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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 1966

Cassazione n. 40030/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/01/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BEILMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] GIORDANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato del delitto di cui agli art. 81, 110, 629 co. 1 e 2 in relazione al comma 3 n. 3 dell'art. 628, 416bis.1 cod. pen. contestato al capo G6) della provvisoria contestazione, per avere, in concorso con altri, tra cui [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto della azienda di commercio all'ingrosso di pesce denominata Marittica soc. coop. di Manfredonia, costretto con minacce implicite i pescatori della marineria di Manfredonia, Sergio e [OSCURATO:PERSONA], a porsi in rapporto negoziale a condizioni imposte e in via esclusiva nella compravendita di frutti di mare con la predetta impresa Marittica soc. coop., impedendo alle vittime di perseguire liberamente i propri interessi economici.

Con la aggravante finalistica dell'agevolazione dell'associazione mafiosa contestata al capo A) della rubrica cautelare.

1.1. Secondo l'impostazione accusatoria, accolta dai giudici della cautela, [OSCURATO:PERSONA] - figlio del capo della stessa, [OSCURATO:PERSONA] - è un partecipe della associazione "c.d. mafia garganica", dedita alla commissione di innumerevoli delitti (in materia di stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco, anche da guerra, delitti contro la persona, estorsioni, intestazioni fittizie, rapine e furti, attività fraudolente ai danni dell'INPS) nella sua articolazione presente sui territori di Manfredonia, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, Mattinata e Vieste, contestata al capo A) della rubrica cautelare, e figura di spicco nella dimostrazione della capacità dell'associazione di ottenere, con la forza di intimidazione del vincolo associativo, il controllo di importanti attività economiche nel territorio di competenza, in particolare quella del commercio ittico.

Per quanto emerso, in particolare, dall'attività di intercettazione, Lombardi, infab, gestisce di fatto la società Marittica soc.coop - formalmente intestata all'incensurato [OSCURATO:PERSONA] - che, insieme alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituiscono gli strumenti attraverso cui la consorteria controlla tale importante settore economico a Manfredonia.

In tale ottica, si inquadra anche la condotta di cui al capo G6, volta a imporre alla famiglia Lanzone una collaborazione commerciale con la Marittica, costringendoli ad abbandonare il rapporto commerciale con il loro storico cliente [OSCURATO:PERSONA], e a vendere l'intero pescato alla Marittica a condizioni economiche ben definite ed esclusive, così impedendo ai Lanzone la libera e vantaggiosa commercializzazione dei cannolicchi, della cui pesca essi erano considerati i più esperti.

Dalle intercettazioni telefoniche si desume che [OSCURATO:PERSONA] ha concorso all'estorsione realizzata insieme a [OSCURATO:PERSONA], a Caterino e a Lebiu, prima riferendo a [OSCURATO:PERSONA] che i Lanzone erano pescatori esperti, e poi veicolando le "direttive" impartite dal Lombardi, per le quali la totalità del pescato doveva essere destinata alla Marittica soc. coop. a prezzo di vendita non conveniente per i Lanzone.

1.1. Il Tribunale , che ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza per il delitto contestato al Bottalico, anche relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen - ha individuato a suo carico le esigenze di special prevenzione di cui all'art. 274 lett. c) cod, proc. pen. superando le obiezioni difensive che avevano posto in luce l'apporto non duraturo al sodalizio del Bottalico, la cui condotta si è esaurita in quella contestata al capo G6 - aspetto incidente in specie sul profilo dell'attualità delle esigenze; era stata, inoltre, sottolineata dalla difesa, la circostanza che la Marittica soc. coop. era stata raggiunta da interdittiva antimafia nel gennaio 2020, per poi fallire nel novembre 2011, e come il Bottalico svolga attività di pescatore, l'unico membro della sua famiglia che esplica attività lavorativa.

1.2. Secondo il Tribunale distrettuale, infatti, il ricorrente è contiguo al circuito criminale mafioso in esame, per gli strettissimi legami con alcuni esponenti anche di vertice della associazione sub A, in primis [OSCURATO:PERSONA], figlio del capoclan, i quali, sprovvisti di competenze, si affidavano proprio al Bottalico per rapportarsi in nome e nell'interesse dell'impresa mafiosa con i pescatori del luogo.

L'ordinanza ha altresì sottolineato come il Bottalico beneficiasse delle confidenze degli associati con riguardo alle attività delittuose programmate, a conforto del la fiducia in lui riposta, e l'apporto che la condotta del ricorrente ha fornito all'associazione nella crescita imprenditoriale della società Marittica soc. coop., contribuendo a garantirle il controllo del settore ittico del posto.

1.3. Ai fini cautelari sono stati ancora evidenziati i precedenti specifici del ricorrente, e l'assenza di segni di rescissione dei legami così evidenziati.

Cosicchè - secondo il tribunale - la presunzione relativa di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen. non può dirsi superata neppure dal decorso di un lasso temporale non particolarmente rilevante, in virtù dei consolidati legami con esponenti del sodalizio mafioso e della non occasionale messa a disposizione dello stesso, elementi che rendono concreto il pericolo che egli possa nuovamente rendersi disponibile verso esponenti del clan, che risulta dedito a molteplici attività economiche. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, che attinge le esigenze cautelari, denunciando violazione degli artt. 272 e 274 lett. cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, con riguardo alla valutazione dei profili della concretezza ed attualità.

Si duole la la Difesa ricorrente che il tribunale ha tratto la concretezza e attualità del pericolo esclusivamente dalla gravità del titolo di reato, omettendo uno specifico esame della personalità dell'indagato, incensurato.

D'altro canto, il tribunale non ha formulato una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, in presenza di una sola contestazione non preceduta da altre manifestazioni di inclinazione delinquenziale, e in relazione a fatti risalenti al 2016. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.

1. Posto che la Difesa non contesta la sussistenza del presupposto della gravità indiziaria del reato ascritto all'indagato, il Tribunale distrettuale, nel condividere il giudizio del Gip in tema di esigenze cautelari circa la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione delle condotte delittuose, ha fatto corretta applicazione dei principi declinati in tema di valutazione della attualità delle esigenze cautelari.

Se è vero, infatti, che l'intensità del pericolo di reiterazione del crimine diminuisce, naturalmente, con l'incremento dell'intervallo temporale che divide i fatti contestati dall'emissione dell'ordinanza cautelare, è parimenti indubbio che il cd. tempo silente", anche alla luce della novella legislativa, non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione dei reati.

Invero, il requisito dell'attualità, lungi dall'assumere significato equivalente a quello di vicinanza dei fatti ascritti e di imminenza del pericolo di commissione di un altro reato, indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr. tra le più recenti, Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021,Rv. 280566 -01).

Si richiede, dunque, che il relativo giudizio riposi sulla valutazione del rapporto esistente fra la tipologia alla quale appartiene il reato contestato e il contesto ambientale in cui possono svilupparsi le possibilità di azione dell'indagato.

3. Nel provvedimento impugnato, con motivazione precisa - attraverso l'illustrazione del tenore di una conversazione nella quale è stata richiamata una conversazione, intercettata, nella quale emerge come sia stato proprio il ricorrente a indicare al sodalizio i Lanzone quali pescatori esperti, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], con cui sussiste un legame fiduciario, nonché valorizzando proprio il legame fiduciario con alcuni associati, che lo facevano destinatario delle proprie confidenze in merito alla programmazioni di delitti - è stato evidenziato proprio questo profilo, concernente i contatti dell'indagato, e le conseguenze della sua condotta per avere agevolato la crescita "imprenditoriale" sulla società Marittica soc. coop. contribuendo a garantirle il controllo quasi totale del settore ittico del logo, in danno di società concorrenti e dei pescatori, "con l'ulteriore precipitato del rafforzamento dell'associazione mafiosa che dalla Marittica traeva costantemente linfa economica".

Accanto a ciò, è stata considerata la presenza di precedenti penali anche specifici, e pendenze, tutti elementi valutati in senso deponente per la proclività al delitto, risultando il Bottalico contiguo al circuito criminale mafioso in esame, anche per l'assenza di elementi in forza dei quali ritenere la rescissione dei legami con gli esponenti dell'ambiente mafioso.

3. Dunque, il Tribunale ha condotto l'esame del profilo qui attinto dal ricorso, partendo dall'analisi delle condotte delittuose poste in essere e dalla valutazione della loro gravità, a cui ha aggiunto la considerazione della particolare condizione dell'indagato, per "il rapporto fiduciario che il ricorrente risulta avere instaurato con alcuni membri di rilievo del sodalizio ( in primis [OSCURATO:PERSONA] figlio del capo clan [OSCURATO:PERSONA]" , sottolineando il rilievo e le conseguenze del contributo non occasionale offerto al sodalizio, che si inserisce nell'ambito più ampia e stabile disponibilità a favorire gli interessi del sodalizio, poiché "traspare che il Bottalico abbia fornito il suo contributo agli interessi del sodalizio non occasionalmente e in funzione di quella specifica iniziativa imprenditoriale ma nell'ambito di una disponibilità più ampia, rale da potersi rinnovare in altre vesti e in altri contesti".

Invero, non essendo venuta meno la capacità a delinquere, il corollario che ne trae il Tribunale è che "essa, per realizzare i suoi fini, potrà servirsi nuovamente di soggetti, quali il Bottalico che... risulta legato ai suoi membri di maggior rilievo ed ha già dimostrato di essersi, in termini di non mera occasionalità, messo a disposizione del sodalizio"

4. E' stata accertata, quindi, con ampia e corretta motivazione, la presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020,Rv. 279122 -01).

5. La motivazione dell'ordinanza impugnata resiste, dunque, alle censure difensive, ancor più ove si consideri che, come il Tribunale ha anche chiarito, nel caso in esame, in ragione della contestazione provvisoria, debbono trovare applicazione le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. .

Ora, sono note le indicazioni provenienti dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari si riflette sulla motivazione del provvedimento cautelare semplificando l'onere dimostrativo che grava sull'accusa, giacchè determina la necessità, non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzare la sussistenza di eventual ragioni di esclusione delle esigenze di cautela, con necessità che tali ragioni siano state evidenziate dalla parte, o siano direttamente evincibili dagli atti (Sez. 5, 8/03/2016, n. 33051, Rv. 268664; Sez. 1, 21/10/2015, n. 5787, dep. 2016, Rv. 265986.).

Nel caso di specie, il Tribunale, soffermandosi sul presupposto dell'attualità e della concretezza delle esigenze di cautela, non si è limitato, come avrebbe potuto, a rilevare l'assenza di circostanze di segno contrario alla ravvisata sussistenza del pericolo di recidiva, ma, per quanto si è già osservato, ha dato conto, positivamente, della concreta sussistenza del pericolo di recidiva.

