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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:1023
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0404 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 22 dicembre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Trasferimento al regime pensionistico della BCE di diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Condizioni di impiego della BCE – Articolo 8 dell’allegato III bis – Assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE» Nella causa C‑404/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Asti (Italia), con ordinanza del 13 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2021, nel procedimento WP contro [OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana LA CORTE (Quinta Sezione), composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič,

I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per WP, da A. [OSCURATO:PERSONA], R. Ponchione, A. Rela e C. Zerbaro, avvocati; – per l’[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale, da A. Coretti, C. d’Aloisio e L. Maritato, avvocati; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Rocchitta, avvocato dello Stato; – per il governo ellenico, da M. Tassopoulou, in qualità di agente; – per il governo spagnolo, da M.J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, L. Barroso, S. Jaulino e J. Ramos, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da S. Delaude, G. Gattinara, B.-R.

Killmann e B. Mongin, in qualità di agenti; – per la Banca centrale europea (BCE), da B. Ehlers, F. Malfrère, A. Pizzolla e C. Zilioli, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, degli articoli 45 e 48 TFUE, dell’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nonché dell’articolo 8 dell’allegato III bis della decisione della Banca centrale europea (BCE), del 9 giugno 1998, relativa all’adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 ( GU 1999, L 125, pag. 32 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra WP, da un lato, e l’[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale (Italia) (in prosieguo: l’«INPS») e la Repubblica italiana, dall’altro lato, in merito al trasferimento al regime pensionistico della Banca centrale europea (BCE) dell’equivalente attuariale corrispondente alla posizione assicurativa costituita in favore del ricorrente nel procedimento principale nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Protocollo sul SEBC e sulla BCE 3 L’articolo 36, paragrafo 1, del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ( GU 2016, C 202, pag. 230 ; in prosieguo: il «protocollo sul SEBC e sulla BCE»), così dispone: «Il consiglio direttivo [della BCE], su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE».

Protocollo sui privilegi e sulle immunità 4 L’articolo 14 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( GU 2016, C 202, pag. 266 ; in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità») così recita: «[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio [dell’Unione europea], deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione [europea]». 5 In forza del suo articolo 22, primo comma, il protocollo sui privilegi e sulle immunità si applica anche alla BCE, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sul SEBC e sulla BCE.

Statuto 6 Ai sensi del suo articolo 1, lo Statuto si applica ai funzionari dell’Unione. 7 L’articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto, enuncia quanto segue: «È funzionario dell’Unione ai sensi del presente statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un’istituzione dell’Unione mediante atto scritto dell’autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina». 8 L’allegato VIII dello Statuto, intitolato «Modalità del regime delle pensioni», al suo articolo 11, paragrafo 2, dispone quanto segue: «Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo: – aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero, – aver esercitato un ’attività subordinata o autonoma ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.

In tal caso l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.

Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione».

RAA 9 L’articolo 1 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (in prosieguo: il «RAA») così dispone: «Il presente regime si applica ad ogni agente, assunto dall’Unione con contratto.

Tale agente può avere la qualifica: – di agente temporaneo – di agente contrattuale – (...)». 10 In forza dell’articolo 39, paragrafo 2, e dell’articolo 109, paragrafo 2, del RAA, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto si applica per analogia, rispettivamente, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali.

Condizioni di impiego della BCE 11 Sul fondamento, in particolare, dell’articolo 36, paragrafo 1, del protocollo sul SEBC e sulla BCE, il consiglio direttivo della BCE ha adottato, con decisione del 9 giugno 1998, modificata il 31 marzo 1999, le condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea ( GU 1999, L 125, pag. 32 ).

Nella loro versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: le «condizioni di impiego della BCE»), tali condizioni di impiego, all’articolo 9, lettera c), dispongono quanto segue: «Le presenti condizioni di impiego non sono disciplinate da alcun diritto nazionale specifico.

La BCE applicherà (i) i principi generali del diritto comuni agli Stati membri, (ii) i principi generali del diritto dell’Unione e (iii) le norme contenute nei regolamenti e nelle direttive dell’Unione riguardanti la politica sociale indirizzate agli Stati membri.

Tali atti giuridici saranno attuati dalla BCE ogni qual volta si renderà necessario.

Si terranno nel debito conto le raccomandazioni dell’Unione in materia di politica sociale.

Per l’interpretazione dei diritti e degli obblighi previsti dalle presenti condizioni di impiego, saranno tenuti in debita considerazione i principi sanciti dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili al personale di altre istituzioni dell’Unione». 12 L’articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE enuncia quanto segue: «La BCE conclude accordi e concorda opportune misure con altri regimi pensionistici, organizzazioni e governi che determina, al fine di accettare il trasferimento al [regime pensionistico della BCE] di importi di denaro in relazione ai membri del personale che abbiano completato il loro periodo di prova presso la BCE».

Diritto italiano 13 L’articolo 1 della legge del 7 febbraio 1979, n. 29 – Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, (GURI n. 40, del 9 febbraio 1979), così dispone: «Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’INPS o che abbiano dato luogo all’esclusione o all’esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest’ultima delle corrispondenti posizioni assicurative.

A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria predetta l’ammontare dei contributi di loro pertinenza (…)». 14 L’articolo 18 della legge del 29 luglio 2015, n. 115 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014 (GURI n. 178, del 3 agosto 2015), stabilisce quanto segue: «1.

A decorrere dal 1 o gennaio 2016, ai cittadini dell’Unione europea (…) iscritti o che siano stati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti (…) è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali.

2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell’interessato da presentare all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi.

Nell’ipotesi in cui un ex dipendente di un’organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l’organizzazione internazionale, l’istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano.

Nell’ipotesi in cui un ex dipendente di un’organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l’organizzazione internazionale, l’istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell’organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l’ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.

4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall’applicazione della legislazione italiana.

5. I periodi di lavoro presso un’organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all’estero.

Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell’organizzazione internazionale, nei termini previsti dall’ordinamento dell’istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto. (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 WP è membro del personale della BCE dal 1 o marzo 2012.

Tra il 1 o agosto 1982 e il 24 febbraio 2012 sono stati versati in suo favore, in quanto dipendente nel settore privato in Italia, contributi obbligatori nel [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS. 16 Il 12 dicembre 2016, WP ha chiesto all’INPS di trasferire al regime pensionistico della BCE l’equivalente attuariale corrispondente alla posizione assicurativa costituita in proprio favore nell’ambito di tale fondo pensione o, in subordine, il capitale attualizzato conseguente ai contributi previdenziali versati nel suddetto fondo pensione, entrambi calcolati conformemente alle norme che disciplinano le pensioni nell’ambito del fondo medesimo. 17 L’INPS ha respinto la domanda di WP sulla base della motivazione che non era possibile procedere al trasferimento richiesto in mancanza di uno specifico provvedimento legislativo o di un accordo bilaterale concluso tra la BCE e la Repubblica italiana.

Il 28 novembre 2017, WP ha proposto un ricorso amministrativo avverso il rigetto della sua domanda, ricorso che è stato dichiarato inammissibile con decisione dell’11 aprile 2018. 18 Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale ordinario di Asti (Italia), giudice del rinvio, WP ha chiesto, in sostanza, in via principale, che fosse accertato che l’INPS e/o la Repubblica italiana erano tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ai fini del trasferimento al regime pensionistico della BCE dell’equivalente attuariale calcolato in applicazione delle norme che disciplinano le pensioni nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS, corrispondente alla posizione assicurativa costituita in suo favore alla data di presentazione di detta domanda, con conseguente condanna dell’INPS e/o della Repubblica italiana ad adottare tutte le misure necessarie ai fini di tale trasferimento.

In subordine, WP ha chiesto che fosse accertato e dichiarato l’obbligo dell’INPS e/o della Repubblica italiana di trasferire al regime pensionistico della BCE l’equivalente attuariale corrispondente alla posizione assicurativa costituita in suo favore nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS, a titolo di risarcimento del danno subito, con conseguente condanna dell’INPS e/o della Repubblica italiana a trasferire al regime pensionistico della BCE l’importo corrispondente a tale equivalente, a titolo di risarcimento del danno. 19 Il giudice del rinvio afferma che è necessario verificare se le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli articoli 45 e 48 TFUE, l’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto e l’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE debbano essere interpretati nel senso che un dipendente della BCE può chiedere il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione da lui maturati presso un istituto nazionale di previdenza sociale di uno Stato membro, anche a prescindere dall’emanazione di una norma nazionale di attuazione o dalla stipula di uno specifico accordo tra la BCE e lo Stato membro o l’istituto nazionale di previdenza sociale interessato che definisca le modalità di attuazione di tale trasferimento. 20 A tale riguardo, esso ritiene che si potrebbe dedurre a contrario dalla sentenza del 4 luglio 2013, Gardella ( C‑233/12 , EU:C:2013:449 , punti da 28 a 30 ), che, in forza del diritto dell’Unione, esiste, nel caso di un dipendente della BCE, un diritto al trasferimento al regime pensionistico della BCE dei diritti a pensione da esso maturati come lavoratore dipendente che ha lavorato in uno Stato membro, dal momento che, a differenza dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) interessato da tale sentenza, la BCE è un’istituzione dell’Unione.

Inoltre, l’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE non richiederebbe che l’istituto nazionale di previdenza sociale conceda la sua autorizzazione per la realizzazione di un siffatto trasferimento. 21 Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene altresì che dalla sentenza del 5 dicembre 2013, Časta ( C‑166/12 , EU:C:2013:792 , punti da 30 a 32 ) si possa desumere che sia necessario, per lo Stato membro interessato, adottare una norma specifica che stabilisca l’importo del capitale corrispondente ai diritti a pensione maturati nell’ambito del regime pensionistico nazionale da trasferire al regime pensionistico dell’Unione e che, in mancanza di una siffatta regola, non si possa ricorrere ai criteri di calcolo previsti dalla normativa interna o dagli accordi conclusi tra l’istituto nazionale interessato e altri organi dell’Unione. 22 In tale contesto, il Tribunale ordinario di Asti ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 45 e 48 del TFUE, l’articolo 4 del TUE, l’articolo 11 dell’allegato VIII dello [Statuto] e l’articolo 8 dell’Allegato III [bis] delle [condizioni di impiego della BCE] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale od a una prassi amministrativa nazionale che non consentono, al lavoratore di uno Stato membro, che abbia maturato contributi presso l’istituto di previdenza nazionale e che attualmente lavori presso una Istituzione dell’Unione, quale la BCE, di trasferire al regime pensionistico di detta Istituzione i contributi pensionistici accreditati nel regime previdenziale del proprio Stato. 2) Se, anche conseguentemente a quanto sopra ritenuto, il diritto al trasferimento dei contributi deve essere reso possibile pure in difetto di un atto legislativo interno di attuazione o di un accordo specifico tra lo Stato membro di appartenenza del lavoratore, o del suo Ente pensionistico, da una parte e l’istituzione dell’Unione, dall’altra».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 23 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli articoli 45 e 48 TFUE, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e l’articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi amministrativa di uno Stato membro che non consente a un dipendente della BCE di trasferire al regime pensionistico di quest’ultima un importo corrispondente ai diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di tale Stato membro. 24 Per quanto riguarda gli articoli 45 e 48 TFUE, risulta certamente dalla giurisprudenza costante della Corte che il cittadino dell’Unione che usufruisca del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e abbia esercitato un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di cui è originario, indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE, anche nel caso in cui sia assunto da un’istituzione dell’Unione, quale la BCE (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2013, Gardella, C‑233/12 , EU:C:2013:449 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 25 Tuttavia, la Corte ha dichiarato che dall’articolo 45 TFUE, letto alla luce dell’articolo 48 TFUE, non si può dedurre l’obbligo, per uno Stato membro, di prevedere la facoltà per un membro del personale di un’organizzazione internazionale di trasferire il capitale che rappresenta i suoi diritti a pensione maturati in precedenza verso il regime pensionistico di tale organizzazione internazionale, né l’obbligo di concludere una convenzione internazionale a tal fine (sentenza del 4 luglio 2013, Gardella, C‑233/12 , EU:C:2013:449 , punto 35 ). 26 Infatti, l’articolo 48, primo comma, TFUE prevede che il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio adottino, in materia di sicurezza sociale, «le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti» il «cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste». 27 Un siffatto sistema di cumulo dei periodi è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU1997, L 28, pag. 1) e, successivamente, dal regolamento (CE) n. 883/2004 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2004, L 166, pag. 1 ). 28 Ne risulta quindi che il Trattato FUE così come il regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, nonché il regolamento n. 883/2004 non hanno previsto né prevedono norme concernenti il trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione già maturati, ma sono fondati sul principio della totalizzazione dei periodi, come emerge dall’articolo 48 TFUE quale attuato da detti regolamenti (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2013, Gardella, C‑233/12 , EU:C:2013:449 , punto 33 ). 29 Di conseguenza, una persona che si trovi nella situazione del ricorrente nel procedimento principale non può fondarsi sugli articoli 45 e 48 TFUE e sui suddetti regolamenti per essere autorizzato a chiedere il trasferimento al regime pensionistico della BCE dei diritti a pensione da lui maturati presso l’INPS. 30 Il fatto, evocato dal giudice del rinvio, che, a differenza dell’UEB, in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 4 luglio 2013, Gardella ( C‑233/12 , EU:C:2013:449 ), la BCE sia un’istituzione dell’Unione non può giustificare un’interpretazione diversa. 31 Infatti, se è pur vero che la Corte ha ricordato, al punto 29 della sentenza del 4 luglio 2013, Gardella ( C‑233/12 , EU:C:2013:449 ), che l’UEB non è un’istituzione né un organo dell’Unione, tale richiamo mirava unicamente a chiarire il motivo per cui la facoltà, concessa in forza dello Statuto, di trasferire al regime pensionistico dell’Unione il capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati per le attività precedenti, non può essere estesa ai funzionari dell’UEB e ai rapporti tra quest’ultimo e uno Stato membro. 32 Orbene, come per i membri del personale dell’UEB, lo Statuto, e in particolare l’articolo 11 dell’allegato VIII dello stesso, non si applica ai membri del personale della BCE. 33 Infatti, i membri del personale della BCE non sono stati nominati funzionari dell’Unione alle condizioni previste all’articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto, di modo che, come risulta dal combinato disposto di tale disposizione e dell’articolo 1 dello Statuto, quest’ultimo non è loro applicabile. 34 I dipendenti della BCE non sono neppure assunti mediante contratti conclusi con l’Unione, cosicché, conformemente all’articolo 1 del RAA, quest’ultimo non è applicabile nei loro confronti.

Essi sono assunti dalla BCE, la quale, come previsto dall’articolo 282, paragrafo 3, prima frase, TFUE, è dotata di personalità giuridica distinta da quella dell’Unione. 35 Il regime applicabile al personale della BCE è stabilito dal consiglio direttivo di quest’ultima, conformemente all’articolo 36 del protocollo sul SEBC e sulla BCE ed è attualmente stabilito nelle condizioni di impiego della BCE. 36 Tali condizioni prevedono, certamente, all’articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis, che la BCE concluda accordi e concordi opportune misure, segnatamente, con altri regimi pensionistici o governi, ai fini del trasferimento al regime pensionistico della BCE di importi di denaro in relazione ai membri del personale di quest’ultima che abbiano completato il loro periodo di prova presso la BCE. 37 Tuttavia, tale disposizione non può imporre agli Stati membri l’obbligo di concludere siffatti accordi e di acconsentire al trasferimento, al regime pensionistico della BCE, dei diritti a pensione maturati presso il suo regime pensionistico nazionale da un membro del personale della BCE. 38 A differenza dello Statuto, che, essendo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, obbliga anche gli Stati membri ogni qualvolta la loro collaborazione sia necessaria per la sua attuazione (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio, 137/80 , EU:C:1981:237 , punti 8 e 9 ), le condizioni di impiego della BCE non sono state adottate con un atto legislativo e, di conseguenza, non possono, di per sé, creare obblighi a carico degli Stati membri. 39 Infatti, la BCE può adottare atti legislativi solo nella misura necessaria all’assolvimento dei compiti menzionati all’articolo 132, paragrafo 1, primo trattino, TFUE, i quali non hanno alcuna relazione con il regime pensionistico del suo personale. 40 Il fatto che il protocollo sui privilegi e sulle immunità si applichi anche alla BCE, come prevede il suo articolo 22, primo comma, non può giustificare una diversa conclusione.

Infatti, sebbene l’articolo 14 di tale protocollo preveda che il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione, ciò non toglie che nessun regolamento è stato adottato, in forza di tale disposizione, per prevedere il trasferimento, al regime pensionistico della BCE, dei diritti a pensione maturati dai membri del personale di quest’ultima presso i regimi pensionistici degli Stati membri. 41 Non può condurre a una diversa conclusione nemmeno l’articolo 9, lettera c), delle condizioni di impiego della BCE, il quale prevede che, ai fini dell’interpretazione dei diritti e degli obblighi previsti da tali condizioni, siano tenuti in debita considerazione i principi sanciti dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili al personale di altre istituzioni dell’Unione. 42 Infatti, come rilevato al punto 37 della presente sentenza, dette condizioni non creano alcun obbligo a carico degli Stati membri che possa essere oggetto di una siffatta interpretazione. 43 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, in mancanza di un accordo concluso tra la BCE e lo Stato membro interessato, tale Stato membro non è tenuto a prevedere la facoltà, per un membro del personale della BCE, di chiedere il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di detto Stato membro.

Ne deriva, pertanto, che, in mancanza di un siffatto accordo tra la BCE e lo Stato membro interessato, il diritto dell’Unione non prevede, allo stato attuale, un diritto soggettivo per un membro del personale della BCE di chiedere il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di detto Stato membro. 44 Occorre tuttavia rilevare, come ha ricordato l’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, che dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che la BCE, già nel 2005, ha chiesto alle autorità italiane la conclusione di un accordo ai fini del trasferimento al regime pensionistico della BCE dei diritti a pensione maturati dai dipendenti di quest’ultima presso il regime pensionistico italiano.

A tal fine, la BCE ha trasmesso all’INPS un progetto di tale accordo.

Tuttavia, non è stato concluso alcun accordo, in quanto la Repubblica italiana non ha adottato le misure necessarie per la sua conclusione. 45 Date tali circostanze, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre esaminare gli eventuali obblighi, derivanti dal diritto dell’Unione, a carico di uno Stato membro al quale la BCE propone la conclusione di un accordo vertente sul trasferimento di diritti a pensione. 46 Occorre ricordare, al riguardo, che l’articolo 4 TUE, oggetto della prima questione pregiudiziale, sancisce, al paragrafo 3, il principio di leale cooperazione tra l’Unione e i suoi Stati membri, in virtù del quale gli Stati membri devono, in particolare, facilitare all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C‑3/20 , EU:C:2021:969 , punto 95 ). 47 Orbene, l’impossibilità di far trasferire al regime pensionistico di un’istituzione dell’Unione i diritti a pensione maturati nel regime pensionistico di uno Stato membro potrebbe rendere più difficile l’assunzione, da parte di tale istituzione, di personale con una certa anzianità proveniente da tale Stato membro, poiché il passaggio dell’interessato al servizio di detta istituzione potrebbe, in mancanza di tale trasferimento, privarlo, in tutto o in parte, dei diritti a pensione ai cui avrebbe titolo se non avesse accettato di entrare al servizio di un’istituzione dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio, 137/80 , EU:C:1981:237 , punto 19 , e del 4 febbraio 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire et Ministre de l’Action et des Comptes publics, C‑903/19 , EU:C:2021:95 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 48 Peraltro, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, quasi tutti gli Stati membri dell’Unione economica e monetaria hanno concluso, talvolta da molto tempo, accordi con la BCE per autorizzare il trasferimento, al regime pensionistico di quest’ultima, dei diritti a pensione maturati dai dipendenti della BCE presso i loro regimi nazionali. 49 In una situazione del genere, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, i membri del personale della BCE che hanno maturato diritti a pensione presso il regime di uno Stato membro che non ha ancora concluso un siffatto accordo con la BCE si troverebbero, senza apparente giustificazione, in una situazione meno favorevole rispetto ai loro colleghi cittadini di uno Stato membro che abbia concluso con la BCE un siffatto accordo, il che darebbe luogo a una disparità di trattamento nei loro confronti nuocendo, in tal modo, al buon funzionamento di tale istituzione. 50 Nel caso di specie occorre osservare che, per quanto riguarda il trasferimento al regime pensionistico della BCE dei diritti a pensione maturati dai dipendenti della BCE presso un istituto di previdenza sociale di uno Stato membro, la BCE ha manifestato l’interesse a concludere accordi che prevedevano precisamente un tale trasferimento. 51 Alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 47 a 50 della presente sentenza, occorre concludere che il principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, implica, per uno Stato membro, l’obbligo di concorrere con la BCE al fine di concludere un accordo sul trasferimento, al regime pensionistico di quest’ultima, dei diritti a pensione maturati dai membri del suo personale presso il regime pensionistico di tale Stato membro. 52 È vero che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, il principio di leale cooperazione non può essere interpretato nel senso che obbliga lo Stato membro ad accettare tal quale un progetto di accordo eventualmente presentato dalla BCE.

Ciò non toglie però che lo Stato membro debba partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati con la BCE diretti a concludere con quest’ultima un accordo dopo l’avvio degli stessi, al fine di rimuovere gli eventuali ostacoli esistenti, anche per quanto riguarda la determinazione di un metodo appropriato per il calcolo dell’importo equivalente ai diritti da trasferire. 53 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che si deve rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 45 e 48 TFUE, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e l’articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in mancanza di un accordo concluso tra la BCE e lo Stato membro interessato, a una normativa o a una prassi amministrativa di tale Stato membro che non consente a un membro del personale della BCE di trasferire al regime pensionistico di quest’ultima un importo corrispondente ai diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di tale Stato membro.

Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE esige, in virtù del principio di leale cooperazione sancito da tale disposizione, che uno Stato membro al quale la BCE propone la conclusione di un accordo ai sensi di tale articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis, relativo al trasferimento, al regime pensionistico della BCE, dei diritti a pensione maturati dai membri del personale di quest’ultima presso il regime pensionistico di tale Stato membro, partecipi attivamente e in buona fede ai negoziati diretti a concludere con essa un tale accordo una volta che gli stessi sono stati avviati.

Sulla seconda questione 54 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso autorizza il giudice di uno Stato membro adito da un membro del personale della BCE a disporre il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione maturati dall’interessato presso il regime pensionistico di tale Stato membro, anche in assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo, concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE, che preveda un tale trasferimento. 55 Occorre rilevare, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza della Corte, la facoltà di far trasferire diritti a pensione, prevista all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ha natura di diritto soggettivo attribuito dallo Statuto ed esercitabile sia nei confronti degli Stati membri sia nei confronti delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 14 giugno 1990, Weiser, C‑37/89 , EU:C:1990:254 , punto 12 e giurisprudenza ivi citata). 56 Tuttavia, dai punti 32 e 43 della presente sentenza risulta, da un lato, che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non si applica ai membri del personale della BCE e, dall’altro, che il trasferimento al regime pensionistico della BCE dei diritti a pensione maturati da un membro del personale di quest’ultima presso il regime pensionistico di uno Stato membro presuppone la conclusione di un accordo tra la BCE e tale Stato membro. 57 Ne consegue che, in mancanza di conclusione di un siffatto accordo tra la BCE e lo Stato membro interessato, un giudice di tale Stato membro, adito da un membro del personale della BCE che abbia maturato diritti a pensione presso il regime pensionistico di detto Stato membro, non può disporre il trasferimento di detti diritti al regime pensionistico della BCE. 58 Tuttavia, dalla risposta alla prima questione risulta che esiste un obbligo, derivante dal principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, per uno Stato membro, cui la BCE abbia chiesto di concludere un accordo vertente sul trasferimento di diritti a pensione, di partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati con la BCE in modo da pervenire a un accordo. 59 Se il giudice competente dello Stato membro interessato ritiene che le autorità competenti di tale Stato membro, a causa della loro indifferenza riguardo all’avvio di negoziati con la BCE al fine di concludere un accordo vertente sul trasferimento, al regime pensionistico di quest’ultima, dei diritti a pensione maturati dai membri del suo personale presso il regime pensionistico di detto Stato membro, non abbiano rispettato tale obbligo, esso è tenuto, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività quali risultano dalla giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest e a., C‑723/17 , EU:C:2019:533 , punto 54 ), ad adottare qualsiasi misura efficace prevista dalle norme procedurali nazionali applicabili affinché tali autorità partecipino attivamente e in buona fede ai negoziati con la BCE al fine di concludere un tale accordo. 60 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non autorizza il giudice di uno Stato membro adito da un membro del personale della BCE a disporre il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione maturati dall’interessato presso il regime pensionistico di tale Stato membro, in assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo, concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE, che preveda un tale trasferimento.

Tuttavia, qualora, a causa della violazione, da parte di tale Stato membro, del suo obbligo, derivante dal principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, di partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati con la BCE al fine di concludere un accordo vertente sul trasferimento dei diritti a pensione, tale membro del personale della BCE si trovi nell’impossibilità di far trasferire, al regime pensionistico della BCE, i diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di detto Stato membro, tale disposizione impone che detto giudice adotti tutte le misure previste dalle norme procedurali nazionali al fine di assicurare il rispetto di detto obbligo da parte dell’autorità nazionale competente.

Sulle spese 61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: 1) Gli articoli 45 e 48 TFUE, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e l’articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis della decisione della Banca centrale europea, del 9 giugno 1998, relativa all’adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 devono essere interpretati nel senso che: non ostano, in mancanza di un accordo concluso tra la Banca centrale europea (BCE) e lo Stato membro interessato, a una normativa o a una prassi amministrativa di tale Stato membro che non consente a un membro del personale della BCE di trasferire al regime pensionistico di quest’ultima un importo corrispondente ai diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di tale Stato membro.

Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE esige, in virtù del principio di leale cooperazione sancito da tale disposizione, che uno Stato membro al quale la BCE propone la conclusione di un accordo ai sensi di tale articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis, relativo al trasferimento, al regime pensionistico della BCE, dei diritti a pensione maturati dai membri del personale di quest’ultima presso il regime pensionistico di tale Stato membro, partecipi attivamente e in buona fede ai negoziati diretti a concludere con essa un tale accordo una volta che gli stessi sono stati avviati. 2) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non autorizza il giudice di uno Stato membro adito da un membro del personale della Banca centrale europea (BCE) a disporre il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione maturati dall’interessato presso il regime pensionistico di tale Stato membro, in assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo, concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE, che preveda un tale trasferimento.

