CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 1993
Cassazione n. 40544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1993 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/09/1992 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione in data 23 dicembre 2022, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13 settembre 2022, depositata nei termini, che ha confermato la condanna loro inflitta per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e art. 4 L. 110/1975 (fatti commessi in Frosinone il 19 febbraio 2021); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che contesta l'applicazione della ritenuta aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv. 265808), come nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); che, pertanto, la censura articolata con riferimento all'assenza di condizione di procedibilità del reato di furto continuato di cui all'imputazione, perché le denunce presentate dai responsabili dei supermercati depredati non sarebbero tali da integrare un rituale atto di querela e perché il d.lgs. n. 150 del 2022 ha escluso la procedibilità d'ufficio per i furti commessi su cose esposte alla pubblica fede, è manifestamente infondata, perché all'epoca di presentazione del ricorso il reato contestato era procedibile d'ufficio e la sopravvenuta procedibilità a querela di esso, per effetto dell'entrata in vigore - in data 30 dicembre 2022 - della cd. '[OSCURATO:PERSONA]', non è in grado di incidere sul giudicato sostanziale formatosi sulla regiudicanda a cagione dell'inammissibilità dei proposti ricorsi per cassazione (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, in motivazione) - che il secondo motivo, presentato nell'interesse del solo Aprea, volto a contestare la ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il "manganello" o "sfollagente", in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, è espressamente compreso tra le armi indicate all'art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, Rv. 284379; Sez. 1, n. 21780 del 20/07/2016, dep. 2017, Rv. 270263); - che il terzo motivo, proteso a censurare, in nome di entrambi gli imputati, l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto equa la pena irrogata, in quanto il giudice di primo grado aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata e ritenuta); - rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co