CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 settembre 2025
Cassazione n. 27165/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9565-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4205/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2021 R.G.N. 1663/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto R.G.N.9565/2022 Cron. Rep. Ud.18/09/2025 Con sentenza del giorno 13.10.2021 n. 4205, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da quest’ultima (per la restante partedichiarando la cessazione della materia del contendere), volta al riconoscimento della pensione di reversibilità del coniuge, comprensiva della maggiorazione per assegni familiari a decorrere dal maggio 2016. Il tribunale aveva condannato l’Istituto previdenziale - che aveva provveduto al versamento dei ratei dovuti a decorrere dal 1.6.2016 in corso di causa –al pagamento del rateo relativo al mese di maggio 2016, disponendo la parziale compensazione delle spese di lite in ragione del comportamento collaborativo mantenuto dall’Ente. La Corte d’appello accoglieva il gravame di [OSCURATO:PERSONA] avverso la parziale compensazione delle spese, perché la soccombenza dell’Inps doveva essere qualificata come totale, considerato che l’erogazione della prestazione costituisce niente più che un mero dovere istituzionale e non certo un requisito di merito, infatti, non era stata allegata alcuna circostanza impeditiva di un pagamento tempestivo; per quanto ancora d’interesse, tuttavia, compensava per metà le spese del grado, in ragione della considerazione secondo la quale l’erronea regolazione delle spese del primo grado, non poteva essere ascritta all’Istituto e per la restante parte, liquidate come da dispositivo. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c. come novellato dal d.l. n. 132/14 convertito in legge n. 162/14 e interpretato sulla base dell’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18, in relazione dell’art. 360 primo n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, nel compensare per metà le spese di lite del giudizio di secondo grado, malgrado l’integrale soccombenza dell’Inps, aveva violato le norme di cui alla rubrica. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14036/2024, 9977/2019). Nella specie, il gravame di [OSCURATO:PERSONA] è stato integralmente accolto in punto di parziale compensazione delle spese di lite operata erroneamente dal giudice del primo grado, cosicché non ricorreva alcuna delle ipotesi che giustificava la compensazione per metà delle spese del secondo grado, quantomeno rispetto a quelle paventate dalla Corte del merito, “in ragione della considerazione secondo la quale l’erronea regolazione delle spese processuali non può essere ascritta all’Istituto”. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, affinché riesamini il regime della regolamentazione delle spese di lite di secondo gradoalla luce di quanto sin qui detto. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di N