CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24729/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 settembre 1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 giugno 1955 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 settembre 1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 luglio 1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 novembre 1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 novembre 1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 novembre 1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1981 avverso la sentenza resa il 9 giugno 2021 dalla CORTE di APPELLO di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita Comune di Mesagne che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA]; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Epifani; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Lecce il 3 ottobre 2019, per quel che qui rileva, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di tutti i ricorrenti in ordine al delitto di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] facente capo ai detenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali entrati in possesso di un telefono cellulare lo avevano utilizzato per comunicare con gli altri affiliati, ai quali venivano impartiti circostanziati ordini e direttive; ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche; ha ridotto il trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Epifani e [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato la sentenza di primo grado anche sotto il profilo sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il compendio probatorio è costituito principalmente dal tenore delle intercettazioni e di numerose missive inviate da [OSCURATO:PERSONA], che secondo i giudici di merito hanno consentito di accertare non soltanto l'esistenza di una struttura organizzata ma anche le dinamiche interne e la consumazione di diversi reati fine da parte dei sodali. Inoltre sono state valutate le dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia i quali hanno riferito l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni autoaccusatorie di quest'ultimo, che ha avviato un percorso di collaborazione con la giustizia e ha reso piena confessione in relazione ai fatti oggetto dell'odierno giudizio. 3.Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni diciassette, mesi quattro di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso ed evasione aggravata dall'agevolazione mafiosa, con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: 3.1 violazione dell'articolo 74 DPR. 309/90 e dell'art. 416 bis cod.pen. poiché nella condotta del prevenuto manca la consapevolezza di contribuire con il proprio apporto alla realizzazione di uno scopo comune ad un sodalizio criminoso, nonché la prova del vincolo permanente nascente da un accordo associativo; manca il requisito della ampiezza e della continuità dei suoi rapporti con altri coimputati, quello della ripetitività nel tempo della sua condotta e del comune modus operandi, nonché della ripartizione dei ruoli e del carattere comune dei capitali. A sostegno dell'assunto difensivo il ricorrente valorizza il ristretto arco temporale, la saltuarietà delle conversazioni intercettate, che non risultano utili a fornire la prova dello stabile inserimento nel sodalizio del [OSCURATO:PERSONA]; ricorda che la messa a disposizione deve rivolgersi incondizionatamente al sodalizio, mentre non ricorre vincolo associativo quando il contributo risulti occasionale ed episodico; osserva che dalla lettura delle intercettazioni telefoniche emerge che [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a ricevere le disposizioni impartitegli dal [OSCURATO:PERSONA], che peraltro lo ritiene inaffidabile, e non risulta una sua posizione di dipendenza rispetto agli altri sodali, né una sua diretta partecipazione ad altri episodi delittuosi. In ordine al delitto previsto dall'articolo 74 DPR 309/90 il ricorrente osserva che l'affectio societatis quale vincolo associativo di carattere permanente che dovrebbe legare gli appartenenti al sodalizio non può essere integrato dal legame emerso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli unici soggetti con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto contatti;non è stata provata l'esistenza di una cassa comune, mentre è certo che [OSCURATO:PERSONA] agisce per se stesso o al più assieme ad altro coimputato nell'ambito di isolate cessioni di sostanza stupefacente; 3.2 violazione dell'art. 74 comma 6 D.P.R. 309/90 poiché la Corte ha del tutto omesso di valutare la sussistenza dell'attenuante prevista; 3.3 violazione dell'art. 649 cod. proc.pen. poiché l'odierno imputato è stato già sottoposto a procedimento penale e condannato per gli stessi fatti nell'ambito del cosiddetto processo Uragano in cui rispondeva delle medesime condotte contestate sino a Marzo 2012. Il divieto di secondo giudizio impone al giudice di emettere sentenza di proscioglimento. 4. [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, contestato al capo 1 della rubrica, e di tentata evasione aggravata contestato al capo 3, deduce: 4.1 violazione dell'art. 416 bis cod.pen. e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione di stampo mafioso. Il giudizio di colpevolezza si fonda sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e su alcune intercettazioni ambientali, da cui la corte desume il ruolo di messaggero dell'odierno ricorrente. Proprio dalla lettura delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] emerge la contraddittorietà del percorso logico della sentenza poiché non si può parlare di disponibilità o appartenenza ma di asservimento del [OSCURATO:PERSONA] agli interessi del nipote Antonio, in quanto l'imputato non conosce nessun altro dei sodali, né risulta essere conosciuto e gli sporadici contatti con gli altri soggetti sono sempre funzionali all'aiuto richiesto dal nipote Antonio. E' evidente pertanto che non ha fornito all'associazione un contributo continuativo finalizzato alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio. 4.2 violazione degli articoli 125 e 192 cod. Proc.pen.; omessa valutazione dello specifico motivo di appello e travisamento del contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] poiché questi, parlando dello zio Igino, riferiva di non avere mai preso parte alle attività criminali del sodalizio. 4.3 Violazione degli articoli 56,110 e 385 codice penale e vizio di motivazione in ordine alla rilevanza delle condotte poste in essere dal ricorrente a sostegno del tentativo di evasione di [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante con l'atto di appello si fossero evidenziate la velleitarietà del tentativo di evasione e la mancanza di elementi per comprendere effettivamente le modalità con cui si sarebbe potuto,esplicare tale condotta e l'idoneità al fine di realizzare l'obiettivo, la Corte ha superato la questione senza prendere in considerazione la censura. 4.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 codice penale poiché le condotte poste in essere dal ricorrente, funzionali al tentativo di evasione del nipote, non erano finalizzate ad agevolare l'associazione ma soltanto il suo congiunto. 4.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la Corte non ha tenuto conto del ruolo marginale eventualmente ricoperto dall'appellante e non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche proprio in ragione del ruolo di stretto congiunto di [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale del sodalizio, senza considerare invece che proprio il rapporto di parentela con il presunto capoclan e la marginalità dell'apporto offerto al sodalizio avrebbero dovuto incidere sul trattamento sanzionatorio e giustificare la concessione del beneficio invocato. 5.[OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione perché ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione mafiosa, detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, detenzione illegale e ricettazione di un'arma clandestina (capi 1, 5,6 e 7) deduce: 5.1 vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui al comma 1 dell'articolo 73 dpr.cit. ed esclusione della meno grave fattispecie prevista dal quinto comma del medesimo articolo. Osserva il ricorrente che non è mai stato disposto un accertamento di natura chimica o tossicologica per verificare l'oggettiva qualità della sostanza detenuta e sequestrata e la quantità di principio attivo esistente e la Corte ha sostenuto che il ritrovamento della sostanza stupefacente è di per sé idoneo ad integrare la detenzione penalmente rilevante e ad escludere la fattispecie attenuata di cui al quinto comma. 5.2 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché le dette attenuanti sono state riconosciute ai due coimputati pluripregiudicati [OSCURATO:PERSONA], in ragione della rinunzia ai motivi di appello nel merito, così affermando un principio aberrante. 6.[OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di anni 14 di reclusione ed euro 4000 di multa in relazione ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa, evasione aggravata e detenzione di sostanze stupefacenti contestati ai capi 1, 2 e 8, con il ricorso ha dedotto: 6.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza in ordine ai reati addebitati all'imputato in quanto la Corte ha omesso di valutare e motivare in merito alle doglianze addotte dalla difesa sulla sussistenza del reato di partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso. Dopo avere richiamato alcuni principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in tema, il ricorrente deduce che Epifani è stato attenzionato per un breve periodo dal 18 ottobre 2017 sino al n dicembre 2017, epoca in cui viene chiusa la contestazione del reato associativo, e costituisce una presenza del tutto nuova che nell'arco di poco più di un mese non poteva certamente assumere ruoli di fiducia all'interno del sodalizio. La Corte pur fornendo una motivazione articolata non ha risposto alle specifiche doglianze sollevate con i motivi di appello, continuando a ritenere la condotta dell'imputato come quella di un partecipe alla presunta associazione alla quale il predetto è invece completamente estraneo. 6.2 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aggravante della disponibilità delle armi prevista al comma 4 dell'art.416 bis codice penale. I giudici di merito per dimostrare la sussistenza di tale aggravante hanno fatto riferimento al rinvenimento, in seguito a perquisizione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di una pistola semiautomatica; al sequestro di cartucce e al contenuto di una intercettazione ambientale registrata nell'autovettura dell'Epifani nel Marzo 2018. Si tratta di elementi successivi al dicembre del 2017, epoca in cui si chiude la contestazione del capo di imputazione relativo al reato associativo, sicché il giudice doveva valutare i fatti e le prove raccolte nel periodo in contestazione, mentre sino alla data indicata nell'imputazione non era emersa la prova della sussistenza dell'aggravante contestata. 6.3 Vizio di motivazione e violazione di legge in merito all'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 codice penale contestata al capo 2 della rubrica in relazione al delitto di evasione, poiché non sussiste la prova della consapevolezza dell'Epifanio circa il contenuto dell'incontro del 18 ottobre tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali. Il ricorrente evidenzia che l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale, che nel caso di specie non è stato dimostrato. 6.4 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione ai sensi del quinto comma dell'articolo 73 DPR 309/90 della condotta contestata al capo 8 della rubrica, poiché la corte di merito ha omesso di motivare sulle doglianze sollevate dalla difesa. Osserva il ricorrente che sulla sostanza stupefacente in sequestro non è stata effettuata alcuna perizia tossicologica ma solo un narcotest che non consente di valutare la qualità della sostanza stupefacente e del principio attivo in essa contenuto. 6.5 Mancanza di motivazione e violazione di legge con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva. Il ricorrente fa presente di avere depositato dinanzi alla Corte il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Lecce del 23 agosto 2019 che dava atto della buona condotta del condannato, ma i giudici di secondo grado hanno omesso di valutare quanto richiesto al fine di rapportare la pena ai fatti contestati e hanno applicato un aumento di due terzi sulla pena di 12 anni di reclusione e l'aumento previsto dal quarto comma dell'art. 81 cod.pen. per i reati in continuazione. 7. [OSCURATO:PERSONA], condannato per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, con ricorso sottoscritto dai suoi difensori di fiducia deduce: 7.1 Violazione di legge e omessa valutazione di un motivo specifico dell'atto di appello, travisamento della prova, nonché vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle condotte poste a sostegno della affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa. La responsabilità dell'imputato risulta fondata su una serie di captazioni ambientali e sul contenuto delle missive inviate al predetto da [OSCURATO:PERSONA], nonché su alcuni invii di denaro che sarebbero stati finalizzati al sostentamento dei detenuti. Ma le risultanze istruttorie si prestano anche ad essere lette e interpretate in maniera del tutto differente in quanto [OSCURATO:PERSONA] è un accertato grafomane e non è dato sapere il contenuto delle missive inviate. Il fatto che due soggetti comunichino tra loro utilizzando un linguaggio criptico non è di per sé sintomatico del fatto che stiano parlando di affari illeciti; i versamenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] ammontano a poche centinaia di euro e non confermano la prospettazione accusatoria di un sostegno ai detenuti. 7.2 Violazione di legge per omessa valutazione dei motivi di appello in ordine alle dichiarazioni dell'imputato rese nel corso degli interrogatori. La Corte non ha considerato che l'imputato sin dal primo interrogatorio reso al pubblico ministero, richiesto ai sensi dell'articolo 415 bis cod. proc.pen., ha cercato di chiarire la natura della relazione con i soggetti suindicati, spiegando che si trattava di rapporti amicali svincolati da ogni contesto criminale. Inoltre ha riferito di avere intrattenuto rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] perché era impegnato a commercializzare i cani di razza che questi allevava. Anche i movimenti e gli incontri con i coimputati valorizzati dagli inquirenti hanno ragioni ludiche e amicali. 7.3 Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la corte, pur riducendo la pena inflitta, non ha considerato che con l'appello si evidenziava l'assenza di elementi concreti da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA] fosse uomo fidato del cugino capo clan e si censurava il giudizio del GUP che sopravvalutando il contenuto di una intercettazione, aveva attribuito all'imputato il ruolo di detentore delle armi del gruppo. La Corte al riguardo non ha preso alcuna posizione omettendo di valutare gli specifici motivi di doglianza e ha negato le circostanze attenuanti generiche senza esporre alcuna considerazione al riguardo. 8.[OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 8.1 vizio di motivazione in relazione alla determinazione dell'aumento di pena per la recidiva, che era stata contestata solo in relazione al capo 4 della imputazione e al reato di associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti dal quale l'imputato era stato assolto. Di contro l'aggravante non era stata contestata in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e il giudice ha respinto la questione proposta e applicato un aumento di pena ai sensi dell'articolo 99 quarto comma codice penale, senza esplicitare il rigetto della censura sollevata con i motivi di appello. 9.[OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: ,Le CriPc. diLL, 9.1 violazione di legge poiche non ha in alcun modo tenuto conto della memoria depositata ex articolo 121 cod.proc.pen., alla quale era allegato un memoriale a firma del [OSCURATO:PERSONA], e non ha considerato il notevole contributo offerto dalle dichiarazioni del predetto, il quale ha ammesso le proprie responsabilità in ordine al reato contestatogli al capo 4 e ha reso anche dichiarazioni eteroaccusatorie. Alla luce di questo memoriale il difensore aveva avanzato richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui al terzo connma dell'articolo 416 bis.1 cod.pen. che nella sentenza è stata disattesa, senza formulare al riguardo alcuna valutazione. 9.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle contestate aggravanti 9.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché il giudice ha tenuto conto dell'aumento per la recidiva che non è stata contestata in relazione al reato associativo. 10.[OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 8 di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce: 10.1 vizio di motivazione e violazione di legge poiché la Corte ha richiamato per relationem la sentenza del GUP e, a sostegno della prospettazione accusatoria, ha valorizzato il rinvenimento di due missive che non contenevano richieste di natura illecita e che non hanno apportato alcun riscontro a quanto ipotizzato dal pubblico ministero. La corte per colmare questo vuoto probatorio ha valorizzato un termine utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] che nel dialogare con [OSCURATO:PERSONA] definisce l'imputato "compagno nostro". A dispetto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui a prescindere da eventuali ruoli formali occorre verificare l'apporto e il ruolo dinamico dell'imputato nell'ambito del sodalizio, la corte non ha considerato e valutato l'effettivo contributo offerto dall'imputato al perseguimento degli obiettivi del sodalizio criminoso e non ha risposto alle doglianze difensive proposte con l'atto di appello. Inoltre non ha motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante lo specifico motivo di gravame proposto dalla difesa, nè in merito alla insussistenza dell'aggravante dell'uso delle armi da parte del sodalizio di cui l'imputato è accusato di far parte. Con il gravame si era osservato che il mero ritrovamento di una pistola occultata nell'abitazione dell' [OSCURATO:PERSONA] non poteva costituire prova dell'uso di armi da parte del sodalizio. Occorreva, comunque, evidenziare un elemento colposo nell'ignoranza dell'imputato, ma nel caso di specie il GUP ha addirittura valorizzato la missiva tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo faceva implicito riferimento all'uso di armi. Così facendo la corte di appello ha reso una motivazione in contrasto con i principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono tutti inammissibili. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dai ricorrenti, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che i ricorrenti, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reiterano per lo più in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado espone in maniera dettagliata gli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di colpevolezza a carico degli imputati, riportando sia il tenore di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, sia il contenuto di numerose missive con cui [OSCURATO:PERSONA], detenuto, utilizzando un linguaggio criptico dava disposizioni e direttive agli altri sodali. Inoltre dalle intercettazioni ambientali dei colloqui in carcere emergeva che il detenuto [OSCURATO:PERSONA] stava organizzando con la collaborazione dello zio [OSCURATO:PERSONA] un tentativo di fuga dal carcere. La sentenza ha poi valorizzato le dichiarazioni autoaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di essere a capo, insieme al [OSCURATO:PERSONA], di un clan facente parte dell'organizzazione mafiosa nota come "[OSCURATO:PERSONA]", operante nel territorio di Brindisi.Durante l'esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa il 15 maggio 2018 venivano rinvenute sostanza stupefacente e armi, a riscontro della natura armata e del coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti dell'associazione per cui è giudizio. Poiché quasi tutti i ricorsi appuntano le critiche sulla motivazione della sussistenza del reato associativo, va osservato che il GUP da pagina 17 ha esposto in maniera molto dettagliata ed esaustiva tutti gli elementi che concorrono nel dimostrare la sussistenza e la operatività di una organizzazione operante sul territorio, connotata dalle precipue caratteristiche dell'organizzazione di stampo mafioso, quali il controllo del territorio anche attraverso il compimento di atti ritorsivi ed estorsivi, l'omertà e l'assoggettamento determinati nella comunità locale, avvalendosi della forza del vincolo associativo, nonché la suddivisione tra gli affiliati dei proventi delle attività illecite e il mantenimento dei sodali detenuti unitamente all'accollo delle spese legali. A fronte di queste specifiche argomentazioni, sostenute dal tenore univoco di numerose intercettazioni riportate per esteso all'interno della motivazione di primo grado, e ribadite nella sentenza di secondo grado, i ricorrenti tendono a reiterare con il ricorso le medesime questioni già sollevate con il gravame, che hanno trovato sintetica ma congrua risposta nella sentenza impugnata, così destinando le doglianze alla inammissibilità. Ciò posto in termini generali, è opportuno a questo punto esaminare nel dettaglio i singoli ricorsi. 2. [OSCURATO:PERSONA] Deve premettersi che l'imputato è stato condannato per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso ed è stato assolto dalla partecipazione ad un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti. 2.1 La prima censura è generica poiché non si confronta con le articolate considerazioni formulate dalla corte di merito, che ha peraltro richiamato la ancor più dettagliata motivazione resa al riguardo dal GUP. In sostanza il ricorrente non enuncia vizi della motivazione ma invoca una diversa ricostruzione della vicenda, che risulta smentita dal compendio probatorio, valorizzato dai giudici di merito nel rispetto dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato associativo. Dalle intercettazioni si evince in modo inequivocabile l'affectio societatis che lega l'imputato al capo clan e il contributo utile dallo stesso fornito all'associazione, nonché la piena disponibilità offerta per conseguire gli obiettivi del sodalizio, rispettando le direttive ricevute e mostrandosi pronto ad eseguire gli ordini. Il motivo di ricorso è così generico e reiterativo da riproporre censure relative all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, da cui l'imputato è stato assolto. Di contro la sentenza impugnata dopo avere fatto integrale rinvio alle analitiche argomentazioni della sentenza del GUP ha comunque sinteticamente esposto, al paragrafo 7.4 gli elementi più significativi della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione a delinquere contestatagli, da cui emerge il pieno coinvolgimento del predetto nelle dinamiche associative e la sua piena disponibilità ad operare nell'interesse del sodalizio, con la consapevolezza di far parte di un gruppo organizzato. 2.2 La seconda censura è inconducente poiché si riferisce ad un'attenuante del reato di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, da cui l'imputato è stato assolto. 2.3 Quanto al terzo motivo va osservato che la Corte al paragrafo 4.2 respinge motivatamente la censura formulata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla violazione dell'ostacolo di precedente giudicato. Va comunque osservato che il ricorrente con l'atto di appello non aveva dedotto la relativa censura, che pertanto deve ritenersi inammissibile. A ciò si aggiunga che la doglianza è generica poiché non indica gli estremi e l'oggetto della precedente condanna di cui si chiede il riconoscimento come elemento ostativo al presente giudizio. E' comunque sufficiente in questo caso osservare che la condanna per un reato di associazione a delinquere di stampo mafioso non preclude la possibilità di pervenire ad una seconda condanna in relazione ad un accertamento di dinamiche associative consumatesi in un diverso periodo di tempo, poiché la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dalla imputazione trattandosi di un reato permanente. 3. [OSCURATO:PERSONA] 3.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché a dispetto di quanto ritenuto dal ricorrente i giudici di merito concordano nell'affermare che le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermano la piena disponibilità dell'imputato a collaborare con il nipote nel perseguimento degli interessi del sodalizio, fornendo un costante supporto nella veicolazione all'esterno del carcere di messaggi funzionali al rafforzamento della compagine criminale. 3.2 Il secondo motivo di ricorso è generico poiché si limita a censurare l'interpretazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle quali lamenta un insussistente travisamento della prova, senza tuttavia confrontarsi con il complessivo compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito che si fonda anche sul tenore di una serie di conversazioni registrate e sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge la prova della intraneità del ricorrente all'organizzazione criminale e la sua disponibilità a fungere da messaggero abituale di notizie e di disposizioni da parte del nipote [OSCURATO:PERSONA], con la consapevolezza di fornire un contributo essenziale per la conservazione e il rafforzamento del vincolo associativo. Neppure è vero che l'imputato non intrattiene rapporti con altri sodali ma solo con il nipote detenuto, poiché nella sua veste è pronto a recarsi presso i soggetti che gli vengono indicati dal nipote e nei diversi colloqui in carcere si mostra pienamente consapevole delle dinamiche interne al sodalizio. Va poi rilevato che pur deducendo il travisamento delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], altro nipote dell'imputato, il ricorrente non espone il carattere dirimente di tale preteso travisamento e le ricadute che l'eliminazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore potrebbe avere sul giudizio di colpevolezza. Va di contro osservato che già il GUP a pagina 128 della sentenza di primo grado evidenziava che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non potevano certamente confutare gli altri elementi probatori acquisiti a sostegno della ampia e piena disponibilità del ricorrente nei confronti del sodalizio; la corte ha condiviso tale interpretazione, affermando che anche l'apporto di [OSCURATO:PERSONA] offre elementi di conferma dell'intraneità dell'imputato, ove si consideri che secondo il collaboratore, l'imputato pur non partecipando alle attività criminali della associazione, si era comunque prestato a svolgere compiti di custode di una ingente somma di denaro provento di attività illecite, a riprova della sua messa a disposizione e di un ruolo di sostegno delle attività criminali del nipote e dell'organizzazione da lui capeggiata, nell'ambito del quale si inserisce il suo ruolo di messaggero. Va peraltro osservato che il travisamento sussiste soltanto quando viene dato per esistente un elemento di prova dirimente e necessario ai fini del giudizio, idoneo a scardinare l'iter argomentativo a sostegno dell'affermazione di responsabilità , mentre nel caso in esame la difesa censura la interpretazione delle dichiarazioni fornita dai giudici di merito, che di contro risulta logicamente coerente e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema. 3.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato. La corte, dopo avere rinviato alla dettagliata argomentazione esposta a pag. 229 e segg. della sentenza di primo grado, ha convenuto con il GUP che nel caso in esame il piano criminoso era stato approntato in dettaglio, era stato acquistato il materiale idoneo allo scopo e ha concluso che, anche se l'azione non era imminente, aveva la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato, se non fosse intervenuto l'arresto del ricorrente. Devono pertanto ritenersi integrati gli atti che configurano il contestato tentativo, poiché i due correi dopo avere progettato l'evasione avevano iniziato ad eseguirla procurandosi gli strumenti necessari. 3.4 In ordine all'aggravante della agevolazione mafiosa, la sentenza impugnata ha spiegato al paragrafo 8.4 che l'aiuto fornito dal [OSCURATO:PERSONA] al detenuto per consentirgli di evadere era un aiuto fornito al capomafia, sicchè l'imputato era all'evidenza consapevole di agevolare l'associazione mafiosa, consentendo al suo esponente apicale di ritornare sul territorio e ripristinarne il controllo diretto, operando in libertà. E' vero che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è integrata dal dolo specifico, ma il ricorrente trascura di considerare che secondo consolidata giurisprudenza nel caso di concorso di persone nel reato è sufficiente la consapevolezza che l'altro concorrente sia animato da dolo specifico. Nel caso in esame, secondo i giudici di merito, l'imputato non poteva ignorare che il nipote perseguiva l'intento, attraverso la propria evasione, di rafforzare il sodalizio e di ripristinarne la piena operatività e ne condivideva le intenzioni.3.5 In ordine alle attenuanti generiche la corte nella parte generale al paragrafo 4.5 ha reso una motivazione cumulativa, osservando che tutti gli appellanti hanno chiesto le circostanze attenuanti generiche e ha richiamato per relationem il giudizio personalizzato esposto alle pagine 247 della sentenza del GUP, il quale ha valorizzato il ruolo di stretto ausiliario del [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di elementi favorevoli valorizzabili. Trattasi di motivazione sufficiente per esporre il ragionamento seguito dal giudicante e non manifestamente illogica, che risulta immune dai vizi dedotti, considerato che il riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nell'ambito della discrezionalità dei giudici di merito e può essere oggetto di censura in sede di legittimità soltanto ove sia ancorato a elementi del tutto contraddittori o illogici. Va al riguardo ribadito che il giudice non deve rispondere esplicitamente a tutte le doglianze o le richieste avanzate dalla difesa, purché attraverso la motivazione renda conto dell'iter motivazionale seguito e posto a sostegno delle decisioni assunte, sì da palesare l'implicito rigetto le considerazioni difensive. Non va poi trascurato che la pena per [OSCURATO:PERSONA] è stata determinata nel minimo edittale per il reato associativo e in appena un anno di reclusione per il reato di tentata evasione aggravata, previa esclusione della recidiva, e non appare suscettibile di ulteriori riduzioni. 4. [OSCURATO:PERSONA] Con il ricorso non sono state avanzate censure in ordine al reato associativo ma soltanto riguardo alla sussistenza del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacenti e al trattamento sanzionatorio. 4.1La prima censura, con cui lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata della detenzione di lieve entità, critica il diniego di espletare una perizia tossicologica, al fine di accertare la capacità drogante della sostanza in sequestro, e rileva l'inidoneità del dato quantitativo del materiale sequestrato a precludere il riconoscimento della fattispecie attenuata. Così facendo il ricorrente non si confronta con la motivazione della corte, che ha respinto la richiesta di derubricare il reato nella ipotesi meno grave del fatto di lieve entità, valorizzando non tanto la quantità di sostanza stupefacente detenuta, ma la maggiore capacità criminale derivante dall'appartenenza degli imputati alla associazione mafiosa. Pertanto la censura incorre nel vizio di genericità e in quanto eccentrica rispetto alla motivazione non supera il vaglio di ammissibilità. 4.2 La seconda censura è manifestamente infondata. La corte nel riconoscere le attenuanti generiche in favore dei due coimputati [OSCURATO:PERSONA] ha reso ampia ed esaustiva motivazione, sottolineando che costoro hanno intrapreso un percorso di collaborazione e hanno assunto un atteggiamento di revisione critica in ordine la loro condotta, che ha tra l'altro comportato la rinunzia ai motivi di appello sulla responsabilità. Questi elementi non ricorrono nel comportamento processuale dell'imputato, che non può pertanto essere assunto come elemento di comparazione.Trattasi di motivazione congrua, non manifestamente illogica e conforme ai principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza secondo cui le attenuanti generiche non devono essere intese come una automatica elargizione ma, al contrario, vanno collegate a specifiche situazioni peculiari che possano essere valorizzate per giustificare un giudizio di maggiore indulgenza. 5.[OSCURATO:PERSONA] 5.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché dal tenore della motivazione delle sentenze di merito emerge che nell'ottobre 2017 è emersa la prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso e della sua piena disponibilità nei confronti della associazione, mentre con argomentazione suggestiva ma impropria la difesa fa coincidere il momento iniziale della condotta associativa con quello di emersione della presenza attiva dell'imputato. Deve pertanto ribadirsi che con il suo comportamento Epifani ha mostrato di essere già, in epoca pregressa rispetto al suo palesarsi, pienamente inserito e partecipe del sodalizio. 5.2 La seconda censura è generica poiché il riconoscimento dell'aggravante si fonda su una pluralità di elementi adeguatamente valorizzati al paragrafo 4.3 della sentenza di secondo grado. La doglianza è peraltro manifestamente infondata poiché anche se la conversazione richiamata dalla sentenza e intercorsa tra Epifani e [OSCURATO:PERSONA] si svolge 18 marzo 2018, e cioè in epoca successiva alla data indicata nell'imputazione come termine finale della condotta associativa, la stessa fa riferimento ad una pregressa disponibilità di armi, di cui gli interlocutori mostrano di essere pienamente consapevoli. 5.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché nel caso di partecipazione alla commissione di un reato in forma concorsuale non è necessario il dolo specifico, ma è sufficiente che il soggetto che agisce abbia la consapevolezza che il correo sia spinto da una specifica motivazione. Nel caso di specie dal tenore delle intercettazioni si comprende che l'imputato era a perfetta conoscenza del tipo di impegno e dell'incontro al quale stava accompagnando il coimputato [OSCURATO:PERSONA] che, pur essendo sottoposto a misura cautelare di tipo domiciliare, si era allontanato dalla propria abitazione al precipuo scopo di incontrare esponenti di altra organizzazione criminale per coordinare e rafforzare le attività del sodalizio. 5.4 La quarta censura è manifestamente infondata. La Corte ha reso sul punto adeguata motivazione al paragrafo 4.4 della sentenza, osservando che la doglianza formulata con l'appello era generica, poiché non deduceva elementi specifici a sostegno della invocata riqualificazione. Nel caso in esame la lieve entità del fatto è stata esclusa dalla corte con motivazione congrua e conforme ai principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza in tema, sottolineando come l'appartenenza degli imputati all'associazione mafiosa comporta la loro maggiore capacità criminale e la idoneità della loro organizzazione a raggiungere una vasta platea di acquirenti, come emerge peraltro dall'agenda rinvenuta nell'abitazione dell' [OSCURATO:PERSONA], contenente la contabilità, che offre ulteriore riscontro delle modalità organizzate e professionali con cui veniva svolta l'attività illecita, connotata per questo da un profilo di maggiore pericolosità. 6. [OSCURATO:PERSONA] 6.1 Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione resa dalla corte di appello che al paragrafo 12.4 ha esposto il robusto compendio probatorio posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità, valorizzando i continui contatti personali e telefonici del ricorrente con gli altri sodali e i diversi incarichi e compiti conferitigli, nell'ambito della fitta corrispondenza intrattenuta,,dal cugino detenuto [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale del sodalizio, che presuppongono la sua fattiva messa a disposizione per le finalità dell'organizzazione e palesano il suo pieno coinvolgimento nella associazione capeggiata dal cugino e da [OSCURATO:PERSONA]. 6.2 Il secondo motivo di censura è manifestamente infondato poiché la sentenza di primo grado dedica uno specifico paragrafo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e da pagina 174 riporta ampi stralci di conversazioni telefoniche e din presenza, che assumono un pregnante significato rispetto alla prospettazione accusatoria e smentiscono all'evidenza l'assunto difensivo secondo cui i rapporti tra i soggetti coinvolti sarebbero di mera amicizia e a scopo ludico o finalizzati al commercio di animali. Viene in particolare in considerazione la conversazione intercettata 18 marzo 2018, riportata a pagina 186 della sentenza di primo grado in cui [OSCURATO:PERSONA] parlando con [OSCURATO:PERSONA] afferma "teniamo armi .. pistole, fucili., dobbiamo fare danno", ripromettendosi di eseguire rapine e di porre in essere condotte illecite pregiudizievoli per imporre la forza del sodalizio sul territorio, da cui emerge con inequivoca evidenza l'affectio societatis e la volontà consapevole di perseguire le finalità di un'associazione di stampo mafioso. 6.3 La terza censura relativa al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché con i motivi di appello la difesa non ha articolato ragioni specifiche che possano giustificare la concessione dell'invocato beneficio, limitandosi ad affermazioni generiche; la corte nel rispondere ad una censura generica e pertanto inammissibile ha comunque ritenuto di ridurre apprezzabilmente la pena inflitta, determinandola in misura prossima al minimo edittale per allinearla a quella degli altri sodali ma, in assenza di specifiche censure, non ha ravvisato elementi positivi nella condotta dell'imputato tali da giustificare il riconoscimento delle invocate attenuanti, elementi che per vero neppure il ricorso espone. 7. [OSCURATO:PERSONA] Va osservato che, come annotato in calce alla sentenza, in data 11 Febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ha reso all'Ufficio matricola della Casa circondariale in cui è ristretto dichiarazione con cui ha rinunziato ai termini per proporre ricorso e chiesto che la sentenza passi in giudicato. Tale manifestazione di volontà, che deve intendersi come rinunzia, comporta la inammissibilità del ricorso proposto dal difensore. La risalenza della dichiarazione di rinunzia al all'impugnazione effettuata in epoca immediatamente successiva alla pronunzia della sentenza di appello, induce il collegio a non condannare l'imputato al pagamento dell'ammenda. 8. [OSCURATO:PERSONA] Come annotato in calce alla sentenza, in data 11 Febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ha reso all'Ufficio matricola della Casa circondariale in cui è ristretto dichiarazione con cui ha rinunziato ai termini per proporre ricorso e chiesto che la sentenza pronunziata passi in giudicato. Tale manifestazione di volontà che deve intendersi come rinunzia, comporta la inammissibilità del ricorso proposto dal difensore. La risalenza della dichiarazione di rinunzia all'impugnazione, comunicata in epoca immediatamente successiva alla pronunzia della sentenza di appello, induce il collegio a non condannare l'imputato al pagamento dell'ammenda. 9.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico in quanto costituisce pedissequa reiterazione dell'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla Corte che al par. 14.4 rende adeguata ed articolata risposta alle censure sollevate dalla difesa, senza far ricorso alla motivazione per relationem, osservando che l'imputato viene considerato dai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soggetto affidabile al quale dare l'incarico di punire elementi che avevano mancato di rispetto allo stesso [OSCURATO:PERSONA], a riprova della sussistenza della società e della volontà dei sodali di ribadire all'esterno la capacità di intimidazione del vincolo associativo. La corte ha motivatamente valorizzato l'espressione "compagno nostro" utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] per identificare il [OSCURATO:PERSONA], ma anche il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato preso in considerazione dai due interlocutori per porre in essere una condotta ritorsiva funzionale alle dinamiche associative e la circostanza che questi interpellato abbia fatto sapere in seguito di non potere espletare l'incarico ricevuto, a causa della sua collocazione in carcere come definitivo, che gli impediva di incontrare il soggetto destinatario dell'atto ritorsivo, in misura custodiale. La Corte ha poi valorizzato anche le "sfoglie" cioè le missiva attraverso le quali [OSCURATO:PERSONA] esercitava il proprio potere impartendo ordini e direttiva e nell'ambito delle quali diversi sono i riferimenti al [OSCURATO:PERSONA]; da queste emerge in particolare che [OSCURATO:PERSONA] riceve aiuti economici da altri sodali, a conferma della sua affiliazione e del rapporto solidaristico e di mutua assistenza che caratterizza il sodalizio. Il ricorrente si duole che la corte non abbia reso specifica motivazione in ordine alle due censure formulate con i motivi di appello, relative alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma entrambe le tematiche sono state affrontate dalla sentenza impugnata nella parte generale. Come già esposto t la corte ha osservato che non emergono elementi positivi nella condotta degli imputati che possano giustificare la concessione delle attenuanti generiche, considerata la gravità dei fatti loro ascritti; inoltre ha esposto diversi elementi di fatto da cui si desume che l'associazione era dotata di armi e che tutti i sodali erano ben consapevoli di tale disponibilità. Il ricorrente non si confronta con queste considerazioni formulate nei confronti di tutti gli imputati e in questo modo incorre nel vizio di genericità. 10. Per le ragioni sin qui esposte si impone la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. In ragione del principio di soccombenza [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere altresì condannati alla rifusione in favore della parte civile costituita Comune di Mesagne delle spese di assistenza e difesa nel grado che si ritiene congruo liquidare nella somma di euro 3686, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende