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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17646/2026

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onché dalla parte civileSORCI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ladichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi;ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Palermo ha confermato lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 dicembre 2024 con cui AleandroCeraulo e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per una rapina ed un furto con strappo,reati entrambi pluriaggravati.2.

Sia il difensore degli imputati, che quello della parte civile hanno proposto ricorsoper cassazione.2.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con unico atto, i seguenti tre motivi, tuttiincentrati su violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione:(i) violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. per incompletezza e mancanzadi chiarezza della motivazione;(ii) in relazione alla recidiva, contestata e ritenuta per il solo [OSCURATO:PERSONA], è mancataqualsivoglia correlazione tra i pregressi reati e la nuova epifania delittuosa, sicché laCorte non ha espresso alcuna valutazione sulla accresciuta manifestazionedelinquenziale dell’imputato, come pure richiesto dalla giurisprudenza di legittimità;(iii) in relazione al trattamento sanzionatorio, la motivazione risulta carente, afronte di un articolato motivo di appello ed al cospetto di una pena severa come quellairrogata agli imputati.2.2 Presentando ricorso ai soli effetti civili, la difesa della parte civile lamenta lamancata citazione della parte civile nel giudizio d’appello.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con cui harichiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, mentre la parte civile, difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con una memoria di replica e con una seconda memoriaconclusionale, cui era allegata la nota spese (la parte è ammessa al gratuito patrocino)insisteva per l’accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto o l’inammissibilità di quellodegli imputati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni che si vanno ad illustrare.2.

I motivi del ricorso presentato dagli imputati sono generici.Occorre infatti ricordare, nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato,che la genericità del motivo va valutata e ritenuta non solo (i) per nella suaindeterminatezza (cioè mancanza di ‘concretezza’ del motivo, che si rifà,semplicemente, a principi generali o a massime di giurisprudenza, senza ‘calarli’ nelcaso concreto), ma anche (ii) per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentatedalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momentoche quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza caderenel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), allainammissibilità della impugnazione (tra le tante, da ultimo, Sez. 4, n. 19364 del14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01).Nel presente caso, si riscontrano entrambi i profili di genericità sopra delineati.Infatti, da un lato, la difesa degli imputati ha articolato, in particolare in relazioneal primo motivo, delle argomentazioni del tutto indeterminate e vaghe, prive diqualsivoglia concretezza, tanto da poter essere potenzialmente utilizzate come baseargomentativa per qualsivoglia ricorso.

Si tratta di un motivo che non risponde airequisiti dettati dall’art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., con conseguenteinammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c, dello stesso codice.Per altro aspetto, gli ulteriori due motivi soffrono di aspecificità, appaiono cioè prividi collegamento e confronto con la motivazione che, sui temi evocati (applicazione dellarecidiva ed entità della pena irrogata), si era ‘spesa’ in maniera del tutto adeguata.Infatti, quanto alla recidiva, a pg. 5 della motivazione, veniva spiegatopuntualmente il collegamento tra i numerosi precedenti (oltre una ventina, di cui oltreuna dozzina specifici) e la ricaduta nei reati oggetto del presente giudizio, come indicedella “accresciuta colpevolezza, pericolosità e rimproverabilità dell’imputato”,smentendo in radice l’assunto difensivo, di cui si innerva il secondo motivo, di mancatamotivazione della correlazione tra causa (i precedenti) ed effetto (la recidiva) edimostrandone la aspecificità.Ancor più evidente è la mancanza di specificità in relazione al terzo motivo, che,dopo aver trascritto la prima parte della motivazione sull’entità della pena e sulbilanciamento delle circostanze, omette di considerare l’articolato giudizio che ne segue.Così facendo, tuttavia, il motivo di ricorso fornisce una lettura selettiva dellamotivazione, con cui, in realtà, rinuncia a confrontarsi, incorrendo, per quanto detto inprecedenza, nel classico vizio di aspecificità, causa di inammissibilità.3.

Inammissibile è anche il ricorso della parte civile: costituisce, infatti, principioribadito anche di recente (Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288870 –02) che sia inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione propostodalla parte civile vittoriosa nel giudizio di primo grado e non appellante, che deducaesclusivamente la propria mancata citazione nel giudizio di appello, non derivando allastessa alcun nocumento dalle statuizioni di una pronuncia relativa ad altre parti e aduna diversa obbligazione sottostante (nello stesso senso Sez. 6, n. 21214 del24/04/2013, L, Rv. 256551 – 01).

Ciò, a maggior ragione alla luce del fatto che giàl’appello degli imputati non contestava la affermazione di responsabilità ovvero lasussistenza di circostanze che potessero incidere sul danno patrimoniale o nonpatrimoniale, di tal che la parte civile, ab origine, non avrebbe avuto interesse acontestare le impugnazioni (argomentando da Sez.

U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv.288799 – 01).4.

Per le predette ragioni, tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno altresì condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delleammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Non può trovareaccoglimento la richiesta di liquidazione delle spese formulata dal patrono della partecivile giacché, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la condannaalla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile dipende dalla sussistenzadi un interesse civile tutelabile, e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio diimpugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamentosanzionatorio (Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, Canale, Rv. 273018 – 01;Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236 - 01).

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassadelle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso della predetta [OSCURATO:PERSONA] percarenza di interesse.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere relatore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onché dalla parte civileSORCI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ladichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi;ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Palermo ha confermato lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 dicembre 2024 con cui AleandroCeraulo e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per una rapina ed un furto con strappo,reati entrambi pluriaggravati.2. Sia il difensore degli imputati, che quello della parte civile hanno proposto ricorsoper cassazione.2.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con unico atto, i seguenti tre motivi, tuttiincentrati su violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione:(i) violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. per incompletezza e mancanzadi chiarezza della motivazione;(ii) in relazione alla recidiva, contestata e ritenuta per il solo [OSCURATO:PERSONA], è mancataqualsivoglia correlazione tra i pregressi reati e la nuova epifania delittuosa, sicché laCorte non ha espresso alcuna valutazione sulla accresciuta manifestazionedelinquenziale dell’imputato, come pure richiesto dalla giurisprudenza di legittimità;(iii) in relazione al trattamento sanzionatorio, la motivazione risulta carente, afronte di un articolato motivo di appello ed al cospetto di una pena severa come quellairrogata agli imputati.2.2 Presentando ricorso ai soli effetti civili, la difesa della parte civile lamenta lamancata citazione della parte civile nel giudizio d’appello.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con cui harichiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, mentre la parte civile, difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con una memoria di replica e con una seconda memoriaconclusionale, cui era allegata la nota spese (la parte è ammessa al gratuito patrocino)insisteva per l’accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto o l’inammissibilità di quellodegli imputati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni che si vanno ad illustrare.2. I motivi del ricorso presentato dagli imputati sono generici.Occorre infatti ricordare, nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato,che la genericità del motivo va valutata e ritenuta non solo (i) per nella suaindeterminatezza (cioè mancanza di ‘concretezza’ del motivo, che si rifà,semplicemente, a principi generali o a massime di giurisprudenza, senza ‘calarli’ nelcaso concreto), ma anche (ii) per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentatedalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momentoche quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza caderenel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), allainammissibilità della impugnazione (tra le tante, da ultimo, Sez. 4, n. 19364 del14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01).Nel presente caso, si riscontrano entrambi i profili di genericità sopra delineati.Infatti, da un lato, la difesa degli imputati ha articolato, in particolare in relazioneal primo motivo, delle argomentazioni del tutto indeterminate e vaghe, prive diqualsivoglia concretezza, tanto da poter essere potenzialmente utilizzate come baseargomentativa per qualsivoglia ricorso. Si tratta di un motivo che non risponde airequisiti dettati dall’art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., con conseguenteinammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c, dello stesso codice.Per altro aspetto, gli ulteriori due motivi soffrono di aspecificità, appaiono cioè prividi collegamento e confronto con la motivazione che, sui temi evocati (applicazione dellarecidiva ed entità della pena irrogata), si era ‘spesa’ in maniera del tutto adeguata.Infatti, quanto alla recidiva, a pg. 5 della motivazione, veniva spiegatopuntualmente il collegamento tra i numerosi precedenti (oltre una ventina, di cui oltreuna dozzina specifici) e la ricaduta nei reati oggetto del presente giudizio, come indicedella “accresciuta colpevolezza, pericolosità e rimproverabilità dell’imputato”,smentendo in radice l’assunto difensivo, di cui si innerva il secondo motivo, di mancatamotivazione della correlazione tra causa (i precedenti) ed effetto (la recidiva) edimostrandone la aspecificità.Ancor più evidente è la mancanza di specificità in relazione al terzo motivo, che,dopo aver trascritto la prima parte della motivazione sull’entità della pena e sulbilanciamento delle circostanze, omette di considerare l’articolato giudizio che ne segue.Così facendo, tuttavia, il motivo di ricorso fornisce una lettura selettiva dellamotivazione, con cui, in realtà, rinuncia a confrontarsi, incorrendo, per quanto detto inprecedenza, nel classico vizio di aspecificità, causa di inammissibilità.3. Inammissibile è anche il ricorso della parte civile: costituisce, infatti, principioribadito anche di recente (Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288870 –02) che sia inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione propostodalla parte civile vittoriosa nel giudizio di primo grado e non appellante, che deducaesclusivamente la propria mancata citazione nel giudizio di appello, non derivando allastessa alcun nocumento dalle statuizioni di una pronuncia relativa ad altre parti e aduna diversa obbligazione sottostante (nello stesso senso Sez. 6, n. 21214 del24/04/2013, L, Rv. 256551 – 01). Ciò, a maggior ragione alla luce del fatto che giàl’appello degli imputati non contestava la affermazione di responsabilità ovvero lasussistenza di circostanze che potessero incidere sul danno patrimoniale o nonpatrimoniale, di tal che la parte civile, ab origine, non avrebbe avuto interesse acontestare le impugnazioni (argomentando da Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv.288799 – 01).4. Per le predette ragioni, tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno altresì condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delleammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non può trovareaccoglimento la richiesta di liquidazione delle spese formulata dal patrono della partecivile giacché, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la condannaalla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile dipende dalla sussistenzadi un interesse civile tutelabile, e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio diimpugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamentosanzionatorio (Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, Canale, Rv. 273018 – 01;Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236 - 01). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassadelle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso della predetta [OSCURATO:PERSONA] percarenza di interesse.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere relatore La Presidente
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