CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 06108/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi adduce il reato, commesso il 23 marzo 2016, stanti i 212 giorni di sospensione del decorso della prescrizione, la prescrizione sarebbe maturata dopo la emissione della sentenza della Corte di appello emessa il 21 dicembre 2023; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurebila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Ogamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle/ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consigl11e estensore Il esidente