CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 12745/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16268-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - [OSCURATO:PERSONA] danno R.G.N.16268/2018 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC avverso la sentenza n. 927/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/11/2017 R.G.N. 1086/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Firenze riformava in parte la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda risarcitoria svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inps per erronee informazioni contenute nell’estratto certificativo della propria posizione assicurativa che lo aveva indotto alle dimissioni e al pensionamento nonostante non avesse maturato la contribuzione necessaria. Dopo aver respinto la domanda di manleva dell’Inps nei confronti del patronato [OSCURATO:PERSONA] che aveva assistito Borgia, la Corte d’appello affermava che dal risarcimento del danno, pari alle retribuzioni perse per il pensionamento anticipato rispetto a quelle che Borgia avrebbe percepito attendendo la maturazione del diritto alla pensione , andava detratto quanto percepito a titolo di incentivo all’esodo in ossequio al principio della compensatio lucri cum damno. Negava poi la Corte che le retribuzioni perse andassero conteggiate dal giorno delle dimissioni; esse andavano conteggiate invece dal giorno in cui, ipotizzando come veritiera la certificazione Inps, Borgia sarebbe potuto andare in pensione secondo il meccanismo delle finestre pensionistiche. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso,mentre è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].All’adunanza camerale odierna il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218 e 1223 c.c. Nega che la somma percepita a titolo di incentivo all’esodo sia conseguenza immediata dell’inadempimento dell’Inps, e che possa perciò essereoggetto di compensatio cum damno. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218 e 1223 c.c. La Corte avrebbe dovuto calcolare il danno a partire dalle dimissioni e non dalla decorrenza del pensionamento secondo il meccanismo delle finestre pensionistiche; senza l’errore nella certificazione Inps, il ricorrente non si sarebbe dimesso e quindi non avrebbe perso le retribuzioni a partire dalla data delle dimissioni. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.342 c.p.c. La Corte avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello dell’Inps per sua genericità, poiché aveva criticato solo una delle due autonome ragioni decisorie poste dalla pronuncia di primo grado a base del rigetto del principio di compensatio lucri cum damno applicato alle retribuzioni perse e al vantaggio costituito dall’incentivo all’esodo. Il primo motivo è infondato. Contrariamente a quanto argomentato col motivo, l’incentivo all’esodo costituisce conseguenza diretta dell’errore dell’Inps nella certificazione della posizione assicurativa. Tale errore indusse alle dimissioni e queste, a loro volta, hanno fatto sì che venisse ottenuta dal datore la somma a titolo di incentivo all’esodo. Senza l’errore iniziale dell’Inps, non vi sarebbero state le dimissioni e quindi nemmeno sarebbe stata percepita alcuna somma a titolo di incentivo all’esodo. Va ricordato che la regola di causalità giuridica dell’art.1223 c.c. è improntata ad un giudizio di regolarità causale, alla cui stregua sono risarcibili tutte le conseguenze, anche quelle indirette e mediate, che, secondo l’id quod plerumque accidit, si pongano in una correlazione probabilistica ordinaria rispetto all ’ evento dannoso, con esclusione, di quelle del tutto atipiche (v., tra le tante, Cass.31546/18). La corresponsione di una somma a titolo di incentivo all’esodorientra appieno, come conseguenza, nella regolarità causale originata dall’errore dell’Inps, senza porsi quale evento eccezionale, straordinario. Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte ha correttamente ritenuto che le retribuzioni perse dalla data delle dimissioni fino alla successiva data di pensionamento secondo il meccanismo delle finestre pensionistiche, non sono in relazione causale con l’errore dell’Inps. Anche facendo affidamento su una corretta certificazione dell’Inps, infatti, il ricorrente non sarebbe potuto andare in pensione prima della prima finestra pensionistica utile (aprile 2011). Invece, egli diede le dimissioni in anticipo, ovvero nel dicembre del 2010. Le retribuzioni perse dal dicembre 2010 all’aprile 2011 furono allora frutto di una sua libera scelta. Il danno è parametrato alle retribuzioni poste in nesso di causalità con l’errore dell’Inps – confidando nell’assenza dell’errore il ricorrente sarebbe andato in pensione nell’aprile 2011 –non alle retribuzioni perse per una diversa scelta del ricorrente di anticipare le dimissioni ad epoca in cui non sarebbe comunque stato possibile, in ogni caso, ottenere il pensionamento.Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Va ricordato che quando si deduce error in procedendo per non avere la sentenza rilevato l’inammissibilità dell’appello (art.342 c.p.c.), occorre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso in cassazione, che venga riportato in modo specifico la parte di atto su cui si fonda il motivo (Cass.3612/22). Il motivo non trascrive, né riporta in modo specifico, il contenuto dell’atto d’appello dell’Inps, ma si limita a riferirlo. In tal modo il motivo nonsi mostra autosufficiente poiché non consente di apprezzare se davvero l’Inps, nel suo atto di gravame, non avesse censurato entrambe la ragioni decisorie poste a base della pronuncia di primo grado. C