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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 20761/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26758/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, domiciliato all’indirizzo PEC dei suddetti difensoricome da Reginde -ricorrente - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente - avverso l ’ordina nza 26.10.2022 de l Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, pronunciata nel procedimento ivi iscritto al n. 1126/21 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma, adito in funzione di giudice del lavoro, dichiarò la propria incompetenza territoriale– in favore del Tribunale di Velletri – a decidere sulla domanda proposta dal medesimo ricorrente contro il Ministero dell’Istruzione e dell’Università.

Il Ministero si è difes o con controricorso .

Il Procuratore Generale è intervenuto concludendo per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria, prima della camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è articolato in tre motiv i:

1.1. «Violazione e falsa applicazione dell’art. 428 c.p.c., in relazione dell’art. 360 n. 3c.p.c.»;

1.2. «Violazione dell’art. 24 Costituzione e dell’art.111 Costituzione»;

1.3. «Violazione dell’art. 360, n. 2,c.p.c., in relazione dell’art. 413 c.p.c. individuante la competenza per territorio delle cause di lavoro».

2. Il ricorrente lamenta , innanzitutto, che il tribunale abbia dichiarato l’incompetenza senza eccezione di parte e non avendola rilevata d’ufficio entro l’udienza fissata ai sensi dell’art.420 c.p.c.In secondo luogo si lamenta che l’incompetenza sia stata dichiarata dal giudice senza previo sollecit o de l contraddittorio sulla relativa questione.

Infine, contesta i l «merito»della affermazione dell’incompetenza territoriale. 3.Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente, in quanto da solo sufficiente a determinare l’accoglimento del regolamento di competenza.3.1.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in assenza di eccezione di parte, «considerato che i criteri attributivi della competenza per territorio in materia di lavoro hanno natura esclusiva ed inderogabile e che l’incompetenza per territorio è rilevabile d’ufficio dal Giudice».

L’affermazione è corretta, ma iltribunale ha trascurato il limite alla rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza posto dall’art. 428, comma 1, c.p.c.: «l’incompetenza può essere … rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’art. 420» (disposizione del resto coerente con la regola generale dell’art. 38, comma 2, c.p.c. relativa a tutte le ipotesi di competenza inderogabile).

Che nel caso di specie l’incompetenza non fosse stata rilevata d’ufficio entro l’udienza ex art. 420 c.p.c. è allegazione che il ricorrente ha anche documentato producendo copia del relativo verbale, in ossequio al dettato dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.(doc. n. 4).

Il ricorso rispetta, pertanto, il requisito di specificità e autosufficienza infondatamente contestato dal controricorrente.

4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione dell’ordinanza impugnata e la fissazione del termine per la riassunzione del processo davanti al Tribunale di Roma, il quale provvederà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.

5. Si dà atto che la fondatezza de l ricors o rende inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contributo unificato, dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte:accoglie ilprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma con termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione.

Rimette al medesimo Tribunale la r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26758/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, domiciliato all’indirizzo PEC dei suddetti difensoricome da Reginde -ricorrente - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente - avverso l ’ordina nza 26.10.2022 de l Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, pronunciata nel procedimento ivi iscritto al n. 1126/21 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma, adito in funzione di giudice del lavoro, dichiarò la propria incompetenza territoriale– in favore del Tribunale di Velletri – a decidere sulla domanda proposta dal medesimo ricorrente contro il Ministero dell’Istruzione e dell’Università. Il Ministero si è difes o con controricorso . Il Procuratore Generale è intervenuto concludendo per l’accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria, prima della camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è articolato in tre motiv i: 1.1. «Violazione e falsa applicazione dell’art. 428 c.p.c., in relazione dell’art. 360 n. 3c.p.c.»; 1.2. «Violazione dell’art. 24 Costituzione e dell’art.111 Costituzione»; 1.3. «Violazione dell’art. 360, n. 2,c.p.c., in relazione dell’art. 413 c.p.c. individuante la competenza per territorio delle cause di lavoro». 2. Il ricorrente lamenta , innanzitutto, che il tribunale abbia dichiarato l’incompetenza senza eccezione di parte e non avendola rilevata d’ufficio entro l’udienza fissata ai sensi dell’art.420 c.p.c.In secondo luogo si lamenta che l’incompetenza sia stata dichiarata dal giudice senza previo sollecit o de l contraddittorio sulla relativa questione. Infine, contesta i l «merito»della affermazione dell’incompetenza territoriale. 3.Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente, in quanto da solo sufficiente a determinare l’accoglimento del regolamento di competenza.3.1. Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in assenza di eccezione di parte, «considerato che i criteri attributivi della competenza per territorio in materia di lavoro hanno natura esclusiva ed inderogabile e che l’incompetenza per territorio è rilevabile d’ufficio dal Giudice». L’affermazione è corretta, ma iltribunale ha trascurato il limite alla rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza posto dall’art. 428, comma 1, c.p.c.: «l’incompetenza può essere … rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’art. 420» (disposizione del resto coerente con la regola generale dell’art. 38, comma 2, c.p.c. relativa a tutte le ipotesi di competenza inderogabile). Che nel caso di specie l’incompetenza non fosse stata rilevata d’ufficio entro l’udienza ex art. 420 c.p.c. è allegazione che il ricorrente ha anche documentato producendo copia del relativo verbale, in ossequio al dettato dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.(doc. n. 4). Il ricorso rispetta, pertanto, il requisito di specificità e autosufficienza infondatamente contestato dal controricorrente. 4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione dell’ordinanza impugnata e la fissazione del termine per la riassunzione del processo davanti al Tribunale di Roma, il quale provvederà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità. 5. Si dà atto che la fondatezza de l ricors o rende inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contributo unificato, dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte:accoglie ilprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma con termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione. Rimette al medesimo Tribunale la r
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