CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2021
Cassazione n. 46445/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 15/7/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ,/ 1. Con ordinanza in data 30/4/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania dispose l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato dei delitti di associazione mafiosa (capo A, in Noto e comuni limitrofi dal gennaio 2017 all'agosto 2018), di tentata estorsione pluriaggravata (capo K, in Noto il 21/3/2018), nonché in materia di stupefacenti. Con successiva ordinanza in data 3/6/2021, il Tribunale del riesame di Catania dichiarò la perdita di efficacia della misura a causa del mancato rispetto del termine di tre giorni prima dell'udienza entro il quale, a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., è necessaria la notifica del relativo avviso all'indagato. 1.1. Con nuova ordinanza in data 14/6/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania dispose nuovamente l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di associazione mafiosa e di estorsione aggravata. 1.2. Con ordinanza in data 15/7/2021, il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame, ritenendo sussistenti le eccezionali esigenze cautelari richieste dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per la rinnovazione della misura. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , la mancanza della motivazione, nella accezione della mera apparenza della «specifica motivazione», in ordine alla sussistenza delle «eccezionali esigenze cautelari». Nel dettaglio, il ricorso denuncia, sotto un primo profilo, che il Pubblico ministero, al fine di aggirare il precetto normativo, avrebbe utilizzato le dichiarazioni rese dal collaboratore Capodieci in data 15/2/2021 senza inserirle nel fascicolo nella disponibilità del Giudice della cautela, che il 30/4/2021 aveva adottato la prima ordinanza cautelare. In ogni caso, i richiami alle sue dichiarazioni non sarebbero idonei a connotare come eccezionali le esigenze cautelari, rispetto a quanto ritenuto con il primo titolo custodiale, atteso che i dati da esse enucleabili afferirebbero, esclusivamente, al tema della gravità indiziaria e non consentirebbero di ritenere, in termini di sostanziale certezza, che l'indagato possa commettere, se non sottoposto alla misura, reati della stessa specie di quelli per cui si procede. In particolare, ai fini della relativa prognosi sarebbe del tutto irrilevante che [OSCURATO:PERSONA], nel 2016, abbia potuto gestire una bisca clandestina o che Capodieci nel 2016 abbia potuto acquistare della sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] (fatto privo, comunque, di riscontro); o, ancora, che [OSCURATO:PERSONA], durante la detenzione, abbia «addestrato» altro detenuto affinché questi, rimesso in libertà, «curasse i suoi interessi all'esterno», non sussistendo alcun riscontro circa tale addestramento, o che gli interessi da curare all'esterno fossero di natura illecita. In realtà, i dati posti a sostegno della presunta eccezionalità delle esigenze cautelari sarebbero una mera riproposizione dei temi già trattati con la precedente ordinanza, quali il ruolo di spicco attribuito a [OSCURATO:PERSONA], i suoi precedenti penali, i metodi violenti e intimidatori, l'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e i fatti illeciti ad esso sottesi, sicché non sarebbe dato comprendere come le esigenze cautelari possano essere diventate «eccezionali». E del resto, dall'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ininterrottamente detenuto, prima in custodia cautelare e poi in esecuzione pena, con fine prevista per il 3/1/2027, senza che sia probabile, allo stato, una sua eventuale ammissione ai benefici penitenziari, tenuto conto di alcuni gravi carichi pendenti per tentata estorsione aggravata. Peraltro, dal materiale captativo in atti emergerebbe la frattura verificatasi con i Trigila, ciò che smentirebbe l'eccezionalità delle esigenze cautelari. Sotto altro profilo, il Tribunale del riesame avrebbe affermato la sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari con mere clausole di stile, così aggirando l'obbligo della motivazione rinforzata previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Privi di motivazione sarebbero rimasti i rilievi difensivi circa le propalazioni di Capodieci relativamente a fatti privi di riscontro, afferenti al 2016, «fuori» dal periodo oggetto dell'imputazione provvisoria (dal gennaio 2017 al luglio 2018); nonché circa la dedotta insussistenza della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato scaturente dallo stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA] con fine pena [OSCURATO:DATA_NASCITA], che non consentirebbe il verificarsi dell'occasione di commettere reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Preliminarmente, giova osservare che in tema di riesame di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, rinnovata ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la presenza di eccezionali esigenze cautelari deve risultare rispetto al quadro cautelare ordinario e non già rispetto alla misura caducata, ben potendo dette esigenze essere desunte dai medesimi elementi già sussistenti al momento dell'emissione della prima ordinanza e non essendo, dunque, a tal fine necessario un quid pluris rispetto alle esigenze che fondavano la misura perenta o la ricorrenza di elementi nuovi sopravvenuti (Sez. 2, n. 51098 del 4/11/2016, Iovine, Rv. 268346-01; Sez. 2, n. 16187 del 1/2/2017, Sinicropi, Rv. 270265-01). Le esigenze cautelari alla cui sussistenza è condizionata la nuova emissione del titolo si distinguono, pertanto, da quelle ordinarie unicamente per il grado del pericolo di reiterazione, il quale deve superare la mera concretezza e l'attualità richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653-01). Inoltre, va ribadito che l'obbligo della motivazione a carico del giudice della cautela sussiste anche in presenza di reati soggetti alla doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non valendo, in tal caso, la certezza della reiterazione del reato da parte dell'indagato, già presunta, sia pure juris tantum, dal legislatore, a superare la specifica prescrizione richiesta dall'art. 309, comma 10, che si pone, rispetto ad essa, come norma di carattere speciale (Sez. 3, n. 12960 del 26/2/2021, L., Rv. 281570-01; Sez. 2, n. 26904 del 21/4/2017, Politi, Rv. 270624-01). 3. Alla delineata cornice normativa si è conformata l'ordinanza impugnata che ha ritenutós'ussistenza delle esigenze cautelari eccezionali, ovvero di un pericolo di reiterazione dei reati prossimo alla certezza, a partire dalla gravità e dalla varietà dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della presente indagine. A carico dell'indagato, infatti, è stato ritenuto il quadro di gravità indiziario in relazione ai reati di associazione mafiosa, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, nonché alle violazioni in materia di armi clandestine e munizioni anche da guerra. Inoltre, è stata valorizzata la sua lunga militanza nell'organizzazione mafiosa di appartenenza e l'essenzialità dell'attività compiuta per la vita dell'associazione, quale soggetto deputato alla raccolta del denaro destinato ad alimentare le casse del clan, alla tenuta della cassa comune e al mantenimento delle famiglie dei detenuti; nonché l'inclinazione alla violenza e la capacità di intimidazione e, da ultimo, il pessimo quadro di personalità suggerito dai precedenti penali e dai carichi pendenti: elementi, questi, confermati dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], idonee a delineare un profilo criminale di non comune pericolosità, al di là della collocazione temporale dei fatti cui esse si riferiscono. Né appare conferente l'argomentazione difensiva concernente l'attuale condizione detentiva di [OSCURATO:PERSONA] per altro titolo, dovendo al riguardo ribadirsi che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, e, in particolare, di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa. E ciò anche quando il soggetto sia ristretto per titolo astrattamente ostativt alla modifica della situazione detentiva in corso, considerato che, nel vigente ordinamento processuale e penitenziario, non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3762 del 4/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498-01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVIRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9