Tuttavia, qualora, a causa della violazione, da parte di tale Stato membro, del suo obbligo, derivante dal principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, di partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati con la BCE al fine di concludere un accordo vertente sul trasferimento dei diritti a pensione, tale membro del personale della BCE si trovi nell’impossibilità di far trasferire, al regime pensionistico della BCE, i diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di detto Stato membro, tale disposizione impone che detto giudice adotti tutte le misure previste dalle norme procedurali nazionali al fine di assicurare il rispetto di detto obbligo da parte dell’autorità nazionale competente.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0404 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 22 dicembre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Personale della Banca centrale europea (BCE) – Trasferimento al regime pensionistico della BCE di diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Condizioni di impiego della BCE – Articolo 8 dell’allegato III bis – Assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE» Nella causa C‑404/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Asti (Italia), con ordinanza del 13 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2021, nel procedimento WP contro [OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana LA CORTE (Quinta Sezione), composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per WP, da A. [OSCURATO:PERSONA], R. Ponchione, A. Rela e C. Zerbaro, avvocati; – per l’[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale, da A. Coretti, C. d’Aloisio e L. Maritato, avvocati; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Rocchitta, avvocato dello Stato; – per il governo ellenico, da M. Tassopoulou, in qualità di agente; – per il governo spagnolo, da M.J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, L. Barroso, S. Jaulino e J. Ramos, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da S. Delaude, G. Gattinara, B.-R. Killmann e B. Mongin, in qualità di agenti; – per la Banca centrale europea (BCE), da B. Ehlers, F. Malfrère, A. Pizzolla e C. Zilioli, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, degli articoli 45 e 48 TFUE, dell’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nonché dell’articolo 8 dell’allegato III bis della decisione della Banca centrale europea (BCE), del 9 giugno 1998, relativa all’adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 ( GU 1999, L 125, pag. 32 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra WP, da un lato, e l’[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale (Italia) (in prosieguo: l’«INPS») e la Repubblica italiana, dall’altro lato, in merito al trasferimento al regime pensionistico della Banca centrale europea (BCE) dell’equivalente attuariale corrispondente alla posizione assicurativa costituita in favore del ricorrente nel procedimento principale nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS. Contesto normativo Diritto dell’Unione Protocollo sul SEBC e sulla BCE 3 L’articolo 36, paragrafo 1, del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ( GU 2016, C 202, pag. 230 ; in prosieguo: il «protocollo sul SEBC e sulla BCE»), così dispone: «Il consiglio direttivo [della BCE], su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE». Protocollo sui privilegi e sulle immunità 4 L’articolo 14 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( GU 2016, C 202, pag. 266 ; in prosieguo: il «protocollo sui privilegi e sulle immunità») così recita: «[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio [dell’Unione europea], deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione [europea]». 5 In forza del suo articolo 22, primo comma, il protocollo sui privilegi e sulle immunità si applica anche alla BCE, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sul SEBC e sulla BCE. Statuto 6 Ai sensi del suo articolo 1, lo Statuto si applica ai funzionari dell’Unione. 7 L’articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto, enuncia quanto segue: «È funzionario dell’Unione ai sensi del presente statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un’istituzione dell’Unione mediante atto scritto dell’autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina». 8 L’allegato VIII dello Statuto, intitolato «Modalità del regime delle pensioni», al suo articolo 11, paragrafo 2, dispone quanto segue: «Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo: – aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero, – aver esercitato un ’attività subordinata o autonoma ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra. In tal caso l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo. Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione». RAA 9 L’articolo 1 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (in prosieguo: il «RAA») così dispone: «Il presente regime si applica ad ogni agente, assunto dall’Unione con contratto. Tale agente può avere la qualifica: – di agente temporaneo – di agente contrattuale – (...)». 10 In forza dell’articolo 39, paragrafo 2, e dell’articolo 109, paragrafo 2, del RAA, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto si applica per analogia, rispettivamente, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali. Condizioni di impiego della BCE 11 Sul fondamento, in particolare, dell’articolo 36, paragrafo 1, del protocollo sul SEBC e sulla BCE, il consiglio direttivo della BCE ha adottato, con decisione del 9 giugno 1998, modificata il 31 marzo 1999, le condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea ( GU 1999, L 125, pag. 32 ). Nella loro versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: le «condizioni di impiego della BCE»), tali condizioni di impiego, all’articolo 9, lettera c), dispongono quanto segue: «Le presenti condizioni di impiego non sono disciplinate da alcun diritto nazionale specifico. La BCE applicherà (i) i principi generali del diritto comuni agli Stati membri, (ii) i principi generali del diritto dell’Unione e (iii) le norme contenute nei regolamenti e nelle direttive dell’Unione riguardanti la politica sociale indirizzate agli Stati membri. Tali atti giuridici saranno attuati dalla BCE ogni qual volta si renderà necessario. Si terranno nel debito conto le raccomandazioni dell’Unione in materia di politica sociale. Per l’interpretazione dei diritti e degli obblighi previsti dalle presenti condizioni di impiego, saranno tenuti in debita considerazione i principi sanciti dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili al personale di altre istituzioni dell’Unione». 12 L’articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE enuncia quanto segue: «La BCE conclude accordi e concorda opportune misure con altri regimi pensionistici, organizzazioni e governi che determina, al fine di accettare il trasferimento al [regime pensionistico della BCE] di importi di denaro in relazione ai membri del personale che abbiano completato il loro periodo di prova presso la BCE». Diritto italiano 13 L’articolo 1 della legge del 7 febbraio 1979, n. 29 – Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, (GURI n. 40, del 9 febbraio 1979), così dispone: «Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’INPS o che abbiano dato luogo all’esclusione o all’esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest’ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria predetta l’ammontare dei contributi di loro pertinenza (…)». 14 L’articolo 18 della legge del 29 luglio 2015, n. 115 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014 (GURI n. 178, del 3 agosto 2015), stabilisce quanto segue: «1.   A decorrere dal 1 o gennaio 2016, ai cittadini dell’Unione europea (…) iscritti o che siano stati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti (…) è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali. 2.   Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano. 3.   Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell’interessato da presentare all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell’ipotesi in cui un ex dipendente di un’organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l’organizzazione internazionale, l’istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell’ipotesi in cui un ex dipendente di un’organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l’organizzazione internazionale, l’istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell’organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l’ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana. 4.   Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall’applicazione della legislazione italiana. 5.   I periodi di lavoro presso un’organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all’estero. Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell’organizzazione internazionale, nei termini previsti dall’ordinamento dell’istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto. (...)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 WP è membro del personale della BCE dal 1 o marzo 2012. Tra il 1 o agosto 1982 e il 24 febbraio 2012 sono stati versati in suo favore, in quanto dipendente nel settore privato in Italia, contributi obbligatori nel [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS. 16 Il 12 dicembre 2016, WP ha chiesto all’INPS di trasferire al regime pensionistico della BCE l’equivalente attuariale corrispondente alla posizione assicurativa costituita in proprio favore nell’ambito di tale fondo pensione o, in subordine, il capitale attualizzato conseguente ai contributi previdenziali versati nel suddetto fondo pensione, entrambi calcolati conformemente alle norme che disciplinano le pensioni nell’ambito del fondo medesimo. 17 L’INPS ha respinto la domanda di WP sulla base della motivazione che non era possibile procedere al trasferimento richiesto in mancanza di uno specifico provvedimento legislativo o di un accordo bilaterale concluso tra la BCE e la Repubblica italiana. Il 28 novembre 2017, WP ha proposto un ricorso amministrativo avverso il rigetto della sua domanda, ricorso che è stato dichiarato inammissibile con decisione dell’11 aprile 2018. 18 Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale ordinario di Asti (Italia), giudice del rinvio, WP ha chiesto, in sostanza, in via principale, che fosse accertato che l’INPS e/o la Repubblica italiana erano tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ai fini del trasferimento al regime pensionistico della BCE dell’equivalente attuariale calcolato in applicazione delle norme che disciplinano le pensioni nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS, corrispondente alla posizione assicurativa costituita in suo favore alla data di presentazione di detta domanda, con conseguente condanna dell’INPS e/o della Repubblica italiana ad adottare tutte le misure necessarie ai fini di tale trasferimento. In subordine, WP ha chiesto che fosse accertato e dichiarato l’obbligo dell’INPS e/o della Repubblica italiana di trasferire al regime pensionistico della BCE l’equivalente attuariale corrispondente alla posizione assicurativa costituita in suo favore nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS, a titolo di risarcimento del danno subito, con conseguente condanna dell’INPS e/o della Repubblica italiana a trasferire al regime pensionistico della BCE l’importo corrispondente a tale equivalente, a titolo di risarcimento del danno. 19 Il giudice del rinvio afferma che è necessario verificare se le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli articoli 45 e 48 TFUE, l’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto e l’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE debbano essere interpretati nel senso che un dipendente della BCE può chiedere il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione da lui maturati presso un istituto nazionale di previdenza sociale di uno Stato membro, anche a prescindere dall’emanazione di una norma nazionale di attuazione o dalla stipula di uno specifico accordo tra la BCE e lo Stato membro o l’istituto nazionale di previdenza sociale interessato che definisca le modalità di attuazione di tale trasferimento. 20 A tale riguardo, esso ritiene che si potrebbe dedurre a contrario dalla sentenza del 4 luglio 2013, Gardella ( C‑233/12 , EU:C:2013:449 , punti da 28 a 30 ), che, in forza del diritto dell’Unione, esiste, nel caso di un dipendente della BCE, un diritto al trasferimento al regime pensionistico della BCE dei diritti a pensione da esso maturati come lavoratore dipendente che ha lavorato in uno Stato membro, dal momento che, a differenza dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) interessato da tale sentenza, la BCE è un’istituzione dell’Unione. Inoltre, l’articolo 8 dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE non richiederebbe che l’istituto nazionale di previdenza sociale conceda la sua autorizzazione per la realizzazione di un siffatto trasferimento. 21 Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene altresì che dalla sentenza del 5 dicembre 2013, Časta ( C‑166/12 , EU:C:2013:792 , punti da 30 a 32 ) si possa desumere che sia necessario, per lo Stato membro interessato, adottare una norma specifica che stabilisca l’importo del capitale corrispondente ai diritti a pensione maturati nell’ambito del regime pensionistico nazionale da trasferire al regime pensionistico dell’Unione e che, in mancanza di una siffatta regola, non si possa ricorrere ai criteri di calcolo previsti dalla normativa interna o dagli accordi conclusi tra l’istituto nazionale interessato e altri organi dell’Unione. 22 In tale contesto, il Tribunale ordinario di Asti ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 45 e 48 del TFUE, l’articolo 4 del TUE, l’articolo 11 dell’allegato VIII dello [Statuto] e l’articolo 8 dell’Allegato III [bis] delle [condizioni di impiego della BCE] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale od a una prassi amministrativa nazionale che non consentono, al lavoratore di uno Stato membro, che abbia maturato contributi presso l’istituto di previdenza nazionale e che attualmente lavori presso una Istituzione dell’Unione, quale la BCE, di trasferire al regime pensionistico di detta Istituzione i contributi pensionistici accreditati nel regime previdenziale del proprio Stato. 2) Se, anche conseguentemente a quanto sopra ritenuto, il diritto al trasferimento dei contributi deve essere reso possibile pure in difetto di un atto legislativo interno di attuazione o di un accordo specifico tra lo Stato membro di appartenenza del lavoratore, o del suo Ente pensionistico, da una parte e l’istituzione dell’Unione, dall’altra». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 23 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli articoli 45 e 48 TFUE, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e l’articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi amministrativa di uno Stato membro che non consente a un dipendente della BCE di trasferire al regime pensionistico di quest’ultima un importo corrispondente ai diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di tale Stato membro. 24 Per quanto riguarda gli articoli 45 e 48 TFUE, risulta certamente dalla giurisprudenza costante della Corte che il cittadino dell’Unione che usufruisca del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e abbia esercitato un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di cui è originario, indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE, anche nel caso in cui sia assunto da un’istituzione dell’Unione, quale la BCE (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2013, Gardella, C‑233/12 , EU:C:2013:449 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 25 Tuttavia, la Corte ha dichiarato che dall’articolo 45 TFUE, letto alla luce dell’articolo 48 TFUE, non si può dedurre l’obbligo, per uno Stato membro, di prevedere la facoltà per un membro del personale di un’organizzazione internazionale di trasferire il capitale che rappresenta i suoi diritti a pensione maturati in precedenza verso il regime pensionistico di tale organizzazione internazionale, né l’obbligo di concludere una convenzione internazionale a tal fine (sentenza del 4 luglio 2013, Gardella, C‑233/12 , EU:C:2013:449 , punto 35 ). 26 Infatti, l’articolo 48, primo comma, TFUE prevede che il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio adottino, in materia di sicurezza sociale, «le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti» il «cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste». 27 Un siffatto sistema di cumulo dei periodi è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU1997, L 28, pag. 1) e, successivamente, dal regolamento (CE) n. 883/2004 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2004, L 166, pag. 1 ). 28 Ne risulta quindi che il Trattato FUE così come il regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, nonché il regolamento n. 883/2004 non hanno previsto né prevedono norme concernenti il trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione già maturati, ma sono fondati sul principio della totalizzazione dei periodi, come emerge dall’articolo 48 TFUE quale attuato da detti regolamenti (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2013, Gardella, C‑233/12 , EU:C:2013:449 , punto 33 ). 29 Di conseguenza, una persona che si trovi nella situazione del ricorrente nel procedimento principale non può fondarsi sugli articoli 45 e 48 TFUE e sui suddetti regolamenti per essere autorizzato a chiedere il trasferimento al regime pensionistico della BCE dei diritti a pensione da lui maturati presso l’INPS. 30 Il fatto, evocato dal giudice del rinvio, che, a differenza dell’UEB, in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 4 luglio 2013, Gardella ( C‑233/12 , EU:C:2013:449 ), la BCE sia un’istituzione dell’Unione non può giustificare un’interpretazione diversa. 31 Infatti, se è pur vero che la Corte ha ricordato, al punto 29 della sentenza del 4 luglio 2013, Gardella ( C‑233/12 , EU:C:2013:449 ), che l’UEB non è un’istituzione né un organo dell’Unione, tale richiamo mirava unicamente a chiarire il motivo per cui la facoltà, concessa in forza dello Statuto, di trasferire al regime pensionistico dell’Unione il capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati per le attività precedenti, non può essere estesa ai funzionari dell’UEB e ai rapporti tra quest’ultimo e uno Stato membro. 32 Orbene, come per i membri del personale dell’UEB, lo Statuto, e in particolare l’articolo 11 dell’allegato VIII dello stesso, non si applica ai membri del personale della BCE. 33 Infatti, i membri del personale della BCE non sono stati nominati funzionari dell’Unione alle condizioni previste all’articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto, di modo che, come risulta dal combinato disposto di tale disposizione e dell’articolo 1 dello Statuto, quest’ultimo non è loro applicabile. 34 I dipendenti della BCE non sono neppure assunti mediante contratti conclusi con l’Unione, cosicché, conformemente all’articolo 1 del RAA, quest’ultimo non è applicabile nei loro confronti. Essi sono assunti dalla BCE, la quale, come previsto dall’articolo 282, paragrafo 3, prima frase, TFUE, è dotata di personalità giuridica distinta da quella dell’Unione. 35 Il regime applicabile al personale della BCE è stabilito dal consiglio direttivo di quest’ultima, conformemente all’articolo 36 del protocollo sul SEBC e sulla BCE ed è attualmente stabilito nelle condizioni di impiego della BCE. 36 Tali condizioni prevedono, certamente, all’articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis, che la BCE concluda accordi e concordi opportune misure, segnatamente, con altri regimi pensionistici o governi, ai fini del trasferimento al regime pensionistico della BCE di importi di denaro in relazione ai membri del personale di quest’ultima che abbiano completato il loro periodo di prova presso la BCE. 37 Tuttavia, tale disposizione non può imporre agli Stati membri l’obbligo di concludere siffatti accordi e di acconsentire al trasferimento, al regime pensionistico della BCE, dei diritti a pensione maturati presso il suo regime pensionistico nazionale da un membro del personale della BCE. 38 A differenza dello Statuto, che, essendo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, obbliga anche gli Stati membri ogni qualvolta la loro collaborazione sia necessaria per la sua attuazione (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio, 137/80 , EU:C:1981:237 , punti 8 e 9 ), le condizioni di impiego della BCE non sono state adottate con un atto legislativo e, di conseguenza, non possono, di per sé, creare obblighi a carico degli Stati membri. 39 Infatti, la BCE può adottare atti legislativi solo nella misura necessaria all’assolvimento dei compiti menzionati all’articolo 132, paragrafo 1, primo trattino, TFUE, i quali non hanno alcuna relazione con il regime pensionistico del suo personale. 40 Il fatto che il protocollo sui privilegi e sulle immunità si applichi anche alla BCE, come prevede il suo articolo 22, primo comma, non può giustificare una diversa conclusione. Infatti, sebbene l’articolo 14 di tale protocollo preveda che il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione, ciò non toglie che nessun regolamento è stato adottato, in forza di tale disposizione, per prevedere il trasferimento, al regime pensionistico della BCE, dei diritti a pensione maturati dai membri del personale di quest’ultima presso i regimi pensionistici degli Stati membri. 41 Non può condurre a una diversa conclusione nemmeno l’articolo 9, lettera c), delle condizioni di impiego della BCE, il quale prevede che, ai fini dell’interpretazione dei diritti e degli obblighi previsti da tali condizioni, siano tenuti in debita considerazione i principi sanciti dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili al personale di altre istituzioni dell’Unione. 42 Infatti, come rilevato al punto 37 della presente sentenza, dette condizioni non creano alcun obbligo a carico degli Stati membri che possa essere oggetto di una siffatta interpretazione. 43 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, in mancanza di un accordo concluso tra la BCE e lo Stato membro interessato, tale Stato membro non è tenuto a prevedere la facoltà, per un membro del personale della BCE, di chiedere il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di detto Stato membro. Ne deriva, pertanto, che, in mancanza di un siffatto accordo tra la BCE e lo Stato membro interessato, il diritto dell’Unione non prevede, allo stato attuale, un diritto soggettivo per un membro del personale della BCE di chiedere il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di detto Stato membro. 44 Occorre tuttavia rilevare, come ha ricordato l’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, che dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che la BCE, già nel 2005, ha chiesto alle autorità italiane la conclusione di un accordo ai fini del trasferimento al regime pensionistico della BCE dei diritti a pensione maturati dai dipendenti di quest’ultima presso il regime pensionistico italiano. A tal fine, la BCE ha trasmesso all’INPS un progetto di tale accordo. Tuttavia, non è stato concluso alcun accordo, in quanto la Repubblica italiana non ha adottato le misure necessarie per la sua conclusione. 45 Date tali circostanze, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre esaminare gli eventuali obblighi, derivanti dal diritto dell’Unione, a carico di uno Stato membro al quale la BCE propone la conclusione di un accordo vertente sul trasferimento di diritti a pensione. 46 Occorre ricordare, al riguardo, che l’articolo 4 TUE, oggetto della prima questione pregiudiziale, sancisce, al paragrafo 3, il principio di leale cooperazione tra l’Unione e i suoi Stati membri, in virtù del quale gli Stati membri devono, in particolare, facilitare all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C‑3/20 , EU:C:2021:969 , punto 95 ). 47 Orbene, l’impossibilità di far trasferire al regime pensionistico di un’istituzione dell’Unione i diritti a pensione maturati nel regime pensionistico di uno Stato membro potrebbe rendere più difficile l’assunzione, da parte di tale istituzione, di personale con una certa anzianità proveniente da tale Stato membro, poiché il passaggio dell’interessato al servizio di detta istituzione potrebbe, in mancanza di tale trasferimento, privarlo, in tutto o in parte, dei diritti a pensione ai cui avrebbe titolo se non avesse accettato di entrare al servizio di un’istituzione dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio, 137/80 , EU:C:1981:237 , punto 19 , e del 4 febbraio 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire et Ministre de l’Action et des Comptes publics, C‑903/19 , EU:C:2021:95 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 48 Peraltro, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, quasi tutti gli Stati membri dell’Unione economica e monetaria hanno concluso, talvolta da molto tempo, accordi con la BCE per autorizzare il trasferimento, al regime pensionistico di quest’ultima, dei diritti a pensione maturati dai dipendenti della BCE presso i loro regimi nazionali. 49 In una situazione del genere, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, i membri del personale della BCE che hanno maturato diritti a pensione presso il regime di uno Stato membro che non ha ancora concluso un siffatto accordo con la BCE si troverebbero, senza apparente giustificazione, in una situazione meno favorevole rispetto ai loro colleghi cittadini di uno Stato membro che abbia concluso con la BCE un siffatto accordo, il che darebbe luogo a una disparità di trattamento nei loro confronti nuocendo, in tal modo, al buon funzionamento di tale istituzione. 50 Nel caso di specie occorre osservare che, per quanto riguarda il trasferimento al regime pensionistico della BCE dei diritti a pensione maturati dai dipendenti della BCE presso un istituto di previdenza sociale di uno Stato membro, la BCE ha manifestato l’interesse a concludere accordi che prevedevano precisamente un tale trasferimento. 51 Alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 47 a 50 della presente sentenza, occorre concludere che il principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, implica, per uno Stato membro, l’obbligo di concorrere con la BCE al fine di concludere un accordo sul trasferimento, al regime pensionistico di quest’ultima, dei diritti a pensione maturati dai membri del suo personale presso il regime pensionistico di tale Stato membro. 52 È vero che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, il principio di leale cooperazione non può essere interpretato nel senso che obbliga lo Stato membro ad accettare tal quale un progetto di accordo eventualmente presentato dalla BCE. Ciò non toglie però che lo Stato membro debba partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati con la BCE diretti a concludere con quest’ultima un accordo dopo l’avvio degli stessi, al fine di rimuovere gli eventuali ostacoli esistenti, anche per quanto riguarda la determinazione di un metodo appropriato per il calcolo dell’importo equivalente ai diritti da trasferire. 53 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che si deve rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 45 e 48 TFUE, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e l’articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis delle condizioni di impiego della BCE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in mancanza di un accordo concluso tra la BCE e lo Stato membro interessato, a una normativa o a una prassi amministrativa di tale Stato membro che non consente a un membro del personale della BCE di trasferire al regime pensionistico di quest’ultima un importo corrispondente ai diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di tale Stato membro. Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE esige, in virtù del principio di leale cooperazione sancito da tale disposizione, che uno Stato membro al quale la BCE propone la conclusione di un accordo ai sensi di tale articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis, relativo al trasferimento, al regime pensionistico della BCE, dei diritti a pensione maturati dai membri del personale di quest’ultima presso il regime pensionistico di tale Stato membro, partecipi attivamente e in buona fede ai negoziati diretti a concludere con essa un tale accordo una volta che gli stessi sono stati avviati. Sulla seconda questione 54 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso autorizza il giudice di uno Stato membro adito da un membro del personale della BCE a disporre il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione maturati dall’interessato presso il regime pensionistico di tale Stato membro, anche in assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo, concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE, che preveda un tale trasferimento. 55 Occorre rilevare, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza della Corte, la facoltà di far trasferire diritti a pensione, prevista all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ha natura di diritto soggettivo attribuito dallo Statuto ed esercitabile sia nei confronti degli Stati membri sia nei confronti delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 14 giugno 1990, Weiser, C‑37/89 , EU:C:1990:254 , punto 12 e giurisprudenza ivi citata). 56 Tuttavia, dai punti 32 e 43 della presente sentenza risulta, da un lato, che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non si applica ai membri del personale della BCE e, dall’altro, che il trasferimento al regime pensionistico della BCE dei diritti a pensione maturati da un membro del personale di quest’ultima presso il regime pensionistico di uno Stato membro presuppone la conclusione di un accordo tra la BCE e tale Stato membro. 57 Ne consegue che, in mancanza di conclusione di un siffatto accordo tra la BCE e lo Stato membro interessato, un giudice di tale Stato membro, adito da un membro del personale della BCE che abbia maturato diritti a pensione presso il regime pensionistico di detto Stato membro, non può disporre il trasferimento di detti diritti al regime pensionistico della BCE. 58 Tuttavia, dalla risposta alla prima questione risulta che esiste un obbligo, derivante dal principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, per uno Stato membro, cui la BCE abbia chiesto di concludere un accordo vertente sul trasferimento di diritti a pensione, di partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati con la BCE in modo da pervenire a un accordo. 59 Se il giudice competente dello Stato membro interessato ritiene che le autorità competenti di tale Stato membro, a causa della loro indifferenza riguardo all’avvio di negoziati con la BCE al fine di concludere un accordo vertente sul trasferimento, al regime pensionistico di quest’ultima, dei diritti a pensione maturati dai membri del suo personale presso il regime pensionistico di detto Stato membro, non abbiano rispettato tale obbligo, esso è tenuto, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività quali risultano dalla giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest e a., C‑723/17 , EU:C:2019:533 , punto 54 ), ad adottare qualsiasi misura efficace prevista dalle norme procedurali nazionali applicabili affinché tali autorità partecipino attivamente e in buona fede ai negoziati con la BCE al fine di concludere un tale accordo. 60 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non autorizza il giudice di uno Stato membro adito da un membro del personale della BCE a disporre il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione maturati dall’interessato presso il regime pensionistico di tale Stato membro, in assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo, concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE, che preveda un tale trasferimento. Tuttavia, qualora, a causa della violazione, da parte di tale Stato membro, del suo obbligo, derivante dal principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, di partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati con la BCE al fine di concludere un accordo vertente sul trasferimento dei diritti a pensione, tale membro del personale della BCE si trovi nell’impossibilità di far trasferire, al regime pensionistico della BCE, i diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di detto Stato membro, tale disposizione impone che detto giudice adotti tutte le misure previste dalle norme procedurali nazionali al fine di assicurare il rispetto di detto obbligo da parte dell’autorità nazionale competente. Sulle spese 61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: 1) Gli articoli 45 e 48 TFUE, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e l’articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis della decisione della Banca centrale europea, del 9 giugno 1998, relativa all’adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 devono essere interpretati nel senso che: non ostano, in mancanza di un accordo concluso tra la Banca centrale europea (BCE) e lo Stato membro interessato, a una normativa o a una prassi amministrativa di tale Stato membro che non consente a un membro del personale della BCE di trasferire al regime pensionistico di quest’ultima un importo corrispondente ai diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di tale Stato membro. Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE esige, in virtù del principio di leale cooperazione sancito da tale disposizione, che uno Stato membro al quale la BCE propone la conclusione di un accordo ai sensi di tale articolo 8, lettera a), dell’allegato III bis, relativo al trasferimento, al regime pensionistico della BCE, dei diritti a pensione maturati dai membri del personale di quest’ultima presso il regime pensionistico di tale Stato membro, partecipi attivamente e in buona fede ai negoziati diretti a concludere con essa un tale accordo una volta che gli stessi sono stati avviati. 2) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non autorizza il giudice di uno Stato membro adito da un membro del personale della Banca centrale europea (BCE) a disporre il trasferimento al regime pensionistico di quest’ultima dei diritti a pensione maturati dall’interessato presso il regime pensionistico di tale Stato membro, in assenza di una disposizione del diritto nazionale o di un accordo, concluso tra lo Stato membro interessato e la BCE, che preveda un tale trasferimento. Tuttavia, qualora, a causa della violazione, da parte di tale Stato membro, del suo obbligo, derivante dal principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, di partecipare attivamente e in buona fede ai negoziati con la BCE al fine di concludere un accordo vertente sul trasferimento dei diritti a pensione, tale membro del personale della BCE si trovi nell’impossibilità di far trasferire, al regime pensionistico della BCE, i diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico di detto Stato membro, tale disposizione impone che detto giudice adotti tutte le misure previste dalle norme procedurali nazionali al fine di assicurare il rispetto di detto obbligo da parte dell’autorità nazionale competente. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris