CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 1972
Cassazione n. 05351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/09/1972 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Ahmed GASVI alla pena ritenuta di giustizia per il reato ex art. 707 cod. pen. 2. Propone ricorso Ahmed GASVI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto, avendo la sentenza applicato il principio da ultimo affermato da questa Corte, secondo il quale il consenso all'acquisizione degli atti d'indagine, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., non costituisce un elemento valorizzabile per la concessione delle attenuanti generiche, trattandosi di una estrinsecazione della difesa tecnica riguardo alla strategia nell'acquisizione della prova in sede dibattimentale che non esplica alcun effetto in relazione alla posizione dell'imputato (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv. 281879). I giudici di merito, inoltre, hanno evidenziato i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato, che ben possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle suddette attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Ver