 e 4 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione dell'elevato valore del danno e delle modalità insidiose della condotta);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 13221/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris