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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 1991

Cassazione n. 21570/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1991 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, è inammissibile in quanto inedito e comunque formulato secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità poiché del tutto generiche, declinate in astratto sugli obblighi motivazionali, senza alcuna indicazione specifica alla fattispecie concreta in esame.

3. Rilevato, altresì, che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è anch'esso inammissibile perché manifestamente infondato: le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sono state, infatti, concesse (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, che richiama la statuizione del primo giudice).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1991 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, è inammissibile in quanto inedito e comunque formulato secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità poiché del tutto generiche, declinate in astratto sugli obblighi motivazionali, senza alcuna indicazione specifica alla fattispecie concreta in esame. 3. Rilevato, altresì, che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è anch'esso inammissibile perché manifestamente infondato: le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sono state, infatti, concesse (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, che richiama la statuizione del primo giudice). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 apr
Sentenza Cassazione n. 21570/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris