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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 1953

Cassazione n. 26156/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1953 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1955 avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di LARINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., fu applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato la pena concordata con la pubblica accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso personale l'imputato; [OSCURATO:PERSONA] - che i ricorsi sono inammissibili perché proposti dagli imputati personalmente e quindi in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che i ricorsi sono anche inammissibili in quanto le censure proposte non sono più deducibili nel giudizio di legittimità a seguito dell'intervento riformatore attuato mediante la legge del 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso dal novero dei casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Come già specificato da questa Corte, la ratio della novella legislativa risiede nell'esigenza di evitare un'analisi della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza in sede di legittimità, dovendosi piuttosto conferire rilievo al consenso prestato dall'imputato e, dunque, all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende contraddittorio, nonché superfluo, un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, cit, in motivazione); - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i Ro a, il 9 marzo 2022 Il consigl tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1953 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1955 avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di LARINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., fu applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato la pena concordata con la pubblica accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso personale l'imputato; [OSCURATO:PERSONA] - che i ricorsi sono inammissibili perché proposti dagli imputati personalmente e quindi in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che i ricorsi sono anche inammissibili in quanto le censure proposte non sono più deducibili nel giudizio di legittimità a seguito dell'intervento riformatore attuato mediante la legge del 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso dal novero dei casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Come già specificato da questa Corte, la ratio della novella legislativa risiede nell'esigenza di evitare un'analisi della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza in sede di legittimità, dovendosi piuttosto conferire rilievo al consenso prestato dall'imputato e, dunque, all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende contraddittorio, nonché superfluo, un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, cit, in motivazione); - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso i Ro a, il 9 marzo 2022 Il consigl tensore
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