CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 01214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano in data 2 maggio 2022, di conferma della condanna in primo grado inflittagli per il delitto di minaccia aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - considerato che: v il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente articola, sotto il profilo dell'error in iudicando e del vizio argomentativo, plurime censure in punto di prova del fatto e, comunque, di sussistenza in fatto dei requisiti d'integrazione del reato contestato, oltre ad essere generici, perché riproduttivi di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, quindi, articolati senza alcuna analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento delle statuizioni impugnate, tendono a sollecitare esclusivamente una non consentita riedizione del giudizio di merito; V il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in punto di esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui alla regiudicanda e quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 14 maggio 2015, irrevocabile il 29 settembre 2015, oltre ad essere generico, perché non scandito dalla puntuale critica analisi delle argomentazioni poste a base della statuizione censurata (pag. 2, ultimo capoverso della sentenza impugnata), prospetta soluzioni ermeneutiche in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]