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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 14651/2026

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so proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/12/2025 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento del decreto in epigrafe con il quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quello emesso dal Tribunale di Napoli in data 14 maggio 2025, che aveva respinto l'istanza di revoca del decreto di confisca emesso il 12 marzo 2013 e divenuto definitivo il 25 gennaio 2017.

Due sono i motivi di ricorso. 1.1 Con il primo si denuncia la violazione degli artt. 7 legge n. 1423/56 e 2- ter legge n. 575/65 in relazione agli artt. 4, comma 1, lett. a) e 16, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159/2011 per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la 1pericolosità qualificata del ricorrente sia sotto il profilo della ricostruzione della "appartenenza", sia della attualità e della correlazione temporale della stessa in rapporto alla formazione del patrimonio oggetto di confisca.

Si deduce che la revoca della confisca era stata richiesta in base all'elemento nuovo, costituito dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], capo e promotore dell'organizzazione camorristica di cui il ricorrente era stato ritenuto partecipe, che escludevano ex tunc il presupposto dell'appartenenza, che aveva giustificato l'inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] nella categoria dei soggetti di cui al n. 1 del comma 1 dell'art. 4 del Codice antimafia e l'ablazione, ma i giudici hanno ritenuto tali dichiarazioni non in contrasto con il giudizio posto a base del decreto di confisca.

La motivazione sul punto è apparente e di fatto mancante, non avendo i giudici considerato la rilevanza ex tunc della prova nuova, in grado di incidere sulla pericolosità qualificata a suo tempo ravvisata a carico del ricorrente, ma non più sussistente in base al materiale probatorio esaminato in precedenza alla luce dell'evoluzione interpretativa del concetto di "appartenenza" mafiosa nella giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n.111 del 30 novembre 2017, Gattuso), non disgiunta dai requisiti di attualità e correlazione temporale tra manifestazione di pericolosità e acquisto del bene da confiscare.

I giudici di merito hanno superato il contenuto della prova nuova semplicemente rinviando al giudicato retrostante, trascurando che la radicale esclusione dell'appartenenza del ricorrente a clan malavitosi proviene da un apicale dell'associazione camorristica cui il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe appartenere.

E' mancata ogni verifica della decisività della prova nuova, in quanto, pur coincidendo la qualificazione del [OSCURATO:PERSONA] come soggetto dedito all'usura e al riciclaggio di denaro, tale attività sarebbe stata realizzata per il sodalizio camorristico secondo il decreto di confisca, ma non secondo le dichiarazioni del collaboratore; i giudici hanno, invece, ritenuto confermato il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in favore dei vari clan camorristici egemoni nel Vomero, richiamando contenuti del decreto di confisca, nonostante il collaboratore abbia escluso qualunque appartenenza associativa del [OSCURATO:PERSONA] lungo l'intero arco della sua vita.

Un reale confronto tra il materiale probatorio acquisito dell'epoca e quello nuovo avrebbe dovuto indurre a rimodulare la "appartenenza" del ricorrente perché non più integrata da partecipazione, ma da mera contiguità, necessitante di perimetrazione temporale, nella specie mancante.

Si assume che il decreto fonda ex post la legittimità della confisca di prevenzione in base ad una "appartenenza" del ricorrente non più attuale né ragionevolmente correlabile al tempo delle acquisizioni patrimoniali oggetto di ablazione.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 7 legge n. 1423/56 e 2-ter legge n. 575/65 in relazione agli artt. 4, comma 1, lett. a) e 16, comma 1, lett. a) d.lgs. n.159/2011 per essere sopravvenuta la caducazione della 2base legale della confisca anche in relazione al patrimonio accumulato nella fase iniziale della vita del [OSCURATO:PERSONA] in base alla ritenuta pericolosità generica dello stesso.

E ciò in seguito alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n. 24/2019) della categoria prevenzionale di cui all'art. 1 lett. a) Codice antimafia- corrispondente all'art. 1 n.1

I. n. 1423/56- e delle ricadute di tale declaratoria sulla fattispecie di cui all'art. 1 lett. b) Codice antimafia - riproduttivo del n. 2 dell'art. 1

I. 1423/56-, categorie entrambe utilizzate nel decreto del 2013 per giustificare la confisca del patrimonio del ricorrente.

Anche su tale versante è stata esclusa la rilevanza della prova nuova e con motivazione riproduttiva di quella del primo giudice la Corte di appello si è limitata ad esaminare il certificato penale del [OSCURATO:PERSONA] per concludere che si tratta di reati lucrogenetici commessi abitualmente, con motivazione generica che non tiene conto dello standard di tipicità della fattispecie, richiesto dalla pronuncia della Corte costituzionale.

La Corte di appello ha ignorato i provvedimenti di condanna prodotti, dai quali risulta che i reati commessi tra il 1969 e il 1975 produssero profitti talmente esigui da non poter fondare un giudizio di abituale realizzazione di proventi in grado di consentire al proposto di vivere unicamente o almeno prevalentemente di detti profitti.

Si segnala che anche lo iato temporale tra il 1975 e il 1988- che segna l'inizio della pericolosità qualificata-, alla luce della esiguità dei redditi pregressi, depone per l'insussistenza dei presupposti della pericolosità generica; anche le dichiarazioni del Cimnnino non forniscono elementi precisi sull'attività di usura e riciclaggio del [OSCURATO:PERSONA], sicché residua solo una generica indicazione senza alcuna collocazione temporale o di contenuti dell'attività illecita.

2. Con memoria di replica alle conclusioni del PG il difensore ha ribadito i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi solo formalmente deducibili, in realtà, diretti a contestare la motivazione del provvedimento impugnato, riproponendo censure già motivatamente disattese con argomentazioni lineari .e corrette nel decreto impugnato.

È noto che in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (Corte Cost. sent. n. 106 del 2015), rimanendo esclusa la deducibilità dei vizi della motivazione, a meno che non sia denunciato il difetto assoluto dell'apparato giustificativo ovvero la sua natura meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci e altri, Rv. 260246); è, quindi, sindacabile la sola "mancanza" del percorso giustificativo della decisione, 3nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

In tali casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione, imposto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Il decreto impugnato, che va letto congiuntamente a quello di primo grado, non incorre nei vizi dedotti, in quanto offre una motivazione completa, che ha esaminato le allegazioni e le deduzioni difensive e le ha idoneamente confutate, escludendo che l'elemento nuovo prodotto abbia capacità destrutturante del compendio probatorio su cui è fondata la confisca dei beni del ricorrente, privandola della base legale sin dal momento genetico. 1.1.

Precisato che il rimedio previsto dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956— ancora applicabile per le confische disposte sulla base di proposte anteriori al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011, come quella in esame-, al pari del nuovo mezzo di impugnazione di cui all'art. 28 del codice antimafia, ha natura di rimedio straordinario, ontologicamente incompatibile con qualsiasi possibilità di "riesame" dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura- posto che, se così non fosse, pur restando immutati i "fatti" oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum-, la revoca ex tunc della confisca può giustificarsi solo nel caso di nuove emergenze, fatti o prove nuove sopravvenuti alla conclusione del procedimento, che non siano state oggetto di pregressa valutazione e che siano in grado di dimostrare che il decreto originario fosse affetto da invalidità genetica.

L'elemento nuovo offerto dalla difesa sarebbe costituito dalle dichiarazioni rese il 4 ottobre 2022 da [OSCURATO:PERSONA], capo e promotore dell'organizzazione camorristica [OSCURATO:PERSONA]-Caiazzo operante nei quartieri Vomero e Arenella di Napoli, condannato alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione, divenuto collaboratore di giustizia, il quale avrebbe escluso che il [OSCURATO:PERSONA] avesse mai fatto parte di clan malavitosi, pur avendone confermato il ruolo di usuraio e riciclatore svolto anche per lui sino al 2008; dichiarazioni, queste, in ottica difensiva destinate ad incidere in modo decisivo sul giudizio di pericolosità qualificata del [OSCURATO:PERSONA] all'epoca espresso, stante l'autorevolezza della fonte, in posizione apicale nella stessa associazione di appartenenza del ricorrente, e la nettezza dell'affermazione, che esclude radicalmente l'appartenenza mafiosa del ricorrente.

Con valutazione conforme i giudici di merito hanno respinto la prospettazione difensiva, correttamente rilevando il deficit di novità del dato offerto, risultando le dichiarazioni confermative della stabile dedizione del [OSCURATO:PERSONA] ad attività di usura e di riciclaggio, pertanto, destinate ad aggiungersi e non a 4scardinare il complesso degli elementi già valutati nel decreto di confisca al fine di ricostruire la pericolosità qualificata del [OSCURATO:PERSONA].

E ciò sia in ragione del lungo rapporto di amicizia tra i due, al punto che il [OSCURATO:PERSONA] è il padrino di uno dei figli del [OSCURATO:PERSONA], sia dei risalenti e radicati rapporti economici, avendo il [OSCURATO:PERSONA] dichiarato che "sia lui che altri componenti del clan del Vomero affidavano il loro denaro al [OSCURATO:PERSONA], che pagava loro interessi mensili e restituiva il capitale a sua richiesta", a riprova della fiducia in lui riposta e dell'attività di prestito a usura svolta in modo professionale e stabile nei confronti dei terzi.

1.2. Diversamente da quanto sostiene la difesa, coerentemente i giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] si vadano a saldare all'originario quadro probatorio, che. già indicava il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto dedito all'usura e al riciclaggio di denaro per il sodalizio di appartenenza sin da epoca precedente (ovvero sin dalla metà degli anni 80) a quella accertata in sede penale - ove è stato condannato alla pena di 9 anni di reclusione per il reato di partecipazione al clan Alfano -, in base alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e alle conversazioni intercettate, che ne indicavano la progressiva ascesa nel settore dell'usura, quale settore di elezione dell'organizzazione Alfano, oltre al riciclaggio per il clan (v. pag. 9-10 provvedimento di rigetto del Tribunale, che rimanda al decreto di confisca, richiamato anche dal decreto impugnato).

La significatività del profilo del [OSCURATO:PERSONA] delineato nel decreto di confisca di soggetto capace di svolgere attività di usura e riciclaggio con i vari clan egemoni nell'area del Vomero ("prima era con Alfano, quando questi era ancora legato a Caiazzo, ma continua la sua partecipazione di rilievo anche dopo la scissione tra i due e poi con [OSCURATO:PERSONA] e ancora con [OSCURATO:PERSONA]") non può risultare scardinata dall'affermazione del Cimrnino, su cui fa leva la difesa in forza di un'interpretazione selettiva e parziale, sia perché in contrasto con il dichiarato di numerosi collaboratori (di cui fa menzione anche la sentenza n. 6854/2017 di questa Corte, che dichiarò inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi proposto avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 10/11/2015), sia perché in contrasto con l'argomentazione logica dei giudici di appello in merito all'affidamento riposto nel [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] "e dagli altri componenti del clan del Vomero", che mai avrebbero affidato il proprio denaro a soggetti non intranei, ma, soprattutto, perché smentita dall'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

L'obiezione difensiva, che censura il recupero del substrato probatorio del decreto di confisca, trascura che la parola del [OSCURATO:PERSONA] è un'unica voce a fronte della pluralità di fonti dichiarative e di elementi oggettivi fondanti il giudizio di pericolosità qualificata del ricorrente, ma, soprattutto, trascura che la prova nuova 5deve essere decisiva e di portata tale da travolgere gli elementi di prova in precedenza acquisiti, il che nel caso di specie è stato coerentemente escluso.

Risulta, pertanto, giustificato il rigetto dell'istanza di revoca della confisca con riferimento al profilo della pericolosità qualificata del ricorrente per la ritenuta sovrapponibilità del dato asseritamente nuovo rispetto al materiale probatorio vagliato al momento dell'adozione del provvedimento di confisca.

2. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, parimenti inammissibile perché diretto a censurare non violazioni di legge, ma vizi della motivazione, cui si contrappone una lettura riduttiva e alternativa dei precedenti del ricorrente per escluderne anche la pericolosità generica.

2.1. Premesso che i giudici di merito hanno chiarito che il decreto di confisca del 2013 richiamava sia il n.1 che il n.2 dell'art. 1 legge n. 1423/56 ai fini dell'inquadramento della pericolosità del ricorrente e che la prima categoria criminogena è risultata travolta dalla pronuncia n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, ma la seconda è rimasta indenne, deve, in primo luogo, osservarsi che le Sezioni Unite (sentenza n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, in motivazione), hanno chiarito che il «valore persuasivo» proprio dell'interpretazione adeguatrice avallata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 in relazione all'art. 1, lett. b), cit. è privo di attitudine ad incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione.

Si è, infatti, sottolineato che le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentono la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale».

Le Sezioni unite hanno, pertanto, concluso nel senso che, nella delibazione della richiesta di revoca della confisca disposta prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, previo inquadramento della pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, il giudice della prevenzione non è tenuto ad effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio, che è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non 6investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deve connotarsi in termini di autonomia e autosufficienza.

In continuità con tali principi ancora di recente si è affermato che la confisca definitiva che sia basata sul c.d. doppio titolo di pericolosità di cui all'art. 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere revocata per difetto originario dei relativi presupposti quando si accerti che il provvedimento ablatorio, svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla pericolosità sociale di cui alla citata lettera a), dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 24 del 2019, è autosufficiente, ossia è idoneo di per sé ad offrire integrale fondamento alla misura avendo riguardo alla pericolosità sociale di cui alla citata lettera b). (Sez. 1, n. 1334 del 07/11/2025, dep. 2026, Morra, Rv. 289238, in motivazione la Corte ha precisato che il giudice del procedimento revocatorio non può rivalutare i presupposti dell'ascrivibilità del soggetto alla categoria di cui alla citata lettera b), ancora vigente, poiché ciò significherebbe attribuire alla sentenza di rigetto della questione di legittimità costituzionale riferita a detta categoria soggettiva di pericolosità quell'attitudine ad incidere "erga omnes" sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui essa è, invece, priva).

2.2. Ciò nonostante, i giudici di merito hanno, comunque, riesaminato gli elementi posti a base dell'originario giudizio di pericolosità, riconfermato per la verificata presenza di delitti commessi abitualmente dal proposto, effettivamente generatori di profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso.

In particolare, risultano valorizzati i precedenti, a partire dal 1969, per reati contro il patrimonio, cui si aggiungono plurime condanne per reati di contrabbando di sigarette, commessi ripetutamente e in sequenza a partire dal 1970 al 1973, ritenute particolarmente sintomatiche di abitualità e di collegamento, con gli ambienti criminali di settore, che gestivano il traffico di TLE, oltre a successive condanne per reati contro il patrimonio e da ultimo per associazione mafiosa.

A tali elementi si aggiunge la verificata inesistenza o esiguità di redditi ufficiali del [OSCURATO:PERSONA], del tutto insufficienti ad assicurare il mantenimento del nucleo familiare composto da 11 persone, sicché l'attività di contrabbando e la gestione di sale da gioco senza autorizzazione (v. sentenza n.6854/17 di questa Corte), evidentemente produttive di profitti illeciti, connotano l'origine illecita delle fortune economiche del proposto e il suo profilo di pericolosità generica, come confermato dai giudici di merito.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. 7 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/12/2025 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento del decreto in epigrafe con il quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quello emesso dal Tribunale di Napoli in data 14 maggio 2025, che aveva respinto l'istanza di revoca del decreto di confisca emesso il 12 marzo 2013 e divenuto definitivo il 25 gennaio 2017. Due sono i motivi di ricorso. 1.1 Con il primo si denuncia la violazione degli artt. 7 legge n. 1423/56 e 2- ter legge n. 575/65 in relazione agli artt. 4, comma 1, lett. a) e 16, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159/2011 per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la 1pericolosità qualificata del ricorrente sia sotto il profilo della ricostruzione della "appartenenza", sia della attualità e della correlazione temporale della stessa in rapporto alla formazione del patrimonio oggetto di confisca. Si deduce che la revoca della confisca era stata richiesta in base all'elemento nuovo, costituito dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], capo e promotore dell'organizzazione camorristica di cui il ricorrente era stato ritenuto partecipe, che escludevano ex tunc il presupposto dell'appartenenza, che aveva giustificato l'inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] nella categoria dei soggetti di cui al n. 1 del comma 1 dell'art. 4 del Codice antimafia e l'ablazione, ma i giudici hanno ritenuto tali dichiarazioni non in contrasto con il giudizio posto a base del decreto di confisca. La motivazione sul punto è apparente e di fatto mancante, non avendo i giudici considerato la rilevanza ex tunc della prova nuova, in grado di incidere sulla pericolosità qualificata a suo tempo ravvisata a carico del ricorrente, ma non più sussistente in base al materiale probatorio esaminato in precedenza alla luce dell'evoluzione interpretativa del concetto di "appartenenza" mafiosa nella giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n.111 del 30 novembre 2017, Gattuso), non disgiunta dai requisiti di attualità e correlazione temporale tra manifestazione di pericolosità e acquisto del bene da confiscare. I giudici di merito hanno superato il contenuto della prova nuova semplicemente rinviando al giudicato retrostante, trascurando che la radicale esclusione dell'appartenenza del ricorrente a clan malavitosi proviene da un apicale dell'associazione camorristica cui il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe appartenere. E' mancata ogni verifica della decisività della prova nuova, in quanto, pur coincidendo la qualificazione del [OSCURATO:PERSONA] come soggetto dedito all'usura e al riciclaggio di denaro, tale attività sarebbe stata realizzata per il sodalizio camorristico secondo il decreto di confisca, ma non secondo le dichiarazioni del collaboratore; i giudici hanno, invece, ritenuto confermato il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in favore dei vari clan camorristici egemoni nel Vomero, richiamando contenuti del decreto di confisca, nonostante il collaboratore abbia escluso qualunque appartenenza associativa del [OSCURATO:PERSONA] lungo l'intero arco della sua vita. Un reale confronto tra il materiale probatorio acquisito dell'epoca e quello nuovo avrebbe dovuto indurre a rimodulare la "appartenenza" del ricorrente perché non più integrata da partecipazione, ma da mera contiguità, necessitante di perimetrazione temporale, nella specie mancante. Si assume che il decreto fonda ex post la legittimità della confisca di prevenzione in base ad una "appartenenza" del ricorrente non più attuale né ragionevolmente correlabile al tempo delle acquisizioni patrimoniali oggetto di ablazione. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 7 legge n. 1423/56 e 2-ter legge n. 575/65 in relazione agli artt. 4, comma 1, lett. a) e 16, comma 1, lett. a) d.lgs. n.159/2011 per essere sopravvenuta la caducazione della 2base legale della confisca anche in relazione al patrimonio accumulato nella fase iniziale della vita del [OSCURATO:PERSONA] in base alla ritenuta pericolosità generica dello stesso. E ciò in seguito alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n. 24/2019) della categoria prevenzionale di cui all'art. 1 lett. a) Codice antimafia- corrispondente all'art. 1 n.1 I. n. 1423/56- e delle ricadute di tale declaratoria sulla fattispecie di cui all'art. 1 lett. b) Codice antimafia - riproduttivo del n. 2 dell'art. 1 I. 1423/56-, categorie entrambe utilizzate nel decreto del 2013 per giustificare la confisca del patrimonio del ricorrente. Anche su tale versante è stata esclusa la rilevanza della prova nuova e con motivazione riproduttiva di quella del primo giudice la Corte di appello si è limitata ad esaminare il certificato penale del [OSCURATO:PERSONA] per concludere che si tratta di reati lucrogenetici commessi abitualmente, con motivazione generica che non tiene conto dello standard di tipicità della fattispecie, richiesto dalla pronuncia della Corte costituzionale. La Corte di appello ha ignorato i provvedimenti di condanna prodotti, dai quali risulta che i reati commessi tra il 1969 e il 1975 produssero profitti talmente esigui da non poter fondare un giudizio di abituale realizzazione di proventi in grado di consentire al proposto di vivere unicamente o almeno prevalentemente di detti profitti. Si segnala che anche lo iato temporale tra il 1975 e il 1988- che segna l'inizio della pericolosità qualificata-, alla luce della esiguità dei redditi pregressi, depone per l'insussistenza dei presupposti della pericolosità generica; anche le dichiarazioni del Cimnnino non forniscono elementi precisi sull'attività di usura e riciclaggio del [OSCURATO:PERSONA], sicché residua solo una generica indicazione senza alcuna collocazione temporale o di contenuti dell'attività illecita. 2. Con memoria di replica alle conclusioni del PG il difensore ha ribadito i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi solo formalmente deducibili, in realtà, diretti a contestare la motivazione del provvedimento impugnato, riproponendo censure già motivatamente disattese con argomentazioni lineari .e corrette nel decreto impugnato. È noto che in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (Corte Cost. sent. n. 106 del 2015), rimanendo esclusa la deducibilità dei vizi della motivazione, a meno che non sia denunciato il difetto assoluto dell'apparato giustificativo ovvero la sua natura meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci e altri, Rv. 260246); è, quindi, sindacabile la sola "mancanza" del percorso giustificativo della decisione, 3nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere il percorso logico seguito dal giudice. In tali casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione, imposto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il decreto impugnato, che va letto congiuntamente a quello di primo grado, non incorre nei vizi dedotti, in quanto offre una motivazione completa, che ha esaminato le allegazioni e le deduzioni difensive e le ha idoneamente confutate, escludendo che l'elemento nuovo prodotto abbia capacità destrutturante del compendio probatorio su cui è fondata la confisca dei beni del ricorrente, privandola della base legale sin dal momento genetico. 1.1. Precisato che il rimedio previsto dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956— ancora applicabile per le confische disposte sulla base di proposte anteriori al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011, come quella in esame-, al pari del nuovo mezzo di impugnazione di cui all'art. 28 del codice antimafia, ha natura di rimedio straordinario, ontologicamente incompatibile con qualsiasi possibilità di "riesame" dello stesso quadro fattuale già delibato in sede di applicazione della misura- posto che, se così non fosse, pur restando immutati i "fatti" oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum-, la revoca ex tunc della confisca può giustificarsi solo nel caso di nuove emergenze, fatti o prove nuove sopravvenuti alla conclusione del procedimento, che non siano state oggetto di pregressa valutazione e che siano in grado di dimostrare che il decreto originario fosse affetto da invalidità genetica. L'elemento nuovo offerto dalla difesa sarebbe costituito dalle dichiarazioni rese il 4 ottobre 2022 da [OSCURATO:PERSONA], capo e promotore dell'organizzazione camorristica [OSCURATO:PERSONA]-Caiazzo operante nei quartieri Vomero e Arenella di Napoli, condannato alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione, divenuto collaboratore di giustizia, il quale avrebbe escluso che il [OSCURATO:PERSONA] avesse mai fatto parte di clan malavitosi, pur avendone confermato il ruolo di usuraio e riciclatore svolto anche per lui sino al 2008; dichiarazioni, queste, in ottica difensiva destinate ad incidere in modo decisivo sul giudizio di pericolosità qualificata del [OSCURATO:PERSONA] all'epoca espresso, stante l'autorevolezza della fonte, in posizione apicale nella stessa associazione di appartenenza del ricorrente, e la nettezza dell'affermazione, che esclude radicalmente l'appartenenza mafiosa del ricorrente. Con valutazione conforme i giudici di merito hanno respinto la prospettazione difensiva, correttamente rilevando il deficit di novità del dato offerto, risultando le dichiarazioni confermative della stabile dedizione del [OSCURATO:PERSONA] ad attività di usura e di riciclaggio, pertanto, destinate ad aggiungersi e non a 4scardinare il complesso degli elementi già valutati nel decreto di confisca al fine di ricostruire la pericolosità qualificata del [OSCURATO:PERSONA]. E ciò sia in ragione del lungo rapporto di amicizia tra i due, al punto che il [OSCURATO:PERSONA] è il padrino di uno dei figli del [OSCURATO:PERSONA], sia dei risalenti e radicati rapporti economici, avendo il [OSCURATO:PERSONA] dichiarato che "sia lui che altri componenti del clan del Vomero affidavano il loro denaro al [OSCURATO:PERSONA], che pagava loro interessi mensili e restituiva il capitale a sua richiesta", a riprova della fiducia in lui riposta e dell'attività di prestito a usura svolta in modo professionale e stabile nei confronti dei terzi. 1.2. Diversamente da quanto sostiene la difesa, coerentemente i giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] si vadano a saldare all'originario quadro probatorio, che. già indicava il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto dedito all'usura e al riciclaggio di denaro per il sodalizio di appartenenza sin da epoca precedente (ovvero sin dalla metà degli anni 80) a quella accertata in sede penale - ove è stato condannato alla pena di 9 anni di reclusione per il reato di partecipazione al clan Alfano -, in base alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e alle conversazioni intercettate, che ne indicavano la progressiva ascesa nel settore dell'usura, quale settore di elezione dell'organizzazione Alfano, oltre al riciclaggio per il clan (v. pag. 9-10 provvedimento di rigetto del Tribunale, che rimanda al decreto di confisca, richiamato anche dal decreto impugnato). La significatività del profilo del [OSCURATO:PERSONA] delineato nel decreto di confisca di soggetto capace di svolgere attività di usura e riciclaggio con i vari clan egemoni nell'area del Vomero ("prima era con Alfano, quando questi era ancora legato a Caiazzo, ma continua la sua partecipazione di rilievo anche dopo la scissione tra i due e poi con [OSCURATO:PERSONA] e ancora con [OSCURATO:PERSONA]") non può risultare scardinata dall'affermazione del Cimrnino, su cui fa leva la difesa in forza di un'interpretazione selettiva e parziale, sia perché in contrasto con il dichiarato di numerosi collaboratori (di cui fa menzione anche la sentenza n. 6854/2017 di questa Corte, che dichiarò inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi proposto avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 10/11/2015), sia perché in contrasto con l'argomentazione logica dei giudici di appello in merito all'affidamento riposto nel [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] "e dagli altri componenti del clan del Vomero", che mai avrebbero affidato il proprio denaro a soggetti non intranei, ma, soprattutto, perché smentita dall'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. L'obiezione difensiva, che censura il recupero del substrato probatorio del decreto di confisca, trascura che la parola del [OSCURATO:PERSONA] è un'unica voce a fronte della pluralità di fonti dichiarative e di elementi oggettivi fondanti il giudizio di pericolosità qualificata del ricorrente, ma, soprattutto, trascura che la prova nuova 5deve essere decisiva e di portata tale da travolgere gli elementi di prova in precedenza acquisiti, il che nel caso di specie è stato coerentemente escluso. Risulta, pertanto, giustificato il rigetto dell'istanza di revoca della confisca con riferimento al profilo della pericolosità qualificata del ricorrente per la ritenuta sovrapponibilità del dato asseritamente nuovo rispetto al materiale probatorio vagliato al momento dell'adozione del provvedimento di confisca. 2. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, parimenti inammissibile perché diretto a censurare non violazioni di legge, ma vizi della motivazione, cui si contrappone una lettura riduttiva e alternativa dei precedenti del ricorrente per escluderne anche la pericolosità generica. 2.1. Premesso che i giudici di merito hanno chiarito che il decreto di confisca del 2013 richiamava sia il n.1 che il n.2 dell'art. 1 legge n. 1423/56 ai fini dell'inquadramento della pericolosità del ricorrente e che la prima categoria criminogena è risultata travolta dalla pronuncia n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, ma la seconda è rimasta indenne, deve, in primo luogo, osservarsi che le Sezioni Unite (sentenza n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, in motivazione), hanno chiarito che il «valore persuasivo» proprio dell'interpretazione adeguatrice avallata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 in relazione all'art. 1, lett. b), cit. è privo di attitudine ad incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione. Si è, infatti, sottolineato che le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentono la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale». Le Sezioni unite hanno, pertanto, concluso nel senso che, nella delibazione della richiesta di revoca della confisca disposta prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, previo inquadramento della pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, il giudice della prevenzione non è tenuto ad effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio, che è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non 6investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deve connotarsi in termini di autonomia e autosufficienza. In continuità con tali principi ancora di recente si è affermato che la confisca definitiva che sia basata sul c.d. doppio titolo di pericolosità di cui all'art. 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere revocata per difetto originario dei relativi presupposti quando si accerti che il provvedimento ablatorio, svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla pericolosità sociale di cui alla citata lettera a), dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 24 del 2019, è autosufficiente, ossia è idoneo di per sé ad offrire integrale fondamento alla misura avendo riguardo alla pericolosità sociale di cui alla citata lettera b). (Sez. 1, n. 1334 del 07/11/2025, dep. 2026, Morra, Rv. 289238, in motivazione la Corte ha precisato che il giudice del procedimento revocatorio non può rivalutare i presupposti dell'ascrivibilità del soggetto alla categoria di cui alla citata lettera b), ancora vigente, poiché ciò significherebbe attribuire alla sentenza di rigetto della questione di legittimità costituzionale riferita a detta categoria soggettiva di pericolosità quell'attitudine ad incidere "erga omnes" sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui essa è, invece, priva). 2.2. Ciò nonostante, i giudici di merito hanno, comunque, riesaminato gli elementi posti a base dell'originario giudizio di pericolosità, riconfermato per la verificata presenza di delitti commessi abitualmente dal proposto, effettivamente generatori di profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso. In particolare, risultano valorizzati i precedenti, a partire dal 1969, per reati contro il patrimonio, cui si aggiungono plurime condanne per reati di contrabbando di sigarette, commessi ripetutamente e in sequenza a partire dal 1970 al 1973, ritenute particolarmente sintomatiche di abitualità e di collegamento, con gli ambienti criminali di settore, che gestivano il traffico di TLE, oltre a successive condanne per reati contro il patrimonio e da ultimo per associazione mafiosa. A tali elementi si aggiunge la verificata inesistenza o esiguità di redditi ufficiali del [OSCURATO:PERSONA], del tutto insufficienti ad assicurare il mantenimento del nucleo familiare composto da 11 persone, sicché l'attività di contrabbando e la gestione di sale da gioco senza autorizzazione (v. sentenza n.6854/17 di questa Corte), evidentemente produttive di profitti illeciti, connotano l'origine illecita delle fortune economiche del proposto e il suo profilo di pericolosità generica, come confermato dai giudici di merito. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. 7 P.Q.M
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