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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40960/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLdSEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Leccercon la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascrittigli, di lesioni personali, danneggiamento e minaccia, irrogando la pena complessiva indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta attendibilità della persona offesa ed alla valutazione del compendio probatorio; - al diniego della circostanza attenuante della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Le censure relative ala ritenuta responsabilità del prevenuto sono versate in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la persona offesa, nella sua dettagliata ricostruzione dei fatti, si fosse dimostrata pienamente attendibile oltre ad aver trovato congruo riscontro, quantomeno sul fatto di lesioni, nella certificazione medica prodotta. 2 - Non era manifestamente illogico poi il diniego delle attenuanti generiche sia per il precedente penale, ancorchè risalente, sia per l'assenza di ragioni di meritevolezza.

L'avvertimento fatto dalla persona offesa all'imputato, che avrebbe avvisato i dirigenti del suo ingiustificato allontanamento dal luogo di lavoro, non costituiva affatto quella condotta ingiusta necessaria per concretare l'attenuante della provocazione. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ar o [OSCURATO:PERSONA] rio C2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLdSEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Leccercon la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascrittigli, di lesioni personali, danneggiamento e minaccia, irrogando la pena complessiva indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta attendibilità della persona offesa ed alla valutazione del compendio probatorio; - al diniego della circostanza attenuante della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Le censure relative ala ritenuta responsabilità del prevenuto sono versate in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la persona offesa, nella sua dettagliata ricostruzione dei fatti, si fosse dimostrata pienamente attendibile oltre ad aver trovato congruo riscontro, quantomeno sul fatto di lesioni, nella certificazione medica prodotta. 2 - Non era manifestamente illogico poi il diniego delle attenuanti generiche sia per il precedente penale, ancorchè risalente, sia per l'assenza di ragioni di meritevolezza. L'avvertimento fatto dalla persona offesa all'imputato, che avrebbe avvisato i dirigenti del suo ingiustificato allontanamento dal luogo di lavoro, non costituiva affatto quella condotta ingiusta necessaria per concretare l'attenuante della provocazione. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ar o [OSCURATO:PERSONA] rio C2
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