Parimenti incensurabile la valutazione con la quale il Tribunale, poi, in applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha ritenuto adeguata una misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere. 6.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/01/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BEILMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] GIORDANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato del delitto di cui agli art. 81, 110, 629 co. 1 e 2 in relazione al comma 3 n. 3 dell'art. 628, 416bis.1 cod. pen. contestato al capo G6) della provvisoria contestazione, per avere, in concorso con altri, tra cui [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto della azienda di commercio all'ingrosso di pesce denominata Marittica soc. coop. di Manfredonia, costretto con minacce implicite i pescatori della marineria di Manfredonia, Sergio e [OSCURATO:PERSONA], a porsi in rapporto negoziale a condizioni imposte e in via esclusiva nella compravendita di frutti di mare con la predetta impresa Marittica soc. coop., impedendo alle vittime di perseguire liberamente i propri interessi economici. Con la aggravante finalistica dell'agevolazione dell'associazione mafiosa contestata al capo A) della rubrica cautelare. 1.1. Secondo l'impostazione accusatoria, accolta dai giudici della cautela, [OSCURATO:PERSONA] - figlio del capo della stessa, [OSCURATO:PERSONA] - è un partecipe della associazione "c.d. mafia garganica", dedita alla commissione di innumerevoli delitti (in materia di stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco, anche da guerra, delitti contro la persona, estorsioni, intestazioni fittizie, rapine e furti, attività fraudolente ai danni dell'INPS) nella sua articolazione presente sui territori di Manfredonia, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, Mattinata e Vieste, contestata al capo A) della rubrica cautelare, e figura di spicco nella dimostrazione della capacità dell'associazione di ottenere, con la forza di intimidazione del vincolo associativo, il controllo di importanti attività economiche nel territorio di competenza, in particolare quella del commercio ittico. Per quanto emerso, in particolare, dall'attività di intercettazione, Lombardi, infab, gestisce di fatto la società Marittica soc.coop - formalmente intestata all'incensurato [OSCURATO:PERSONA] - che, insieme alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituiscono gli strumenti attraverso cui la consorteria controlla tale importante settore economico a Manfredonia. In tale ottica, si inquadra anche la condotta di cui al capo G6, volta a imporre alla famiglia Lanzone una collaborazione commerciale con la Marittica, costringendoli ad abbandonare il rapporto commerciale con il loro storico cliente [OSCURATO:PERSONA], e a vendere l'intero pescato alla Marittica a condizioni economiche ben definite ed esclusive, così impedendo ai Lanzone la libera e vantaggiosa commercializzazione dei cannolicchi, della cui pesca essi erano considerati i più esperti. Dalle intercettazioni telefoniche si desume che [OSCURATO:PERSONA] ha concorso all'estorsione realizzata insieme a [OSCURATO:PERSONA], a Caterino e a Lebiu, prima riferendo a [OSCURATO:PERSONA] che i Lanzone erano pescatori esperti, e poi veicolando le "direttive" impartite dal Lombardi, per le quali la totalità del pescato doveva essere destinata alla Marittica soc. coop. a prezzo di vendita non conveniente per i Lanzone. 1.1. Il Tribunale , che ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza per il delitto contestato al Bottalico, anche relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen - ha individuato a suo carico le esigenze di special prevenzione di cui all'art. 274 lett. c) cod, proc. pen. superando le obiezioni difensive che avevano posto in luce l'apporto non duraturo al sodalizio del Bottalico, la cui condotta si è esaurita in quella contestata al capo G6 - aspetto incidente in specie sul profilo dell'attualità delle esigenze; era stata, inoltre, sottolineata dalla difesa, la circostanza che la Marittica soc. coop. era stata raggiunta da interdittiva antimafia nel gennaio 2020, per poi fallire nel novembre 2011, e come il Bottalico svolga attività di pescatore, l'unico membro della sua famiglia che esplica attività lavorativa. 1.2. Secondo il Tribunale distrettuale, infatti, il ricorrente è contiguo al circuito criminale mafioso in esame, per gli strettissimi legami con alcuni esponenti anche di vertice della associazione sub A, in primis [OSCURATO:PERSONA], figlio del capoclan, i quali, sprovvisti di competenze, si affidavano proprio al Bottalico per rapportarsi in nome e nell'interesse dell'impresa mafiosa con i pescatori del luogo. L'ordinanza ha altresì sottolineato come il Bottalico beneficiasse delle confidenze degli associati con riguardo alle attività delittuose programmate, a conforto del la fiducia in lui riposta, e l'apporto che la condotta del ricorrente ha fornito all'associazione nella crescita imprenditoriale della società Marittica soc. coop., contribuendo a garantirle il controllo del settore ittico del posto. 1.3. Ai fini cautelari sono stati ancora evidenziati i precedenti specifici del ricorrente, e l'assenza di segni di rescissione dei legami così evidenziati. Cosicchè - secondo il tribunale - la presunzione relativa di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen. non può dirsi superata neppure dal decorso di un lasso temporale non particolarmente rilevante, in virtù dei consolidati legami con esponenti del sodalizio mafioso e della non occasionale messa a disposizione dello stesso, elementi che rendono concreto il pericolo che egli possa nuovamente rendersi disponibile verso esponenti del clan, che risulta dedito a molteplici attività economiche. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, che attinge le esigenze cautelari, denunciando violazione degli artt. 272 e 274 lett. cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, con riguardo alla valutazione dei profili della concretezza ed attualità. Si duole la la Difesa ricorrente che il tribunale ha tratto la concretezza e attualità del pericolo esclusivamente dalla gravità del titolo di reato, omettendo uno specifico esame della personalità dell'indagato, incensurato. D'altro canto, il tribunale non ha formulato una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, in presenza di una sola contestazione non preceduta da altre manifestazioni di inclinazione delinquenziale, e in relazione a fatti risalenti al 2016. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. Posto che la Difesa non contesta la sussistenza del presupposto della gravità indiziaria del reato ascritto all'indagato, il Tribunale distrettuale, nel condividere il giudizio del Gip in tema di esigenze cautelari circa la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione delle condotte delittuose, ha fatto corretta applicazione dei principi declinati in tema di valutazione della attualità delle esigenze cautelari. Se è vero, infatti, che l'intensità del pericolo di reiterazione del crimine diminuisce, naturalmente, con l'incremento dell'intervallo temporale che divide i fatti contestati dall'emissione dell'ordinanza cautelare, è parimenti indubbio che il cd. tempo silente", anche alla luce della novella legislativa, non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione dei reati. Invero, il requisito dell'attualità, lungi dall'assumere significato equivalente a quello di vicinanza dei fatti ascritti e di imminenza del pericolo di commissione di un altro reato, indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr. tra le più recenti, Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021,Rv. 280566 -01). Si richiede, dunque, che il relativo giudizio riposi sulla valutazione del rapporto esistente fra la tipologia alla quale appartiene il reato contestato e il contesto ambientale in cui possono svilupparsi le possibilità di azione dell'indagato. 3. Nel provvedimento impugnato, con motivazione precisa - attraverso l'illustrazione del tenore di una conversazione nella quale è stata richiamata una conversazione, intercettata, nella quale emerge come sia stato proprio il ricorrente a indicare al sodalizio i Lanzone quali pescatori esperti, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], con cui sussiste un legame fiduciario, nonché valorizzando proprio il legame fiduciario con alcuni associati, che lo facevano destinatario delle proprie confidenze in merito alla programmazioni di delitti - è stato evidenziato proprio questo profilo, concernente i contatti dell'indagato, e le conseguenze della sua condotta per avere agevolato la crescita "imprenditoriale" sulla società Marittica soc. coop. contribuendo a garantirle il controllo quasi totale del settore ittico del logo, in danno di società concorrenti e dei pescatori, "con l'ulteriore precipitato del rafforzamento dell'associazione mafiosa che dalla Marittica traeva costantemente linfa economica". Accanto a ciò, è stata considerata la presenza di precedenti penali anche specifici, e pendenze, tutti elementi valutati in senso deponente per la proclività al delitto, risultando il Bottalico contiguo al circuito criminale mafioso in esame, anche per l'assenza di elementi in forza dei quali ritenere la rescissione dei legami con gli esponenti dell'ambiente mafioso. 3. Dunque, il Tribunale ha condotto l'esame del profilo qui attinto dal ricorso, partendo dall'analisi delle condotte delittuose poste in essere e dalla valutazione della loro gravità, a cui ha aggiunto la considerazione della particolare condizione dell'indagato, per "il rapporto fiduciario che il ricorrente risulta avere instaurato con alcuni membri di rilievo del sodalizio ( in primis [OSCURATO:PERSONA] figlio del capo clan [OSCURATO:PERSONA]" , sottolineando il rilievo e le conseguenze del contributo non occasionale offerto al sodalizio, che si inserisce nell'ambito più ampia e stabile disponibilità a favorire gli interessi del sodalizio, poiché "traspare che il Bottalico abbia fornito il suo contributo agli interessi del sodalizio non occasionalmente e in funzione di quella specifica iniziativa imprenditoriale ma nell'ambito di una disponibilità più ampia, rale da potersi rinnovare in altre vesti e in altri contesti". Invero, non essendo venuta meno la capacità a delinquere, il corollario che ne trae il Tribunale è che "essa, per realizzare i suoi fini, potrà servirsi nuovamente di soggetti, quali il Bottalico che... risulta legato ai suoi membri di maggior rilievo ed ha già dimostrato di essersi, in termini di non mera occasionalità, messo a disposizione del sodalizio" 4. E' stata accertata, quindi, con ampia e corretta motivazione, la presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020,Rv. 279122 -01). 5. La motivazione dell'ordinanza impugnata resiste, dunque, alle censure difensive, ancor più ove si consideri che, come il Tribunale ha anche chiarito, nel caso in esame, in ragione della contestazione provvisoria, debbono trovare applicazione le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. . Ora, sono note le indicazioni provenienti dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari si riflette sulla motivazione del provvedimento cautelare semplificando l'onere dimostrativo che grava sull'accusa, giacchè determina la necessità, non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzare la sussistenza di eventual ragioni di esclusione delle esigenze di cautela, con necessità che tali ragioni siano state evidenziate dalla parte, o siano direttamente evincibili dagli atti (Sez. 5, 8/03/2016, n. 33051, Rv. 268664; Sez. 1, 21/10/2015, n. 5787, dep. 2016, Rv. 265986.). Nel caso di specie, il Tribunale, soffermandosi sul presupposto dell'attualità e della concretezza delle esigenze di cautela, non si è limitato, come avrebbe potuto, a rilevare l'assenza di circostanze di segno contrario alla ravvisata sussistenza del pericolo di recidiva, ma, per quanto si è già osservato, ha dato conto, positivamente, della concreta sussistenza del pericolo di recidiva. Parimenti incensurabile la valutazione con la quale il Tribunale, poi, in applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha ritenuto adeguata una misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere. 6.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ri
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