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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15280/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte, a pag. 6, valorizza le continue richieste di rassicurazioni fatte dall'imputato al correo circa la genuinità delle operazioni, nonché la risposa del coimputato il quale, rappresentando di non volersi intestare l'auto poiché ne aveva troppe, introduce un elemento di ambiguità che avrebbe dovuto almeno insospettire il [OSCURATO:PERSONA] circa la liceità delle operazioni, quali indici inequivoci della partecipazione del ricorrente quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale; [OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, contrariamente agli assunti difensivi, le denunce presentate dalle persone offese del delitto presupposto dalle quali emerge la natura pluriaggravata del furto sono tali da escludere l'invocata attenuante, al netto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di riciclaggio, la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, anche all'esito di un giudizio effettuato "incidenter tantum" e indipendentemente dall'eventuale bilanciamento ex art. 69 cod. pen., sia inferiore a cinque anni di reclusione - in motivazione, la Corte ha precisato che depongono in tal senso la lettera della disposizione e la sua "ratio", che si fonda sul minor disvalore di una condotta avente ad oggetto beni provenienti da un delitto presupposto di contenuta gravità» (Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285438-01); 2rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte, a pag. 6, valorizza le continue richieste di rassicurazioni fatte dall'imputato al correo circa la genuinità delle operazioni, nonché la risposa del coimputato il quale, rappresentando di non volersi intestare l'auto poiché ne aveva troppe, introduce un elemento di ambiguità che avrebbe dovuto almeno insospettire il [OSCURATO:PERSONA] circa la liceità delle operazioni, quali indici inequivoci della partecipazione del ricorrente quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale; [OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, contrariamente agli assunti difensivi, le denunce presentate dalle persone offese del delitto presupposto dalle quali emerge la natura pluriaggravata del furto sono tali da escludere l'invocata attenuante, al netto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di riciclaggio, la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, anche all'esito di un giudizio effettuato "incidenter tantum" e indipendentemente dall'eventuale bilanciamento ex art. 69 cod. pen., sia inferiore a cinque anni di reclusione - in motivazione, la Corte ha precisato che depongono in tal senso la lettera della disposizione e la sua "ratio", che si fonda sul minor disvalore di una condotta avente ad oggetto beni provenienti da un delitto presupposto di contenuta gravità» (Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285438-01); 2rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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