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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 28760/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati sono stati condannati, in concorso tra loro, per i reati di furto pluriaggravato e furto in abitazione; Considerato il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che tutte le doglianze proposte con i due motivi di ricorso sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigliere stenso e Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati sono stati condannati, in concorso tra loro, per i reati di furto pluriaggravato e furto in abitazione; Considerato il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che tutte le doglianze proposte con i due motivi di ricorso sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigliere stenso e Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 28760/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris