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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 19151/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 28/02/2022 dalla Corte di assise di appello di Sassari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 16 luglio 2020 la Corte di assise di Sassari, per quanto di interesse ai presenti fini, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ex artt. 110, 575, 61, primo comma, nn. 1, 5, 8, cod. pen., condannando l'imputato, escluse le circostanze aggravanti contestate, alla pena di ventuno anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA], infine, veniva condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede processuale.

2. Con sentenza emessa il 28 febbraio 2022 la Corte di assise di appello di Sassari, per quanto di interesse ai presenti fini, pronunciandosi sull'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile.

3. Da entrambe le decisioni di merito, che risultano pienamente convergenti, emergeva che [OSCURATO:PERSONA], la mattina del 22 luglio 2018, agendo in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per il quale si è proceduto separatamente, cagionava la morte di [OSCURATO:PERSONA], all'interno della casa di campagna dove i tre si trovavano, ubicata a Calcinaiu di [OSCURATO:PERSONA], che è una frazione del Comune di Arzachena, dove abitava la persona offesa.

La morte di [OSCURATO:PERSONA] era provocata dai colpi violenti che le venivano sferrati da [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente al complice, [OSCURATO:PERSONA], aggrediva la vittima al culmine di una discussione particolarmente animata, con calci e pugni, facendo, al contempo, sbattere ripetutamente la testa della persona offesa nel lavandino e nel water del bagno dell'immobile dove si verificava il pestaggio.

Dopo l'aggressione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale ultimo [OSCURATO:PERSONA] intratteneva una relazione extraconiugale, lasciavano la persona offesa, gravemente ferita e sanguinante, nella casa dove si era verificato il pestaggio.

Nel pomeriggio della stessa giornata, gli aggressori portavano la vittima nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ubicata ad Arzachena, dove veniva lasciata agonizzante, anche dopo il sopraggiungere della moglie dello stesso Hassisou, [OSCURATO:PERSONA], alla quale il coniuge forniva spiegazioni sommarie su quanto era accaduto qualche ora prima.

Trascorse alcune ore, a seguito di una telefonata allarmata di Hassisou a [OSCURATO:PERSONA] - che nel frattempo era rientrato nella sua abitazione, ubicata ad Abbiadori, dove si era fermato per qualche ora -, i correi caricavano la persona offesa, che era rimasta priva di assistenza sanitaria per l'intera giornata, su un'autovettura e la accompagnavano presso la Guardia medica di Arzachena, dalla quale, nella tarda serata, la vittima veniva trasportata in ambulanza presso l'Ospedale di Olbia, dove, nelle prime ore del 23 luglio 2018, decedeva per i postumi delle gravi ferite riportate nel corso dell'aggressione subita la mattina del giorno prima.

Gli accadimenti criminosi venivano ricostruiti grazie all'iniziale reperimento di tracce ematiche e di impronte digitali attribuibili a Hassisou e a [OSCURATO:PERSONA], che, sul piano probatorio, venivano correlate alle dichiarazioni rese dai sanitari che avevano visto i correi accompagnare la vittima, gravemente ferita, presso la Guardia medica di Arzachena la sera del 22 luglio 2018, da cui, quasi immediatamente, la persona offesa veniva trasportata in ambulanza all'Ospedale di Olbia, nel quale, come detto, decedeva per i postumi del brutale pestaggio che aveva subito.

Secondo i Giudici di merito sassaresi, il reperimento di tracce ematiche e di impronte digitali di [OSCURATO:PERSONA], all'interno dell'abitazione dove viveva [OSCURATO:PERSONA], assumeva un elevato rilievo probatorio, anche alla luce della presenza sul corpo dell'imputato di numerose escoriazioni, che venivano attestate nel certificato medico redatto il 25 luglio 2018 dal personale sanitario della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], dove il ricorrente veniva ristretto dopo il suo arresto.

In quell'occasione, in particolare, il personale sanitario dell'Istituto penitenziario accertava che il ricorrente, al momento del suo ingresso nella struttura carceraria, registrato alle ore 20 del 25 luglio 2018, presentava escoriazioni sparse sulla parte superiore del corpo, con specifico riferimento al torace e alle braccia.

Le escoriazioni riscontrate sul corpo del ricorrente assumevano un rilievo probatorio ancora più pregnante alla luce del fatto che tali lesioni personali erano perfettamente compatibili con quelle riscontrate su Hassisou, che, secondo i Giudici di merito sassaresi, si giustificavano nel contesto della sequenza estremamente violenta e concitata che aveva caratterizzato l'aggressione della persona offesa.

La contestuale presenza di lalal Hassisou e [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione di Calcinaiu di [OSCURATO:PERSONA] dove era stato eseguito il pestaggio, fin da subito, veniva ritenuta incontroversa, alla luce dei tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini preliminari, che confermavano i rapporti di frequentazione dei correi e l'elevato numero dei contatti intercorsi tra gli stessi nella giornata dell'omicidio.

Dopo l'arresto, avvenuto il 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] veniva ristretto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], in una cella che divideva con [OSCURATO:PERSONA], che, durante la comune detenzione, riceveva le confidenze del ricorrente, che ammetteva il suo coinvolgimento diretto nella morte di [OSCURATO:PERSONA], chiarendogli la sequenza degli accadimenti criminosi che aveva causato la morte della vittima.

Il ricorrente, in particolare, raccontava a [OSCURATO:PERSONA] di avere preso parte al pestaggio in danno di [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto inizio in conseguenza di un'animata discussione sviluppatasi tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA]; discussione che aveva avuto origine a causa del fatto che la persona offesa, secondo il suo amante, si era impossessata di somme consistenti di cui aveva la disponibilità, che provenivano dall'attività di spaccio nella quale entrambi erano coinvolti.

Alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di assise di appello di Sassari attribuiva un'elevata rilevanza probatoria, ritenendo tali propalazioni, rese nel corso delle indagini preliminari e confermate nell'udienza dibattimentale del 16 settembre 2019, connotate da linearità e coerenza, traendo origine dalla confessione stragiudiziale di [OSCURATO:PERSONA], che doveva ritenersi attendibile, soggettivamente e oggettivamente.

D'altra parte, il ricorrente non si era limitato a raccontare a [OSCURATO:PERSONA] la dinamica dell'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della sua abitazione, la mattina del 22 luglio 2018, ma aveva contestualizzato gli accadimenti criminosi, riferendogli che il litigio che aveva provocato il pestaggio della persona offesa era stato causato dal fatto che la stessa si era appropriata di ingenti somme, che appartenevano a [OSCURATO:PERSONA] e costituivano il frutto dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella quale i due soggetti erano stabilmente coinvolti.

Le accuse di [OSCURATO:PERSONA], del resto, oltre a risultare lineari e coerenti, erano confermate dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la moglie di [OSCURATO:PERSONA], che, sentita in dibattimento, aveva riferito che il brutale pestaggio al quale la persona offesa era stata sottoposta la mattina 22 luglio 2018 traeva origine dal fatto che la vittima era debitrice nei confronti del marito di ingenti somme.

Nel giudizio di merito venivano anche sentiti i correi Hassisou ed [OSCURATO:PERSONA], che si sottoponevano a interrogatorio, confermando che erano presenti nell'abitazione rurale di Calcinaiu di [OSCURATO:PERSONA] in cui si era verificato il pestaggio di [OSCURATO:PERSONA], pur fornendo versioni contraddittorie nelle varie occasioni in cui venivano esaminati.

Più precisamente, _MI& Hassisou affermava la natura accidentale del ferimento della vittima, verificatosi a causa delle condizioni di alterazione psico- fisica in cui versava e della concitazione degli eventi, che non gli avevano consentito di controllare la sua azione aggressiva; mentre, [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di essere stato fisicamente presente al pestaggio della vittima, pur accusando del ferimento il solo Hassisou, aggiungendo di avere tentato di bloccare l'aggressore senza riuscirci.

Venivano, inoltre, svolte accurate verifiche tanatologiche, delegate al consulente tecnico del Pubblico ministero, il dottor [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di individuare la causa della morte di [OSCURATO:PERSONA] nel brutale pestaggio al quale era stata sottoposta.

Tali conclusioni medico-legali discendevano dalla gravità dei traumi cranici e dalla diffusione delle tumefazioni al volto della vittima, che avevano determinato le lesioni interne che, dopo una lunga agonia, avevano provocato il decesso della persona offesa, avvenuto a distanza di diverse ore dall'aggressione.

Gli esiti di queste verifiche medico-legali, anche alla luce dei rilievi tecnici svolti sul luogo del delitto dai Carabinieri del R.I.S. di Cagliari, che venivano trasfusi nella relazione redatta il 27 luglio 2018, permettevano di corroborare ulteriormente il quadro probatorio, che risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], imponendo di ritenerlo responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], della brutale aggressione patita da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 22 luglio 2018.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa.

4. Avverso questa sentenza impugnata, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato formulato il giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], non assumendo un rilievo decisivo, nella direzione recepita dalla Corte di assise di appello di Sassari, il reperimento sul luogo del delitto di tracce, ematiche e digitali, attribuibili al ricorrente, che appariva giustificato dall'estrema concitazione degli accadimenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale.

Con il secondo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di merito sassarese non aveva dato esaustivo conto del movente criminoso sotteso all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale venivano prospettate una pluralità di ipotesi meramente congetturali e prive di univocità probatoria, tra le quali non poteva attribuirsi rilievo decisivo all'appropriazione di somme ingenti spettanti a [OSCURATO:PERSONA], provento della vendita di sostanze stupefacenti gestita insieme allo stesso dalla vittima.

Con il terzo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62-bis cod. pen., per non avere la decisione censurata dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente - quantificato in ventuno anni di reclusione - e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche, che si giustificava alla luce del ruolo marginale svolto dall'imputato nell'aggressione che aveva causato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e del comportamento di collaborazione processuale assunto dal ricorrente.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. In via preliminare, appare opportuno soffermarsi sul rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di secondo grado, che appare indispensabile alla luce delle censure difensive formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che presuppongono un vaglio unitario del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito.

Osserva, innanzitutto, il Collegio che, nel valutare la congruità del giudizio di colpevolezza espresso dalla sentenza emessa il 16 luglio 2020 dalla Corte di assise di Sassari - in senso conforme alla sentenza emessa il 28 febbraio 2022 dalla Corte di assise di appello di Sassari - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], occorre tenere conto dell'unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Tudino, Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musunneci, Rv. 237207-01; Sez. 2, n. 38788 del 09/11/2006, ("( Levante, Rv. 235509-01; Sez. 2, n. 31890 del 14/06/2006, Brescia, Rv. 234930- 01).

Questi provvedimenti decisori, infatti, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che nelle ipotesi di "doppia conforme" giurisdizionale, analoghe a quella in esame, sulla base dell'orientamento ermeneutico consolidato di questa Corte, la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] per evidenziarne l'incongruità argomentativa.

Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, Rv. 252615-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 10613 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, Rv. 221116-01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497-01).

Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, pronunciata il 16 luglio 2020 dalla Corte di assise di Sassari, devono necessariamente integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di secondo grado, pronunciata il 28 febbraio 2022 dalla Corte di assise di appello di Sassari, componendo i due provvedimenti decisori un percorso argomentativo unitario rispetto alla responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA].

Tale percorso argomentativo, dunque, risulta adeguato rispetto alle emergenze processuali acquisiti nei giudizi di merito nei confronti del ricorrente e conforme ai parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. .7) 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv, 236181-01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 2014, Albergamo, Rv. 192250-01; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906-01).

In questa cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in esame, per il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio sottostante, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito.

Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa dei singoli passaggi motivazionali di volta in volta considerati, a maggior ragione nelle ipotesi, analoghe a quelle in esame, in cui ci si trova di fronte a una "doppia conforme" giurisdizionale (Sez. 6, n. 3721 del 24/11/2015, Sanna, dep. 2016, Rv. 265827- 01; Sez. 5, n. 5619 del 24/11/2014, dep. 2015, Stankovic, Rv. 262814-01; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456-01; Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Pierannunzio, Rv. 258529-01).

Ferme restando tali considerazioni, che impongono di escludere la sussistenza nel caso di specie di una sentenza di secondo grado motivata dalla Corte di assise di appello di Sassari per relationem, per il semplice riferimento a singoli passaggi processuali del sottostante giudizio di merito, conclusosi con la sentenza deliberata il 16 luglio 2020 dalla Corte di assise di Sassari, deve rilevarsi che, nel nostro sistema processuale, è comunque ammissibile la motivazione per relationem delle decisioni di appello, in presenza dei presupposti — certamente ricorrenti nel caso in esame — canonizzati dal seguente principio di diritto: «La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincasa, Rv. 238674-01; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357-01).

In questa cornice ermeneutica, occorre passare in rassegna le singole censure difensive proposte nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di verificare se, su ciascuno dei passaggi motivazionali controversi, sussista o meno la possibilità di procedere all'integrazione della motivazione dei sottostanti provvedimenti decisori, nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.

3. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato formulato il giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], non assumendo un rilievo decisivo, nella direzione recepita dalla Corte di assise di appello di Sassari, il reperimento sul luogo del delitto di tracce, ematiche e digitali, attribuibili al ricorrente, che appariva giustificato dall'estrema concitazione degli accadimenti criminosi oggetto di vaglio.

Osserva il Collegio che i fatti di reato venivano accertati grazie all'iniziale reperimento sul luogo del delitto di tracce ematiche e impronte digitali riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, nessuna discrasia motivazionale è riscontrabile nel provvedimento in esame, dalle cui argomentazioni, al contrario, è possibile trarre la certezza della presenza del ricorrente e del suo coinvolgimento diretto nel brutale pestaggio che aveva provocato la morte di [OSCURATO:PERSONA], che devono ritenersi dati processuali incontroversi e non contestabili sulla base delle fonti di prova correttamente vagliate dai giudici di merito, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 2, cui si rinvia.

Si consideri, innanzitutto, che la certezza della presenza di [OSCURATO:PERSONA] discendeva dagli esiti inoppugnabili degli accertamenti eseguiti nella prima fase delle indagini preliminari dal R.I.S. dei Carabinieri di Cagliari, che consentivano di individuare, in termini incontrovertibili, i profili genetici del ricorrente attraverso le tracce ematiche e le impronte digitali repertate all'interno dell'abitazione rurale, ubicata a Calcinaiu di [OSCURATO:PERSONA], dove era stata aggredita brutalmente la persona offesa.Questi elementi probatori venivano correttamente richiamati dalla Corte territoriale sassarese nelle pagine 56-58 del provvedimento impugnato, consentendo di ritenere un dato incontrovertibile quello della presenza di [OSCURATO:PERSONA] e di Hassisou nell'unità immobiliare dove la vittima era stata brutalmente aggredita.

Nella sentenza impugnata, inoltre, la presenza certa di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del delitto, la mattina del 22 luglio 2018, veniva correlata alle condizioni fisiche nelle quali l'imputato versava in concomitanza con l'aggressione mortale in esame, in conseguenza delle numerose escoriazioni, riscontrate sul suo corpo, che erano attestate nel certificato medico redatto il 25 luglio 2018 dal personale sanitario della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], dove il ricorrente veniva ristretto dopo il suo arresto.

Tali escoriazioni, in particolare, venivano riscontrate dal personale sanitario della struttura penitenziaria sarda sulla parte superiore sinistra del torace; sulla parte superiore destra del torace; sulla parte interna del braccio sinistro, tra il bicipite e il tricipite; sul lato destro del torace, all'altezza del fianco; sulla parte esterna dell'avambraccio destro.

Questo dato medico-legale assume un rilievo probatorio ancora maggiore alla luce del fatto le lesioni personali riportate dall'imputato erano analoghe a quelle riscontrate sul corpo di [OSCURATO:PERSONA] e dovevano ritenersi pienamente compatibili con la ricostruzione dell'azione aggressiva che aveva provocato la morte della vittima, attinta da una pluralità di colpi nel contesto di una sequenza dinamica estremamente violenta e concitata; connotazioni dinamiche, queste, desumibili dalla gravità dei traumi cranici e dalla diffusione delle tumefazioni al volto della vittima, riscontrate sul suo corpo dal consulente tecnico del Pubblico ministero, il dottor [OSCURATO:PERSONA].

Ne discende che, sulla scorta di questi univoci elementi probatori, non è possibile nutrire dubbi di sorta sulla presenza sul luogo del delitto di [OSCURATO:PERSONA] e sul suo coinvolgimento diretto nell'esecuzione dell'aggressione di [OSCURATO:PERSONA], così come ricostruito nella sentenza impugnata con un percorso argomentativo condivisibile, esplicitato a pagina 56, in cui - richiamandosi le ferite riscontrate sul corpo dell'imputato - si osservava che la sua partecipazione al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] era «resa manifesta dagli esiti lesivi riportati dallo stesso, soprattutto i graffi [...], simili a quelli riportati da Hassisou, che sono la logica conseguenza dell'azione difensiva della vittima, della quale ha riferito il medico legale».

Deve, al contempo, evidenziarsi che le verifiche, genotipiche, dattiloscopiche e medico-legali, eseguite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non venivano valutate isolatamente, ma in correlazione alle ulteriori acquisizioni probatorie, tra le quali si attribuiva un elevato rilievo corroborativo alle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA].

Si consideri, in proposito, che dopo il suo arresto, [OSCURATO:PERSONA] veniva detenuto, presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], che riceveva le confidenze del ricorrente, che gli raccontava di avere preso personalmente parte al brutale pestaggio in danno di [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto inizio, la mattina del 22 luglio 2018, in conseguenza di un'accesa discussione sviluppatasi tra la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA] per ragioni economiche.

Alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo essere state acquisite nel corso delle indagini preliminari, venivano confermate all'udienza del 16 settembre 2019, celebrata davanti alla Corte di assise di Sassari, si attribuiva un elevato rilievo probatorio, sull'assunto processuale, ineccepibile, che le confidenze di [OSCURATO:PERSONA], possedendo il valore di una confessione stragiudiziale, erano connotate da sicura attendibilità.

D'altra parte, le accuse di [OSCURATO:PERSONA], sia pure sul piano della causale onnicidiaria, appaiono confermate dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la moglie di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di avere appreso dal marito - dopo avere trovato [OSCURATO:PERSONA] nella sua abitazione, gravemente ferita, nelle ore successive al pestaggio - che l'aggressione era stata causata da questioni economiche irrisolte esistenti tra il coniuge e la persona offesa.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], invero, ammetteva di essere stato presente nell'abitazione della persona offesa nel momento del brutale pestaggio che ne aveva provocato il decesso, pur escludendo il suo coinvolgimento diretto nell'azione omicidiaria e attribuendo l'esclusiva responsabilità dell'aggressione a Hassisou, nel tentativo, non riuscito processualmente, di alleggerire la sua compromessa posizione concorsuale.

L'inattendibilità della versione dei fatti del ricorrente, peraltro, discendeva dagli adattamenti dei resoconti forniti dall'imputato alle emergenze probatorie acquisite progressivamente, che rendevano privi di coerenza dichiarativa i tentativi di attribuire l'esclusiva responsabilità dell'omicidio al correo.

In questa, univoca, cornice probatoria, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di assise di appello di Sassari, che confermava il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro conorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

4. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art.192 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di merito sassarese non aveva dato esaustivo conto del movente criminoso sotteso all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale venivano prospettate una pluralità di ipotesi meramente congetturali e prive di univocità probatoria, tra le quali non poteva attribuirsi rilievo decisivo all'appropriazione di somme ingenti spettanti a [OSCURATO:PERSONA], provento della vendita di sostanze stupefacenti gestita insieme allo stesso dalla vittima.

Osserva il Collegio che non corrisponde al vero che le ragioni che avevano portato al brutale pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] - con cui, come detto, [OSCURATO:PERSONA] intratteneva una relazione extraconiugale e svolgeva un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti nell'area di Arzachena - non erano state adeguatamente chiarite dalle decisioni di merito, atteso che, al contrario, il movente dell'aggressione patita dalla persona offesa veniva concordemente individuato dai Giudici di merito sassaresi nelle forti tensioni esistenti tra i due soggetti, collegate all'accusa rivolta alla vittima dall'amante di essersi appropriata di ingenti somme, derivanti dallo spaccio di stupefacenti nel quale entrambi erano coinvolti.

Si consideri, innanzitutto, che i tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini preliminari imponevano di escludere che i correi e [OSCURATO:PERSONA] si fossero incontrati casualmente nell'abitazione rurale, ubicata a Calcinaiu di [OSCURATO:PERSONA], dove si verificava la brutale aggressione della persona offesa, facendo emergere, al contrario, che l'incontro tra i tre soggetti era stato appositamente concordato, come si evinceva dall'elevato numero dei contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e Hassisou nelle ore che precedevano il pestaggio oggetto di vaglio giurisdizionale.Deve, al contempo, evidenziarsi che la presenza occasionale di [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione rurale della persona offesa appare, sia pure indirettamente, smentita dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], cui ci si è riferiti nel paragrafo precedente, secondo cui il litigio che aveva provocato il brutale pestaggio era stato causato dal fatto che la vittima si era appropriata di ingenti somme, appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti nel quale i due amanti erano coinvolti.

Questo dato probatorio, peraltro, appare ulteriormente confermato dalle dichiarazioni, sul punto convergenti, rese da [OSCURATO:PERSONA], la moglie di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la brutale aggressione alla quale la persona offesa era stata sottoposta dai due correi traeva origine dalla circostanza, richiamata a pagina 58 della sentenza impugnata, che la vittima doveva corrispondere al marito «tanti soldi [...]».

A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che l'assenza di un movente criminoso unitario non inficia, ex se, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Sassari, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che ha costantemente affermato l'irrilevanza della causale dell'azione omicidiaria, secondo cui: «L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato; né il mancato accertamento del movente può risolversi nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione» (Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 270138-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 25199 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Dessena, Rv. 263922-01; Sez. 1, n. 3149 del 14/02/2012, Sapaccarotella, Rv. 254143-01; Sez. 1, n. 3207 del 17/02/1992, Silvestro, Rv. 189663-01; Sez. 5, n. 9778 del 24/09/1985, Miceli, Rv. 170840-01).

Questa opzione interpretativa, a sua volta, trae origine dal risalente e consolidato orientamento ermeneutico, che afferma la rilevanza esclusivamente sussidiaria del movente dell'azione omicidiaria, nel cui solco si muove la decisione impugnata, secondo cui: «La prova della volontà omicida, sia essa sorretta dal dolo diretto o da quello indiretto, va desunta da elementi oggettivi di carattere sintomatico, quali la micidialità dell'arma usata, la reiterazione e la violenza dei colpi, la parte del corpo colpita, mentre il movente dell'azione di natura soggettiva, va utilizzata solo in via sussidiaria» (Sez. 5, n. 10994 del 30/09/1981, Albanese, Rv. 151266-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.5.

Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62-bis cod. pen., per non avere la decisione censurata dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente — quantificato in ventuno anni di reclusione — e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche, che si giustificava alla luce del ruolo marginale svolto dall'imputato nell'aggressione che aveva causato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e del comportamento di collaborazione processuale assunto dal ricorrente.

Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], quantificato in ventuno anni di reclusione, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti oggetto di contestazione, che venivano vagliati dalla Corte territoriale sassarese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto dell'elevato disvalore della condotta illecita dell'imputato, che aveva provocato la morte di [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'attenuazione della pena invocata dal suo difensore.

Né corrisponde al vero, alla luce di quanto si è affermato nel paragrafo 3, cui si rinvia, che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto un ruolo marginale nell'esecuzione della brutale aggressione alla quale veniva sottoposta [OSCURATO:PERSONA], atteso che le emergenze probatorie si muovevano in una direzione processuale esattamente inversa, imponendo di ribadire il pieno coinvolgimento del ricorrente nel pestaggio della persona offesa.

Queste conclusioni, dunque, traevano origine da una verifica giurisdizionale ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore della vicenda delittuosa sottoposta alla cognizione della Corte di merito sassarese e delle modalità, particolarmente cruente, con cui le condotte illecite contestate a [OSCURATO:PERSONA] venivano commesse in danno della persona offesa, che moriva, a distanza di diverse ore dal brutale pestaggio, dopo essere stata lasciata abbandonata per diverse ore, dapprima, nella sua abitazione e, successivamente, nella casa di Hassisou.

Al contempo, l'elevato disvalore dell'aggressione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e da Hassisou in danno della vittima rende prive di rilievo le dichiarazioni rese del ricorrente, che, oltre a essere finalizzate ad alleggerire la sua posizione concorsuale, si inserivano in un quadro probatorio consolidato, univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato.

Sul punto, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di assise di appello di Sassari, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 78 della sentenza 14 A impugnata, osservava: «Nel caso in esame, a motivo dell'assoluta gravità dei fatti, devastanti modalità e conseguenze della violentissima condotta omicidiaria, non vi sono davvero spazi per soltanto ipotizzare il riconoscimento di attenuanti generiche».

Si tenga, in ogni caso, presente che le circostanze attenuanti generiche, così come prefigurate dall'art. 62-bis cod. pen., rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione processuale nel suo complesso — e che impediva la concessione delle circostanze attenuanti generiche invocate dal ricorrente — è sintetizzata dal principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, Rv. 222351-01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200-01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione; situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 28/02/2022 dalla Corte di assise di appello di Sassari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 16 luglio 2020 la Corte di assise di Sassari, per quanto di interesse ai presenti fini, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ex artt. 110, 575, 61, primo comma, nn. 1, 5, 8, cod. pen., condannando l'imputato, escluse le circostanze aggravanti contestate, alla pena di ventuno anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA], infine, veniva condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede processuale. 2. Con sentenza emessa il 28 febbraio 2022 la Corte di assise di appello di Sassari, per quanto di interesse ai presenti fini, pronunciandosi sull'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile. 3. Da entrambe le decisioni di merito, che risultano pienamente convergenti, emergeva che [OSCURATO:PERSONA], la mattina del 22 luglio 2018, agendo in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per il quale si è proceduto separatamente, cagionava la morte di [OSCURATO:PERSONA], all'interno della casa di campagna dove i tre si trovavano, ubicata a Calcinaiu di [OSCURATO:PERSONA], che è una frazione del Comune di Arzachena, dove abitava la persona offesa. La morte di [OSCURATO:PERSONA] era provocata dai colpi violenti che le venivano sferrati da [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente al complice, [OSCURATO:PERSONA], aggrediva la vittima al culmine di una discussione particolarmente animata, con calci e pugni, facendo, al contempo, sbattere ripetutamente la testa della persona offesa nel lavandino e nel water del bagno dell'immobile dove si verificava il pestaggio. Dopo l'aggressione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale ultimo [OSCURATO:PERSONA] intratteneva una relazione extraconiugale, lasciavano la persona offesa, gravemente ferita e sanguinante, nella casa dove si era verificato il pestaggio. Nel pomeriggio della stessa giornata, gli aggressori portavano la vittima nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ubicata ad Arzachena, dove veniva lasciata agonizzante, anche dopo il sopraggiungere della moglie dello stesso Hassisou, [OSCURATO:PERSONA], alla quale il coniuge forniva spiegazioni sommarie su quanto era accaduto qualche ora prima. Trascorse alcune ore, a seguito di una telefonata allarmata di Hassisou a [OSCURATO:PERSONA] - che nel frattempo era rientrato nella sua abitazione, ubicata ad Abbiadori, dove si era fermato per qualche ora -, i correi caricavano la persona offesa, che era rimasta priva di assistenza sanitaria per l'intera giornata, su un'autovettura e la accompagnavano presso la Guardia medica di Arzachena, dalla quale, nella tarda serata, la vittima veniva trasportata in ambulanza presso l'Ospedale di Olbia, dove, nelle prime ore del 23 luglio 2018, decedeva per i postumi delle gravi ferite riportate nel corso dell'aggressione subita la mattina del giorno prima. Gli accadimenti criminosi venivano ricostruiti grazie all'iniziale reperimento di tracce ematiche e di impronte digitali attribuibili a Hassisou e a [OSCURATO:PERSONA], che, sul piano probatorio, venivano correlate alle dichiarazioni rese dai sanitari che avevano visto i correi accompagnare la vittima, gravemente ferita, presso la Guardia medica di Arzachena la sera del 22 luglio 2018, da cui, quasi immediatamente, la persona offesa veniva trasportata in ambulanza all'Ospedale di Olbia, nel quale, come detto, decedeva per i postumi del brutale pestaggio che aveva subito. Secondo i Giudici di merito sassaresi, il reperimento di tracce ematiche e di impronte digitali di [OSCURATO:PERSONA], all'interno dell'abitazione dove viveva [OSCURATO:PERSONA], assumeva un elevato rilievo probatorio, anche alla luce della presenza sul corpo dell'imputato di numerose escoriazioni, che venivano attestate nel certificato medico redatto il 25 luglio 2018 dal personale sanitario della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], dove il ricorrente veniva ristretto dopo il suo arresto. In quell'occasione, in particolare, il personale sanitario dell'Istituto penitenziario accertava che il ricorrente, al momento del suo ingresso nella struttura carceraria, registrato alle ore 20 del 25 luglio 2018, presentava escoriazioni sparse sulla parte superiore del corpo, con specifico riferimento al torace e alle braccia. Le escoriazioni riscontrate sul corpo del ricorrente assumevano un rilievo probatorio ancora più pregnante alla luce del fatto che tali lesioni personali erano perfettamente compatibili con quelle riscontrate su Hassisou, che, secondo i Giudici di merito sassaresi, si giustificavano nel contesto della sequenza estremamente violenta e concitata che aveva caratterizzato l'aggressione della persona offesa. La contestuale presenza di lalal Hassisou e [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione di Calcinaiu di [OSCURATO:PERSONA] dove era stato eseguito il pestaggio, fin da subito, veniva ritenuta incontroversa, alla luce dei tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini preliminari, che confermavano i rapporti di frequentazione dei correi e l'elevato numero dei contatti intercorsi tra gli stessi nella giornata dell'omicidio. Dopo l'arresto, avvenuto il 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] veniva ristretto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], in una cella che divideva con [OSCURATO:PERSONA], che, durante la comune detenzione, riceveva le confidenze del ricorrente, che ammetteva il suo coinvolgimento diretto nella morte di [OSCURATO:PERSONA], chiarendogli la sequenza degli accadimenti criminosi che aveva causato la morte della vittima. Il ricorrente, in particolare, raccontava a [OSCURATO:PERSONA] di avere preso parte al pestaggio in danno di [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto inizio in conseguenza di un'animata discussione sviluppatasi tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA]; discussione che aveva avuto origine a causa del fatto che la persona offesa, secondo il suo amante, si era impossessata di somme consistenti di cui aveva la disponibilità, che provenivano dall'attività di spaccio nella quale entrambi erano coinvolti. Alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di assise di appello di Sassari attribuiva un'elevata rilevanza probatoria, ritenendo tali propalazioni, rese nel corso delle indagini preliminari e confermate nell'udienza dibattimentale del 16 settembre 2019, connotate da linearità e coerenza, traendo origine dalla confessione stragiudiziale di [OSCURATO:PERSONA], che doveva ritenersi attendibile, soggettivamente e oggettivamente. D'altra parte, il ricorrente non si era limitato a raccontare a [OSCURATO:PERSONA] la dinamica dell'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della sua abitazione, la mattina del 22 luglio 2018, ma aveva contestualizzato gli accadimenti criminosi, riferendogli che il litigio che aveva provocato il pestaggio della persona offesa era stato causato dal fatto che la stessa si era appropriata di ingenti somme, che appartenevano a [OSCURATO:PERSONA] e costituivano il frutto dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella quale i due soggetti erano stabilmente coinvolti. Le accuse di [OSCURATO:PERSONA], del resto, oltre a risultare lineari e coerenti, erano confermate dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la moglie di [OSCURATO:PERSONA], che, sentita in dibattimento, aveva riferito che il brutale pestaggio al quale la persona offesa era stata sottoposta la mattina 22 luglio 2018 traeva origine dal fatto che la vittima era debitrice nei confronti del marito di ingenti somme. Nel giudizio di merito venivano anche sentiti i correi Hassisou ed [OSCURATO:PERSONA], che si sottoponevano a interrogatorio, confermando che erano presenti nell'abitazione rurale di Calcinaiu di [OSCURATO:PERSONA] in cui si era verificato il pestaggio di [OSCURATO:PERSONA], pur fornendo versioni contraddittorie nelle varie occasioni in cui venivano esaminati. Più precisamente, _MI& Hassisou affermava la natura accidentale del ferimento della vittima, verificatosi a causa delle condizioni di alterazione psico- fisica in cui versava e della concitazione degli eventi, che non gli avevano consentito di controllare la sua azione aggressiva; mentre, [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di essere stato fisicamente presente al pestaggio della vittima, pur accusando del ferimento il solo Hassisou, aggiungendo di avere tentato di bloccare l'aggressore senza riuscirci. Venivano, inoltre, svolte accurate verifiche tanatologiche, delegate al consulente tecnico del Pubblico ministero, il dottor [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di individuare la causa della morte di [OSCURATO:PERSONA] nel brutale pestaggio al quale era stata sottoposta. Tali conclusioni medico-legali discendevano dalla gravità dei traumi cranici e dalla diffusione delle tumefazioni al volto della vittima, che avevano determinato le lesioni interne che, dopo una lunga agonia, avevano provocato il decesso della persona offesa, avvenuto a distanza di diverse ore dall'aggressione. Gli esiti di queste verifiche medico-legali, anche alla luce dei rilievi tecnici svolti sul luogo del delitto dai Carabinieri del R.I.S. di Cagliari, che venivano trasfusi nella relazione redatta il 27 luglio 2018, permettevano di corroborare ulteriormente il quadro probatorio, che risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], imponendo di ritenerlo responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], della brutale aggressione patita da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 22 luglio 2018. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 4. Avverso questa sentenza impugnata, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato formulato il giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], non assumendo un rilievo decisivo, nella direzione recepita dalla Corte di assise di appello di Sassari, il reperimento sul luogo del delitto di tracce, ematiche e digitali, attribuibili al ricorrente, che appariva giustificato dall'estrema concitazione degli accadimenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale. Con il secondo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di merito sassarese non aveva dato esaustivo conto del movente criminoso sotteso all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale venivano prospettate una pluralità di ipotesi meramente congetturali e prive di univocità probatoria, tra le quali non poteva attribuirsi rilievo decisivo all'appropriazione di somme ingenti spettanti a [OSCURATO:PERSONA], provento della vendita di sostanze stupefacenti gestita insieme allo stesso dalla vittima. Con il terzo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62-bis cod. pen., per non avere la decisione censurata dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente - quantificato in ventuno anni di reclusione - e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche, che si giustificava alla luce del ruolo marginale svolto dall'imputato nell'aggressione che aveva causato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e del comportamento di collaborazione processuale assunto dal ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. In via preliminare, appare opportuno soffermarsi sul rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di secondo grado, che appare indispensabile alla luce delle censure difensive formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che presuppongono un vaglio unitario del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito. Osserva, innanzitutto, il Collegio che, nel valutare la congruità del giudizio di colpevolezza espresso dalla sentenza emessa il 16 luglio 2020 dalla Corte di assise di Sassari - in senso conforme alla sentenza emessa il 28 febbraio 2022 dalla Corte di assise di appello di Sassari - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], occorre tenere conto dell'unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Tudino, Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musunneci, Rv. 237207-01; Sez. 2, n. 38788 del 09/11/2006, ("( Levante, Rv. 235509-01; Sez. 2, n. 31890 del 14/06/2006, Brescia, Rv. 234930- 01). Questi provvedimenti decisori, infatti, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che nelle ipotesi di "doppia conforme" giurisdizionale, analoghe a quella in esame, sulla base dell'orientamento ermeneutico consolidato di questa Corte, la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] per evidenziarne l'incongruità argomentativa. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Valerio, Rv. 252615-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 10613 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardozzi, Rv. 221116-01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497-01). Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, pronunciata il 16 luglio 2020 dalla Corte di assise di Sassari, devono necessariamente integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di secondo grado, pronunciata il 28 febbraio 2022 dalla Corte di assise di appello di Sassari, componendo i due provvedimenti decisori un percorso argomentativo unitario rispetto alla responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA]. Tale percorso argomentativo, dunque, risulta adeguato rispetto alle emergenze processuali acquisiti nei giudizi di merito nei confronti del ricorrente e conforme ai parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. .7) 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv, 236181-01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 2014, Albergamo, Rv. 192250-01; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906-01). In questa cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in esame, per il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio sottostante, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito. Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa dei singoli passaggi motivazionali di volta in volta considerati, a maggior ragione nelle ipotesi, analoghe a quelle in esame, in cui ci si trova di fronte a una "doppia conforme" giurisdizionale (Sez. 6, n. 3721 del 24/11/2015, Sanna, dep. 2016, Rv. 265827- 01; Sez. 5, n. 5619 del 24/11/2014, dep. 2015, Stankovic, Rv. 262814-01; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456-01; Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Pierannunzio, Rv. 258529-01). Ferme restando tali considerazioni, che impongono di escludere la sussistenza nel caso di specie di una sentenza di secondo grado motivata dalla Corte di assise di appello di Sassari per relationem, per il semplice riferimento a singoli passaggi processuali del sottostante giudizio di merito, conclusosi con la sentenza deliberata il 16 luglio 2020 dalla Corte di assise di Sassari, deve rilevarsi che, nel nostro sistema processuale, è comunque ammissibile la motivazione per relationem delle decisioni di appello, in presenza dei presupposti — certamente ricorrenti nel caso in esame — canonizzati dal seguente principio di diritto: «La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincasa, Rv. 238674-01; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357-01). In questa cornice ermeneutica, occorre passare in rassegna le singole censure difensive proposte nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di verificare se, su ciascuno dei passaggi motivazionali controversi, sussista o meno la possibilità di procedere all'integrazione della motivazione dei sottostanti provvedimenti decisori, nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. 3. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato formulato il giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], non assumendo un rilievo decisivo, nella direzione recepita dalla Corte di assise di appello di Sassari, il reperimento sul luogo del delitto di tracce, ematiche e digitali, attribuibili al ricorrente, che appariva giustificato dall'estrema concitazione degli accadimenti criminosi oggetto di vaglio. Osserva il Collegio che i fatti di reato venivano accertati grazie all'iniziale reperimento sul luogo del delitto di tracce ematiche e impronte digitali riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, nessuna discrasia motivazionale è riscontrabile nel provvedimento in esame, dalle cui argomentazioni, al contrario, è possibile trarre la certezza della presenza del ricorrente e del suo coinvolgimento diretto nel brutale pestaggio che aveva provocato la morte di [OSCURATO:PERSONA], che devono ritenersi dati processuali incontroversi e non contestabili sulla base delle fonti di prova correttamente vagliate dai giudici di merito, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 2, cui si rinvia. Si consideri, innanzitutto, che la certezza della presenza di [OSCURATO:PERSONA] discendeva dagli esiti inoppugnabili degli accertamenti eseguiti nella prima fase delle indagini preliminari dal R.I.S. dei Carabinieri di Cagliari, che consentivano di individuare, in termini incontrovertibili, i profili genetici del ricorrente attraverso le tracce ematiche e le impronte digitali repertate all'interno dell'abitazione rurale, ubicata a Calcinaiu di [OSCURATO:PERSONA], dove era stata aggredita brutalmente la persona offesa.Questi elementi probatori venivano correttamente richiamati dalla Corte territoriale sassarese nelle pagine 56-58 del provvedimento impugnato, consentendo di ritenere un dato incontrovertibile quello della presenza di [OSCURATO:PERSONA] e di Hassisou nell'unità immobiliare dove la vittima era stata brutalmente aggredita. Nella sentenza impugnata, inoltre, la presenza certa di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del delitto, la mattina del 22 luglio 2018, veniva correlata alle condizioni fisiche nelle quali l'imputato versava in concomitanza con l'aggressione mortale in esame, in conseguenza delle numerose escoriazioni, riscontrate sul suo corpo, che erano attestate nel certificato medico redatto il 25 luglio 2018 dal personale sanitario della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], dove il ricorrente veniva ristretto dopo il suo arresto. Tali escoriazioni, in particolare, venivano riscontrate dal personale sanitario della struttura penitenziaria sarda sulla parte superiore sinistra del torace; sulla parte superiore destra del torace; sulla parte interna del braccio sinistro, tra il bicipite e il tricipite; sul lato destro del torace, all'altezza del fianco; sulla parte esterna dell'avambraccio destro. Questo dato medico-legale assume un rilievo probatorio ancora maggiore alla luce del fatto le lesioni personali riportate dall'imputato erano analoghe a quelle riscontrate sul corpo di [OSCURATO:PERSONA] e dovevano ritenersi pienamente compatibili con la ricostruzione dell'azione aggressiva che aveva provocato la morte della vittima, attinta da una pluralità di colpi nel contesto di una sequenza dinamica estremamente violenta e concitata; connotazioni dinamiche, queste, desumibili dalla gravità dei traumi cranici e dalla diffusione delle tumefazioni al volto della vittima, riscontrate sul suo corpo dal consulente tecnico del Pubblico ministero, il dottor [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che, sulla scorta di questi univoci elementi probatori, non è possibile nutrire dubbi di sorta sulla presenza sul luogo del delitto di [OSCURATO:PERSONA] e sul suo coinvolgimento diretto nell'esecuzione dell'aggressione di [OSCURATO:PERSONA], così come ricostruito nella sentenza impugnata con un percorso argomentativo condivisibile, esplicitato a pagina 56, in cui - richiamandosi le ferite riscontrate sul corpo dell'imputato - si osservava che la sua partecipazione al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] era «resa manifesta dagli esiti lesivi riportati dallo stesso, soprattutto i graffi [...], simili a quelli riportati da Hassisou, che sono la logica conseguenza dell'azione difensiva della vittima, della quale ha riferito il medico legale». Deve, al contempo, evidenziarsi che le verifiche, genotipiche, dattiloscopiche e medico-legali, eseguite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non venivano valutate isolatamente, ma in correlazione alle ulteriori acquisizioni probatorie, tra le quali si attribuiva un elevato rilievo corroborativo alle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA]. Si consideri, in proposito, che dopo il suo arresto, [OSCURATO:PERSONA] veniva detenuto, presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], che riceveva le confidenze del ricorrente, che gli raccontava di avere preso personalmente parte al brutale pestaggio in danno di [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto inizio, la mattina del 22 luglio 2018, in conseguenza di un'accesa discussione sviluppatasi tra la persona offesa e [OSCURATO:PERSONA] per ragioni economiche. Alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo essere state acquisite nel corso delle indagini preliminari, venivano confermate all'udienza del 16 settembre 2019, celebrata davanti alla Corte di assise di Sassari, si attribuiva un elevato rilievo probatorio, sull'assunto processuale, ineccepibile, che le confidenze di [OSCURATO:PERSONA], possedendo il valore di una confessione stragiudiziale, erano connotate da sicura attendibilità. D'altra parte, le accuse di [OSCURATO:PERSONA], sia pure sul piano della causale onnicidiaria, appaiono confermate dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la moglie di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di avere appreso dal marito - dopo avere trovato [OSCURATO:PERSONA] nella sua abitazione, gravemente ferita, nelle ore successive al pestaggio - che l'aggressione era stata causata da questioni economiche irrisolte esistenti tra il coniuge e la persona offesa. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], invero, ammetteva di essere stato presente nell'abitazione della persona offesa nel momento del brutale pestaggio che ne aveva provocato il decesso, pur escludendo il suo coinvolgimento diretto nell'azione omicidiaria e attribuendo l'esclusiva responsabilità dell'aggressione a Hassisou, nel tentativo, non riuscito processualmente, di alleggerire la sua compromessa posizione concorsuale. L'inattendibilità della versione dei fatti del ricorrente, peraltro, discendeva dagli adattamenti dei resoconti forniti dall'imputato alle emergenze probatorie acquisite progressivamente, che rendevano privi di coerenza dichiarativa i tentativi di attribuire l'esclusiva responsabilità dell'omicidio al correo. In questa, univoca, cornice probatoria, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di assise di appello di Sassari, che confermava il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro conorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 4. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art.192 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di merito sassarese non aveva dato esaustivo conto del movente criminoso sotteso all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale venivano prospettate una pluralità di ipotesi meramente congetturali e prive di univocità probatoria, tra le quali non poteva attribuirsi rilievo decisivo all'appropriazione di somme ingenti spettanti a [OSCURATO:PERSONA], provento della vendita di sostanze stupefacenti gestita insieme allo stesso dalla vittima. Osserva il Collegio che non corrisponde al vero che le ragioni che avevano portato al brutale pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] - con cui, come detto, [OSCURATO:PERSONA] intratteneva una relazione extraconiugale e svolgeva un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti nell'area di Arzachena - non erano state adeguatamente chiarite dalle decisioni di merito, atteso che, al contrario, il movente dell'aggressione patita dalla persona offesa veniva concordemente individuato dai Giudici di merito sassaresi nelle forti tensioni esistenti tra i due soggetti, collegate all'accusa rivolta alla vittima dall'amante di essersi appropriata di ingenti somme, derivanti dallo spaccio di stupefacenti nel quale entrambi erano coinvolti. Si consideri, innanzitutto, che i tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini preliminari imponevano di escludere che i correi e [OSCURATO:PERSONA] si fossero incontrati casualmente nell'abitazione rurale, ubicata a Calcinaiu di [OSCURATO:PERSONA], dove si verificava la brutale aggressione della persona offesa, facendo emergere, al contrario, che l'incontro tra i tre soggetti era stato appositamente concordato, come si evinceva dall'elevato numero dei contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e Hassisou nelle ore che precedevano il pestaggio oggetto di vaglio giurisdizionale.Deve, al contempo, evidenziarsi che la presenza occasionale di [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione rurale della persona offesa appare, sia pure indirettamente, smentita dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], cui ci si è riferiti nel paragrafo precedente, secondo cui il litigio che aveva provocato il brutale pestaggio era stato causato dal fatto che la vittima si era appropriata di ingenti somme, appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti nel quale i due amanti erano coinvolti. Questo dato probatorio, peraltro, appare ulteriormente confermato dalle dichiarazioni, sul punto convergenti, rese da [OSCURATO:PERSONA], la moglie di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la brutale aggressione alla quale la persona offesa era stata sottoposta dai due correi traeva origine dalla circostanza, richiamata a pagina 58 della sentenza impugnata, che la vittima doveva corrispondere al marito «tanti soldi [...]». A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che l'assenza di un movente criminoso unitario non inficia, ex se, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Sassari, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che ha costantemente affermato l'irrilevanza della causale dell'azione omicidiaria, secondo cui: «L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato; né il mancato accertamento del movente può risolversi nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione» (Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 270138-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 25199 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Dessena, Rv. 263922-01; Sez. 1, n. 3149 del 14/02/2012, Sapaccarotella, Rv. 254143-01; Sez. 1, n. 3207 del 17/02/1992, Silvestro, Rv. 189663-01; Sez. 5, n. 9778 del 24/09/1985, Miceli, Rv. 170840-01). Questa opzione interpretativa, a sua volta, trae origine dal risalente e consolidato orientamento ermeneutico, che afferma la rilevanza esclusivamente sussidiaria del movente dell'azione omicidiaria, nel cui solco si muove la decisione impugnata, secondo cui: «La prova della volontà omicida, sia essa sorretta dal dolo diretto o da quello indiretto, va desunta da elementi oggettivi di carattere sintomatico, quali la micidialità dell'arma usata, la reiterazione e la violenza dei colpi, la parte del corpo colpita, mentre il movente dell'azione di natura soggettiva, va utilizzata solo in via sussidiaria» (Sez. 5, n. 10994 del 30/09/1981, Albanese, Rv. 151266-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62-bis cod. pen., per non avere la decisione censurata dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente — quantificato in ventuno anni di reclusione — e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche, che si giustificava alla luce del ruolo marginale svolto dall'imputato nell'aggressione che aveva causato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e del comportamento di collaborazione processuale assunto dal ricorrente. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], quantificato in ventuno anni di reclusione, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti oggetto di contestazione, che venivano vagliati dalla Corte territoriale sassarese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto dell'elevato disvalore della condotta illecita dell'imputato, che aveva provocato la morte di [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'attenuazione della pena invocata dal suo difensore. Né corrisponde al vero, alla luce di quanto si è affermato nel paragrafo 3, cui si rinvia, che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto un ruolo marginale nell'esecuzione della brutale aggressione alla quale veniva sottoposta [OSCURATO:PERSONA], atteso che le emergenze probatorie si muovevano in una direzione processuale esattamente inversa, imponendo di ribadire il pieno coinvolgimento del ricorrente nel pestaggio della persona offesa. Queste conclusioni, dunque, traevano origine da una verifica giurisdizionale ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore della vicenda delittuosa sottoposta alla cognizione della Corte di merito sassarese e delle modalità, particolarmente cruente, con cui le condotte illecite contestate a [OSCURATO:PERSONA] venivano commesse in danno della persona offesa, che moriva, a distanza di diverse ore dal brutale pestaggio, dopo essere stata lasciata abbandonata per diverse ore, dapprima, nella sua abitazione e, successivamente, nella casa di Hassisou. Al contempo, l'elevato disvalore dell'aggressione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e da Hassisou in danno della vittima rende prive di rilievo le dichiarazioni rese del ricorrente, che, oltre a essere finalizzate ad alleggerire la sua posizione concorsuale, si inserivano in un quadro probatorio consolidato, univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato. Sul punto, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di assise di appello di Sassari, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 78 della sentenza 14 A impugnata, osservava: «Nel caso in esame, a motivo dell'assoluta gravità dei fatti, devastanti modalità e conseguenze della violentissima condotta omicidiaria, non vi sono davvero spazi per soltanto ipotizzare il riconoscimento di attenuanti generiche». Si tenga, in ogni caso, presente che le circostanze attenuanti generiche, così come prefigurate dall'art. 62-bis cod. pen., rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione processuale nel suo complesso — e che impediva la concessione delle circostanze attenuanti generiche invocate dal ricorrente — è sintetizzata dal principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, Rv. 222351-01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione; situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della
Sentenza Cassazione n. 19151/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris