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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28849/2026

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le indagini preliminari delTribunale di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminare del Tribunale di Bologna, con sentenzaemessa ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato per ireati di cui agli art. 416 cod. pen. (capo 1), 8 del d.lgs. 74/2000 (capi 8, 15, 46,48, 4) previo riconoscimento dell’attenuante ex art. 13 bis del d. lgs. 74/2000 edelle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. in forma equivalente allacontestata recidiva ed il vincolo della continuazione fra tutti i reati e consideratala diminuente per il rito, la pena finale di anni 4 mesi quattro di reclusione ed euro3000 di multa.

Ha disposto la confisca ex art. 12 bis del d. lgs. 74/2000 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], anche per equivalente, fino alla concorrenza dellasomma di 113.000,00 nonché della somma (residua) di euro 80.900,000 o dellamaggiore o minore somma tuttora in sequestro e riferibile alla D.M.A. s.r.l.s.Risulta, inoltre, espressamente, dalla sentenza impugnata, che per il reatoassociativo non sia stato disposta alcuna confisca (cfr. sentenza pag. 49).2.

Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, haproposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo di impugnazione,carenza della motivazione sul punto relativo all’applicazione della confisca.

Siosserva che il giudice ha dato atto che l’imputato aveva rinunziato ad ogni pretesasulle somme in sequestro, precisando che lo stesso aveva adempiutointegralmente al pagamento del debito fiscale sul medesimo gravante incorrelazione con le imputazioni (attingendo dalle somme sequestrategli) per lequali è stata emessa sentenza.

Sottolinea che, in queste condizioni, non vi eraspazio per confiscare ulteriori importi sottoposti a sequestro, posto che la lorodestinazione al ristoro del debito fiscale era stata già esclusa dall’avvenutopagamento e non vi erano ragioni per legittimare la confisca, in assoluto difetto diprova circa la pertinenzialità delle somme ai reati giudicati.3.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Osserva che erra il ricorrente aconsiderare che, nel caso al vaglio, la confisca sia stata disposta fuori dalle ipotesipreviste dalla legge, in quanto il GIP individua quali somme siano state confiscatesenza ignorare e anzi premettendo l’avvenuto adempimento dei debiti tributarimaturati e la destinazione a esso, all’evidenza, di parte delle somme, con unresiduo in sequestro, che è appunto quello che è stato confiscato, data la rinunciaespressa a ogni pretesa sul medesimo.4.

La difesa dell’imputato ha presentato, in data 5 giugno 2026, una notadifensiva nella quale evidenzia che l’imputato ha un interesse concreto ed attualeall’impugnazione in relazione all’impiego delle somme devolute alla Cassa delleammende, ontologicamente utilizzate per esigenze sociali, come la tutela dellapopolazione detenuta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. .

In via preliminare si deve rilevare che in tema di patteggiamento, anchedopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art.1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso percassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazionecirca l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità dellamisura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111,comma 7, Cost.2.

Le Sezioni Unite hanno precisato che la sentenza di patteggiamento cheabbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti dicui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggettodell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazioneai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n.21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348).L'ipotesi in esame è riconducibile nella seconda delle due evenienze esaminatedalle Sezioni Unite, in quanto la misura non è oggetto dell’accordo.

Nella sentenzaimpugnata si precisa che nell’accordo è espressamente contenuta una “rinuncia”a quanto ancora in sequestro a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e alle società a luiriferibili senza però alcuna altra indicazione specifica né rispetto alla somma ancorain sequestro né alle società e neppure alla quota riferibile a queste ultime, rinunciache non può produrre alcun effetto, trattandosi di confisca obbligatoria.Nella sentenza impugnata si legge che «a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato disposto ilsequestro fino a concorrenza di euro 113.000 in relazione a quanto disposto dalG.I.P. con provvedimento del 18.3.2025 come prezzo/profitto dei reati a luiespressamente contestati ex art. 2 d. lgs. n. 74 cit., somma che deve essere oraoggetto di confisca ai sensi dell’art. 12-bis del decreto l.vo n. 74 del 2000».La motivazione non è pertinente, in quanto nel presente procedimento i reatiper i quali è stato applicato al [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo a fini di confisca sonocostituiti da fatti sussunti nella fattispecie di emissione di fatture per operazioniinesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.Inoltre, non si precisa se la somma confiscata sia il prezzo o il profitto deireati contestati, che non sono categorie tra loro sovrapponibili.

In tema di confisca,il "profitto" del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in viaimmediata e diretta dalla commissione dell'illecito e si contrappone al "prodotto"e al "prezzo" del reato; il prodotto è il risultato empirico dell'illecito, cioè le cosecreate, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato; il prezzo vaindividuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, comecorrispettivo dell'esecuzione dell'illecito (Sez.

F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero,Rv. 258636 – 01).Su tali nozioni, come è noto, sono intervenute le SS.UU. con la sentenza“Massini” che hanno ribadito la distinzione tra “prezzo” del reato - inteso come“compenso dato o promesso per indurre, determinare o istigare un soggettocommettere il reato” - e “profitto” quale l’effettiva utilità o vantaggio derivante dalreato secondo un “principio di causalità” che, proprio le SS.UU. con la sentenzasopra richiamata, hanno inteso chiarire (cfr., Sez.

U, n. 13793 del 26/09/2024;Sez. 2, n. 22258 del 9/5/2025).3.

Costituisce principio assolutamente consolidato, condiviso dal Collegio,quello secondo cui, con riferimento al delitto di emissione di fatture per operazioniinesistenti, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo ilprezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione dellefatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loroutilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non puòconcorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo2000, n. 74 (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 16961 del 17/3/2026; Sez. 3, n.34202 del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727 - 01, e Sez. 3, n. 43952 del05/05/2016, Sanna, Rv. 267925 - 01).Dunque, per l'emittente viene in rilievo solamente il compenso pattuito oriscosso per eseguire il delitto, essendo prezzo del reato ciò che è dato o promessoper commetterlo.Il profitto dell'evasione realizzata utilizzando le fatture relative a operazioniinesistenti, infatti, è conseguito in via immediata e diretta solamentedall'utilizzatore di tali fatture e il regime derogatorio previsto dall'art. 9 d.lgs. n.74 del 2000 - che, al fine di evitare che la medesima condotta sia punita due volte,esclude la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture peroperazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione, in questo caso,del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sez. 3, n.22750 del 19/5/2026; Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Mori, Rv. 274208 - 01;Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Sanna, Rv. 267925 - 01; Sez. 3, n. 15458 del04/02/2016, Carlovico, Rv. 266832 – 01).Non si comprende poi a che titolo è stata disposta la confisca della residuasomma di euro 80.900 della ben più cospicua somma (euro 867.265,16),rinvenuta presso la Banca austriaca Sillian -[OSCURATO:PERSONA], riferibile alla societàD.M.A.

SRLS di cui [OSCURATO:PERSONA] risultava amministratore, somma utilizzata quasiinteramente per il pagamento del debito tributario.

Nella motivazione dellasentenza impugnata, ancora una volta, si afferma che la somma di euro 80.900costituisce profitto/prezzo di reato, senza alcuna altra puntualizzazione, poiché laD.M.A. s.r.l.s. è una delle società per il cui tramite è stato realizzato il sistemadelle fatture per operazioni inesistenti.Peraltro, al [OSCURATO:PERSONA] è stata concessa l’attenuante di cui all’art.13-bis del d.lgs.74/2000 per l’avvenuto assolvimento del debito tributario e, dunque, la sommaconfiscata dovrebbe costituire il prezzo del reato, ma nulla è precisato nelprovvedimento impugnato.La motivazione della sentenza è dunque solo apparente.4.

La rilevata illegittimità della previsione che statuisce la confisca, ne imponel’annullamento con rinvio per nuovo giudizio in proposito.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, pertanto, accerterà se l’attuale ricorrente abbiaconseguito un compenso o un guadagno in correlazione con l’emissione dellefatture per operazioni inesistenti e, in caso affermativo, a quanto tale compenso oguadagno ammonti.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente allaconfisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, in diversa personafisica.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le indagini preliminari delTribunale di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminare del Tribunale di Bologna, con sentenzaemessa ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato per ireati di cui agli art. 416 cod. pen. (capo 1), 8 del d.lgs. 74/2000 (capi 8, 15, 46,48, 4) previo riconoscimento dell’attenuante ex art. 13 bis del d. lgs. 74/2000 edelle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. in forma equivalente allacontestata recidiva ed il vincolo della continuazione fra tutti i reati e consideratala diminuente per il rito, la pena finale di anni 4 mesi quattro di reclusione ed euro3000 di multa. Ha disposto la confisca ex art. 12 bis del d. lgs. 74/2000 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], anche per equivalente, fino alla concorrenza dellasomma di 113.000,00 nonché della somma (residua) di euro 80.900,000 o dellamaggiore o minore somma tuttora in sequestro e riferibile alla D.M.A. s.r.l.s.Risulta, inoltre, espressamente, dalla sentenza impugnata, che per il reatoassociativo non sia stato disposta alcuna confisca (cfr. sentenza pag. 49).2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, haproposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo di impugnazione,carenza della motivazione sul punto relativo all’applicazione della confisca. Siosserva che il giudice ha dato atto che l’imputato aveva rinunziato ad ogni pretesasulle somme in sequestro, precisando che lo stesso aveva adempiutointegralmente al pagamento del debito fiscale sul medesimo gravante incorrelazione con le imputazioni (attingendo dalle somme sequestrategli) per lequali è stata emessa sentenza. Sottolinea che, in queste condizioni, non vi eraspazio per confiscare ulteriori importi sottoposti a sequestro, posto che la lorodestinazione al ristoro del debito fiscale era stata già esclusa dall’avvenutopagamento e non vi erano ragioni per legittimare la confisca, in assoluto difetto diprova circa la pertinenzialità delle somme ai reati giudicati.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Osserva che erra il ricorrente aconsiderare che, nel caso al vaglio, la confisca sia stata disposta fuori dalle ipotesipreviste dalla legge, in quanto il GIP individua quali somme siano state confiscatesenza ignorare e anzi premettendo l’avvenuto adempimento dei debiti tributarimaturati e la destinazione a esso, all’evidenza, di parte delle somme, con unresiduo in sequestro, che è appunto quello che è stato confiscato, data la rinunciaespressa a ogni pretesa sul medesimo.4. La difesa dell’imputato ha presentato, in data 5 giugno 2026, una notadifensiva nella quale evidenzia che l’imputato ha un interesse concreto ed attualeall’impugnazione in relazione all’impiego delle somme devolute alla Cassa delleammende, ontologicamente utilizzate per esigenze sociali, come la tutela dellapopolazione detenuta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. . In via preliminare si deve rilevare che in tema di patteggiamento, anchedopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art.1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso percassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazionecirca l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità dellamisura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111,comma 7, Cost.2. Le Sezioni Unite hanno precisato che la sentenza di patteggiamento cheabbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti dicui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggettodell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazioneai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n.21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348).L'ipotesi in esame è riconducibile nella seconda delle due evenienze esaminatedalle Sezioni Unite, in quanto la misura non è oggetto dell’accordo. Nella sentenzaimpugnata si precisa che nell’accordo è espressamente contenuta una “rinuncia”a quanto ancora in sequestro a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e alle società a luiriferibili senza però alcuna altra indicazione specifica né rispetto alla somma ancorain sequestro né alle società e neppure alla quota riferibile a queste ultime, rinunciache non può produrre alcun effetto, trattandosi di confisca obbligatoria.Nella sentenza impugnata si legge che «a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato disposto ilsequestro fino a concorrenza di euro 113.000 in relazione a quanto disposto dalG.I.P. con provvedimento del 18.3.2025 come prezzo/profitto dei reati a luiespressamente contestati ex art. 2 d. lgs. n. 74 cit., somma che deve essere oraoggetto di confisca ai sensi dell’art. 12-bis del decreto l.vo n. 74 del 2000».La motivazione non è pertinente, in quanto nel presente procedimento i reatiper i quali è stato applicato al [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo a fini di confisca sonocostituiti da fatti sussunti nella fattispecie di emissione di fatture per operazioniinesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.Inoltre, non si precisa se la somma confiscata sia il prezzo o il profitto deireati contestati, che non sono categorie tra loro sovrapponibili. In tema di confisca,il "profitto" del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in viaimmediata e diretta dalla commissione dell'illecito e si contrappone al "prodotto"e al "prezzo" del reato; il prodotto è il risultato empirico dell'illecito, cioè le cosecreate, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato; il prezzo vaindividuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, comecorrispettivo dell'esecuzione dell'illecito (Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero,Rv. 258636 – 01).Su tali nozioni, come è noto, sono intervenute le SS.UU. con la sentenza“Massini” che hanno ribadito la distinzione tra “prezzo” del reato - inteso come“compenso dato o promesso per indurre, determinare o istigare un soggettocommettere il reato” - e “profitto” quale l’effettiva utilità o vantaggio derivante dalreato secondo un “principio di causalità” che, proprio le SS.UU. con la sentenzasopra richiamata, hanno inteso chiarire (cfr., Sez. U, n. 13793 del 26/09/2024;Sez. 2, n. 22258 del 9/5/2025).3. Costituisce principio assolutamente consolidato, condiviso dal Collegio,quello secondo cui, con riferimento al delitto di emissione di fatture per operazioniinesistenti, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo ilprezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione dellefatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loroutilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non puòconcorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo2000, n. 74 (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 16961 del 17/3/2026; Sez. 3, n.34202 del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727 - 01, e Sez. 3, n. 43952 del05/05/2016, Sanna, Rv. 267925 - 01).Dunque, per l'emittente viene in rilievo solamente il compenso pattuito oriscosso per eseguire il delitto, essendo prezzo del reato ciò che è dato o promessoper commetterlo.Il profitto dell'evasione realizzata utilizzando le fatture relative a operazioniinesistenti, infatti, è conseguito in via immediata e diretta solamentedall'utilizzatore di tali fatture e il regime derogatorio previsto dall'art. 9 d.lgs. n.74 del 2000 - che, al fine di evitare che la medesima condotta sia punita due volte,esclude la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture peroperazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione, in questo caso,del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sez. 3, n.22750 del 19/5/2026; Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Mori, Rv. 274208 - 01;Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Sanna, Rv. 267925 - 01; Sez. 3, n. 15458 del04/02/2016, Carlovico, Rv. 266832 – 01).Non si comprende poi a che titolo è stata disposta la confisca della residuasomma di euro 80.900 della ben più cospicua somma (euro 867.265,16),rinvenuta presso la Banca austriaca Sillian -[OSCURATO:PERSONA], riferibile alla societàD.M.A. SRLS di cui [OSCURATO:PERSONA] risultava amministratore, somma utilizzata quasiinteramente per il pagamento del debito tributario. Nella motivazione dellasentenza impugnata, ancora una volta, si afferma che la somma di euro 80.900costituisce profitto/prezzo di reato, senza alcuna altra puntualizzazione, poiché laD.M.A. s.r.l.s. è una delle società per il cui tramite è stato realizzato il sistemadelle fatture per operazioni inesistenti.Peraltro, al [OSCURATO:PERSONA] è stata concessa l’attenuante di cui all’art.13-bis del d.lgs.74/2000 per l’avvenuto assolvimento del debito tributario e, dunque, la sommaconfiscata dovrebbe costituire il prezzo del reato, ma nulla è precisato nelprovvedimento impugnato.La motivazione della sentenza è dunque solo apparente.4. La rilevata illegittimità della previsione che statuisce la confisca, ne imponel’annullamento con rinvio per nuovo giudizio in proposito.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, pertanto, accerterà se l’attuale ricorrente abbiaconseguito un compenso o un guadagno in correlazione con l’emissione dellefatture per operazioni inesistenti e, in caso affermativo, a quanto tale compenso oguadagno ammonti. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente allaconfisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, in diversa personafisica.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePIA [OSCURATO:PERSONA]
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