Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 agosto 1985

Cassazione n. 41128/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il 09/08/1985 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 07 novembre 2019 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 21 aprile 2016, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava in anni tre di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio colposo commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle norme sulla circolazione stradale.

2. Veniva contestato all'imputato di avere, viaggiando alla guida di una moto di grossa cilindrata, in violazione dell'art. 141 cod. strada e avendo tenuto una velocità di 90 Km/h, non adeguata né alle caratteristiche della strada né alle Condizioni di visibilità, nonché dell'art. 142 cod. strada, vigendo nel centro abitato, ove si trovava, il limite di velocità di 50 km/h, cagionato il decesso del pedone [OSCURATO:PERSONA], che investiva in modo violento con la parte anteriore destra del motociclo, nonché del passeggero [OSCURATO:PERSONA], che, a seguito dell'impatto del motociclo col pedone, veniva sbalzato dal veicolo/precipitando al suolo.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 589 c.p., art. 605 c.p.p., art. 546 c.p.p., art. 192 c.p.p., art. 111 Costvin quanto la Corte avrebbe omesso di esaminare le censure svolte con l'atto di gravamelomettendo di argomentare in ordine alla erronea valutazione della testimonianza resa dal M.[OSCURATO:PERSONA] sulla base della quale ilVibunale aveva ritenuto provato che fosse l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla guida della moto; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. essendo la Corte incorsa in evidente travisamento della prova in ordine alla ricostruzione del sinistro.

Pur avendo infatti il consulente della Procura concluso nel senso di non poter determinare in modo sufficientemente attendibile chi fosse realmente alla guida del suddetto motociclo, la Corte, recependo quanto statuito dal Tribunale e affermando la responsabilità dell'imputato, avrebbe considerato una prova in realtà inesistente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, la difesa lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare su una specifica doglianza sollevata con l'atto di appello7 essendosi espressamente denunciato come la sentenza di prime cure si fosse basata sulla erronea valutazione della testimonianza resa dal [OSCURATO:PERSONA] non potendosi da questa dedurre che con certezza fosse proprio l'imputato alla guida della moto all'atto del sinistro. 2.1 La censura è generica e manifestamente infondata/ in quanto la Corte territoriale, riesaminando criticamente ed integrando la pronuncia di primo grado proprio alla luce delle complessive argomentazioni sviluppate dalla difesa nell'atto di impugnazione, ha ritenuto che la prova di cui il ricorrente lamenta la omessa valutazione fosse ininfluente ai fini del decidere.

Le valutazioni e conclusioni del primo giudice sono state, infatti, condivise dai giudici del gravame che, con motivazione del tutto logica ed esaustiva ;hanno argomentato come dovesse ritenersi del tutto infondato il dato relativo alla presunta incertezza di chi fosse alla guida del motoveicolo sinistr? esponendo analiticamente (pag. 6 della sentenza) gli elementi probatori che, a prescindere dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], univocamente deponevano nel senso per cui a condurre il motoveicolo fosse proprio il Salimbeni.

Non sussistono(pertanto, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza.

Del resto, è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello per cui nel giudizio di impugnazione il giudice possa applicare il cd. criterio di resistenza, ovvero ritenere possibile, confrontandosi con le ragioni delle parti e con il ragionamento del primo giudice, pervenire al convincimento prescindendo dalla prova contestata.

Un tale criterio è stato più volte affermato chiarendosi che, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (da ultimo Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01).

Ciò in armonia con il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito non ha l'obbligo di fornire specifica motivazione a sostegno del mancato accoglimento di qualsivoglia istanza difensiva, configurandosi il suddetto obbligo solo se ed in quanto l'istanza negletta riguardi un punto di decisiva rilevanza; e tale condizione in tanto può verificarsi in quanto la motivazione concernente quel punto risulti mancante o manifestamente illogica, cosa che spetta al ricorrente dimostrare.

2. Con il secondo motivo/ il ricorrente lamenta travisamento della prova in quantok la Corte avrebbe considerato una prova inesistente. non avendo il consulente della Procura concluso nel senso di poter determinare in modo sufficientemente attendibile chi fosse realmente alla guida del motociclo.

Anche tale motivo deve ritenersi inammissibile in quanto aspecificol poiché sfugge al confronto con la sentenza impugnatatnella quale si offre chiaramente conto delle conclusioni rese dal consulente tecnico della Procuraiil quale, pur non avendo accertato chi fosse alla guida del veicolo, aveva evidenziato di non aver riscontrato sulla persona del Perrotta le lesioni tipiche della posizione del conducente e dunque lesioni al polso (per la brusca frenata) e alla caviglia (per la pedaliera).

Tale dato, che consentiva di escludere che il veicolo fosse condotto dal deceduto Perrotta, è stato, dunque, valutato dalla Corte in modo pertinente, congiuntamente agli altri elementi probatori emersi a carico dell'imputato e che consentivano di ritenere con certezza che fosse proprio lui a condurre il mezzo.

Nella sentenza si considera infatti che: - la moto era di proprietà del padre del ricorrente ed era in uso a quest'ultimo che, sicuramente, la conduceva, per come riferito dal teste Romano, la sera del sinistro; - altra testimone aveva dichiarato che proprio quella sera la persona offesa aveva chiesto al Salimbeni di andare a fare un giro sulla stessa moto che, a quel momento, era certamente da lui guidata. 2.1 La corte di appello ha dunque rivalutato e valorizzato il medesimo compendio probatorio già sottoposto al vaglio derrribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellantp giunta alle medesime conclusioni in ordine alla responsabilità dell'imputato, considerando altresì, quale ulteriore elemento di sicuro rilievo logico, il fatto che il ricorrente nel corso dell'intero giudizio non aveva mai sostenuto che egli non fosse alla guida del veicolo e che lo stesso fosse invece condotto dal Perrotta. 2.2 Per quanto esposto, il motivo dedotto, più che far valere un travisamento della prova, è volto ad ottenere una rilettura degli elementi di prova, fondata su mere ed indimostrate congetture, che non è consentita in questa sede, non confrontandosi adeguatamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

Nel caso in esame, peraltro, trattandosi di sostanziale "doppia conforme" le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

3. Per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il 09/08/1985 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 07 novembre 2019 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 21 aprile 2016, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava in anni tre di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio colposo commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle norme sulla circolazione stradale. 2. Veniva contestato all'imputato di avere, viaggiando alla guida di una moto di grossa cilindrata, in violazione dell'art. 141 cod. strada e avendo tenuto una velocità di 90 Km/h, non adeguata né alle caratteristiche della strada né alle Condizioni di visibilità, nonché dell'art. 142 cod. strada, vigendo nel centro abitato, ove si trovava, il limite di velocità di 50 km/h, cagionato il decesso del pedone [OSCURATO:PERSONA], che investiva in modo violento con la parte anteriore destra del motociclo, nonché del passeggero [OSCURATO:PERSONA], che, a seguito dell'impatto del motociclo col pedone, veniva sbalzato dal veicolo/precipitando al suolo. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 589 c.p., art. 605 c.p.p., art. 546 c.p.p., art. 192 c.p.p., art. 111 Costvin quanto la Corte avrebbe omesso di esaminare le censure svolte con l'atto di gravamelomettendo di argomentare in ordine alla erronea valutazione della testimonianza resa dal M.[OSCURATO:PERSONA] sulla base della quale ilVibunale aveva ritenuto provato che fosse l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla guida della moto; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. essendo la Corte incorsa in evidente travisamento della prova in ordine alla ricostruzione del sinistro. Pur avendo infatti il consulente della Procura concluso nel senso di non poter determinare in modo sufficientemente attendibile chi fosse realmente alla guida del suddetto motociclo, la Corte, recependo quanto statuito dal Tribunale e affermando la responsabilità dell'imputato, avrebbe considerato una prova in realtà inesistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, la difesa lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare su una specifica doglianza sollevata con l'atto di appello7 essendosi espressamente denunciato come la sentenza di prime cure si fosse basata sulla erronea valutazione della testimonianza resa dal [OSCURATO:PERSONA] non potendosi da questa dedurre che con certezza fosse proprio l'imputato alla guida della moto all'atto del sinistro. 2.1 La censura è generica e manifestamente infondata/ in quanto la Corte territoriale, riesaminando criticamente ed integrando la pronuncia di primo grado proprio alla luce delle complessive argomentazioni sviluppate dalla difesa nell'atto di impugnazione, ha ritenuto che la prova di cui il ricorrente lamenta la omessa valutazione fosse ininfluente ai fini del decidere. Le valutazioni e conclusioni del primo giudice sono state, infatti, condivise dai giudici del gravame che, con motivazione del tutto logica ed esaustiva ;hanno argomentato come dovesse ritenersi del tutto infondato il dato relativo alla presunta incertezza di chi fosse alla guida del motoveicolo sinistr? esponendo analiticamente (pag. 6 della sentenza) gli elementi probatori che, a prescindere dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], univocamente deponevano nel senso per cui a condurre il motoveicolo fosse proprio il Salimbeni. Non sussistono(pertanto, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza. Del resto, è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello per cui nel giudizio di impugnazione il giudice possa applicare il cd. criterio di resistenza, ovvero ritenere possibile, confrontandosi con le ragioni delle parti e con il ragionamento del primo giudice, pervenire al convincimento prescindendo dalla prova contestata. Un tale criterio è stato più volte affermato chiarendosi che, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (da ultimo Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01). Ciò in armonia con il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito non ha l'obbligo di fornire specifica motivazione a sostegno del mancato accoglimento di qualsivoglia istanza difensiva, configurandosi il suddetto obbligo solo se ed in quanto l'istanza negletta riguardi un punto di decisiva rilevanza; e tale condizione in tanto può verificarsi in quanto la motivazione concernente quel punto risulti mancante o manifestamente illogica, cosa che spetta al ricorrente dimostrare. 2. Con il secondo motivo/ il ricorrente lamenta travisamento della prova in quantok la Corte avrebbe considerato una prova inesistente. non avendo il consulente della Procura concluso nel senso di poter determinare in modo sufficientemente attendibile chi fosse realmente alla guida del motociclo. Anche tale motivo deve ritenersi inammissibile in quanto aspecificol poiché sfugge al confronto con la sentenza impugnatatnella quale si offre chiaramente conto delle conclusioni rese dal consulente tecnico della Procuraiil quale, pur non avendo accertato chi fosse alla guida del veicolo, aveva evidenziato di non aver riscontrato sulla persona del Perrotta le lesioni tipiche della posizione del conducente e dunque lesioni al polso (per la brusca frenata) e alla caviglia (per la pedaliera). Tale dato, che consentiva di escludere che il veicolo fosse condotto dal deceduto Perrotta, è stato, dunque, valutato dalla Corte in modo pertinente, congiuntamente agli altri elementi probatori emersi a carico dell'imputato e che consentivano di ritenere con certezza che fosse proprio lui a condurre il mezzo. Nella sentenza si considera infatti che: - la moto era di proprietà del padre del ricorrente ed era in uso a quest'ultimo che, sicuramente, la conduceva, per come riferito dal teste Romano, la sera del sinistro; - altra testimone aveva dichiarato che proprio quella sera la persona offesa aveva chiesto al Salimbeni di andare a fare un giro sulla stessa moto che, a quel momento, era certamente da lui guidata. 2.1 La corte di appello ha dunque rivalutato e valorizzato il medesimo compendio probatorio già sottoposto al vaglio derrribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellantp giunta alle medesime conclusioni in ordine alla responsabilità dell'imputato, considerando altresì, quale ulteriore elemento di sicuro rilievo logico, il fatto che il ricorrente nel corso dell'intero giudizio non aveva mai sostenuto che egli non fosse alla guida del veicolo e che lo stesso fosse invece condotto dal Perrotta. 2.2 Per quanto esposto, il motivo dedotto, più che far valere un travisamento della prova, è volto ad ottenere una rilettura degli elementi di prova, fondata su mere ed indimostrate congetture, che non è consentita in questa sede, non confrontandosi adeguatamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Nel caso in esame, peraltro, trattandosi di sostanziale "doppia conforme" le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. 3. Per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 41128/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris