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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 1999

Cassazione n. 31321/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1999 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denuncia la violazione degli artt. 133, 133-bis, 165 cod. pen., e 598-bis e 602 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rinvio proposta dalla difesa al fine di tentare un accordo risarcitorio con la parte offesa e pervenire alla remissione di querela, impedendo così all'imputato anche di poter ottenere la sospensione condizionale della pena (che, a mente dell'art. 165 cit., deve oggi essere sempre subordinata al risarcimento) - è manifestamente infondato in quanto: - la Corte distrettuale ha chiarito in maniera congrua e logica che il fatto integra gli elementi della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. (e non quello all'art. 614 cod. pen.) e pertanto l'eventuale rimessione dì querela sarebbe risultata inutile, essendo il reato contestato procedibile d'ufficio; - e nel caso in esame non viene in rilievo il disposto dell'art. 165, ultimo comma, cod. pen. («nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa») introdotto dall' art. 3, comma 1, legge 26 aprile 2019, n. 36, in data successiva rispetto alla consumazione del fatto (commesso 11 17 aprile 2018) e, dunque, non applicabile ad esso perché norma più sfavorevole (art. 2 cod. pen.), Il che esime dal dilungarsi per rimarcare che nella specie correttamente sono stati esclusi i presupposti della sospensione condizionale (cfr. infra); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con í quali si denuncia il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato contestato - sono manifestamente infondati e finiscono col perorare un'alternativa ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, in ordine al fatto che l'imputato sia stato visto entrare nell'abitazione), reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tramite di un'argomentazione congrua e logica (che ha indicato gli elementi dai quali ha tratto la sussistenza del reato in imputazione) che non può dirsi ritualmente censurata dall'impugnazione, la quale è del tutto generica nella parte in cui ha inteso muovere censure inerenti all'elemento soggettivo del reato e, nella parte inerente l'elemento oggettivo, ha prospettato irritualmente una ricostruzione alternativa ed ha fatto riferimento, sub specie del travisamento della prova, ad un dato del tutto inidoneo a inficiare la motivazione (assumendo che l'imputato non sarebbe stato visto entrare, bensì uscire dall'abitazione della persona offesa: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01),,f;considerato che il quarto motivo di ricorso - con cui si denuncia la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della sospensione condizionale - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando la prognosi negativa circa l'astensione dalla commissione di ulteriori reati in considerazione sia dei precedenti penali dell'imputato sia della pervicacia palesata dalla consumazione di reati anche successivi (come risulta dal casellario giudiziale), i quali rendono evidente anche l'esclusione del beneficio della sospensione condizionale per difetto dei presupposti di legge (atteso che l'imputato ha già riportato condanna per delitto alla pena della reclusione per una durata superiore a due anni); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1999 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denuncia la violazione degli artt. 133, 133-bis, 165 cod. pen., e 598-bis e 602 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rinvio proposta dalla difesa al fine di tentare un accordo risarcitorio con la parte offesa e pervenire alla remissione di querela, impedendo così all'imputato anche di poter ottenere la sospensione condizionale della pena (che, a mente dell'art. 165 cit., deve oggi essere sempre subordinata al risarcimento) - è manifestamente infondato in quanto: - la Corte distrettuale ha chiarito in maniera congrua e logica che il fatto integra gli elementi della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. (e non quello all'art. 614 cod. pen.) e pertanto l'eventuale rimessione dì querela sarebbe risultata inutile, essendo il reato contestato procedibile d'ufficio; - e nel caso in esame non viene in rilievo il disposto dell'art. 165, ultimo comma, cod. pen. («nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa») introdotto dall' art. 3, comma 1, legge 26 aprile 2019, n. 36, in data successiva rispetto alla consumazione del fatto (commesso 11 17 aprile 2018) e, dunque, non applicabile ad esso perché norma più sfavorevole (art. 2 cod. pen.), Il che esime dal dilungarsi per rimarcare che nella specie correttamente sono stati esclusi i presupposti della sospensione condizionale (cfr. infra); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con í quali si denuncia il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato contestato - sono manifestamente infondati e finiscono col perorare un'alternativa ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, in ordine al fatto che l'imputato sia stato visto entrare nell'abitazione), reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tramite di un'argomentazione congrua e logica (che ha indicato gli elementi dai quali ha tratto la sussistenza del reato in imputazione) che non può dirsi ritualmente censurata dall'impugnazione, la quale è del tutto generica nella parte in cui ha inteso muovere censure inerenti all'elemento soggettivo del reato e, nella parte inerente l'elemento oggettivo, ha prospettato irritualmente una ricostruzione alternativa ed ha fatto riferimento, sub specie del travisamento della prova, ad un dato del tutto inidoneo a inficiare la motivazione (assumendo che l'imputato non sarebbe stato visto entrare, bensì uscire dall'abitazione della persona offesa: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01),,f;considerato che il quarto motivo di ricorso - con cui si denuncia la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della sospensione condizionale - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando la prognosi negativa circa l'astensione dalla commissione di ulteriori reati in considerazione sia dei precedenti penali dell'imputato sia della pervicacia palesata dalla consumazione di reati anche successivi (come risulta dal casellario giudiziale), i quali rendono evidente anche l'esclusione del beneficio della sospensione condizionale per difetto dei presupposti di legge (atteso che l'imputato ha già riportato condanna per delitto alla pena della reclusione per una durata superiore a due anni); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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